Nozione, disciplina e natura giuridica
Il contratto di assicurazione sulla vita a favore di terzo è disciplinato dal Legislatore agli articoli 1920 e ss. del Codice Civile.
Mediante tale contratto, lo stipulante (in questo caso, il soggetto assicurato) e il promittente (l’assicuratore) concludono un contratto di assicurazione sulla vita in cui la prestazione del promittente avviene a favore di un terzo beneficiario.
Con riferimento alla natura giuridica di tale istituto, si rinvengono due principali impostazioni.
Secondo una prima teoria, si tratterebbe di un negozio mortis causa nel quale l’elemento della morte incide non già sul piano effettuale, quanto su quello causale dell’attribuzione. In altre parole, la morte dell’assicurato costituirebbe proprio la causa dell’attribuzione del diritto in capo al terzo.
Il contratto in esame potrebbe essere considerato in contrasto con il divieto dei patti successori di tipo istitutivo – e quindi una eccezionale deroga – per il fatto che comporta l’accordo per l’esecuzione di una prestazione dopo la morte dello stipulante. Infatti, l’art. 458 c.c. espressamente prevede che “è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione”.
L’impostazione prevalente ritiene, tuttavia, che l’atto di designazione del beneficiario costituisca un negozio inter vivos con effetti post mortem. La morte dell’assicurato costituisce, quindi, solamente il momento in cui viene differita l’esecuzione della prestazione assicurativa in favore del beneficiario, il quale acquisisce un proprio diritto in forza della designazione, restando la somma assicurata estranea al patrimonio del de cuius che cade in successione. In sostanza, la morte dello stipulante serve unicamente a dare efficacia al diritto già acquisito dal beneficiario.
L’assicurazione sulla vita a favore di terzo è riconducibile alla categoria del contratto a favore di terzo di cui all’art. 1411 c.c., dal quale se ne differenzia per alcune peculiarità.
Invero, l’art. 1920 c.c. si connota per il fatto che il beneficiario acquista il diritto ai vantaggi dell’assicurazione per effetto della designazione, la quale può farsi anche dopo il contratto, con apposita dichiarazione o per testamento. Al contrario, secondo quanto disposto dall’art. 1411 c.c., il terzo acquisisce il diritto per effetto della stipulazione.
Ai sensi dell’art. 1921 c.c., la designazione del beneficiario può essere revocata con le forme con le quali può essere fatta a norma dell’articolo 1920 c.c. – e quindi o con successiva dichiarazione scritta comunicata all’assicuratore o per testamento -, fino al termine di adempimento della prestazione rappresentato dalla morte del contraente. Il diritto del beneficiario è quindi un “diritto instabile” che si consolida solamente con la morte dell’assicurato, salvo che non intervenga una ipotesi di revoca e salvo che il contraente non abbia rinunziato al potere di revoca.
Designazione dei beneficiari
Ai sensi del secondo comma del citato articolo 1920 c.c., la designazione “è efficace anche se il beneficiario è determinato solo genericamente“.
Tale norma ha portato la dottrina e la giurisprudenza, nel corso degli anni, a soffermarsi sulle modalità di individuazione dei beneficiari e di determinazione delle rispettive quote.
Invero, accade spesso nella prassi che l’assicurato, nel designare il beneficiario, faccia riferimento in maniera generica agli “eredi (legittimi e/o testamentari)”.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza del 30 aprile 2021, n. 11421, hanno stabilito che il riferimento generico agli “eredi” ne implica l’identificazione con coloro che, al momento della morte dello stipulante, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione ereditaria prescelto dal medesimo contraente ex art. 457 c.c. (legittima o testamentaria), non rilevando le successive vicende legate alla rinunzia o all’accettazione dell’eredità.
L’art. 457 c.c. infatti stabilisce che l’eredità si devolve per legge o per testamento e che non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria.
Qualora il contraente assicurato abbia designato specificamente come beneficiari i propri “eredi legittimi”, la successiva istituzione di uno o più eredi testamentari non opera quale nuova designazione, nè quale revoca del beneficio attribuito con il contratto agli eredi legittimi, non creandosi alcun conflitto di disposizioni incompatibili.
In particolare, in caso di designazione di più beneficiari eredi, senza determinazione di quote specifiche, la prestazione assicurativa viene divisa tra i beneficiari in parti uguali in forza del principio generale in materia di obbligazioni solidali ai sensi dell’art. 1298 c.c., ove non risulti una diversa volontà in tal senso.
Non operano, infatti, le regole sulla comunione ereditaria. La qualifica di “eredi”, quindi, serve solamente al fine di indicare all’assicuratore chi siano i creditori della prestazione, ma non implica anche l’applicazione tra i concreditori beneficiari delle regole di ripartizione dei crediti ereditari.
Premorienza del terzo beneficiario rispetto all’assicurato-stipulante
Occorre, poi, analizzare l’ipotesi della premorienza del beneficiario al contraente assicurato. In tal caso, si ritiene applicabile il secondo comma dell’art. 1412 c.c., in forza del quale “la prestazione deve essere eseguita a favore degli eredi del terzo se questi premuore allo stipulante, purchè il beneficio non sia stato revocato o lo stipulante non abbia disposto diversamente“.
In questa ipotesi, tuttavia, gli eredi del beneficiario premorto acquistano il diritto alla prestazione assicurativa iure hereditatis, e non iure proprio. Infatti, la prestazione assicurativa viene loro devoluta in proporzione delle rispettive quote ereditarie in quanto, in tal caso, il diritto alla prestazione assicurativa è entrato a far parte del patrimonio del designato prima della sua morte, nella medesima misura che sarebbe spettata al beneficiario premorto.
Rapporto tra diritto iure proprio e diritto dei legittimari
L’art. 1923 c.c., oltre a prevedere che le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare, fa salva l’applicabilità delle disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all’imputazione e alla riduzione delle donazioni, solamente rispetto ai premi pagati.
Sussiste, infatti, una netta distinzione tra l’indennizzo di una polizza vita (e cioè quanto percepito dal beneficiario) e i premi versati in vita per la stessa dal contraente assicurato.
In particolare, mentre l’indennizzo, come sopra meglio precisato, viene acquisito dal beneficiario quale diritto proprio e non rientra tra i beni del defunto, i premi versati costituiscono donazioni indirette in favore del futuro beneficiario in quanto sono somme uscite dal patrimonio del contraente per procurare un arricchimento in favore di quest’ultimo.
Invero, qualora il contraente assicurato indichi quali beneficiari solo alcuni degli eredi legittimari, gli altri soggetti legittimari lesi nella quota di riserva potranno agire in riduzione solamente per il valore nominale dei premi versati e non anche per il valore della polizza del contratto.
In relazione, invece, alle norme sulla collazione, l’art. 741 c.c. stabilisce che sono soggette a collazione le spese fatte dal soggetto assicurato per soddisfare premi relativi a contratti di assicurazione a favore dei discendenti.
Il beneficiario del contratto di assicurazione della vita, quindi, – qualora rientri nelle categorie di cui all’art. 737 c.c., accetti l’eredità e non sia a ciò dispensato – sarà tenuto a conferire solamente l’ammontare dei premi versati in vita dal contraente assicurato (non anche il rendimento della polizza).
