CAPACITA’ DEL BENEFICIARIO DI AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO DI FARE TESTAMENTO: LE ULTIME NOVITA’ GIURISPRUDENZIALI
NOZIONI GENERALI
La Legge n. 6/2004 ha introdotto nel nostro ordinamento l’istituto dell’amministrazione di sostegno, apportando significative modifiche alla struttura del codice civile in merito agli istituti a protezione dei soggetti inidonei a curare i propri interessi.
La disciplina di questo istituto è contenuta negli artt. 404-413 codice civile e la ratio del legislatore sottesa a tale disciplina è quella di tutelare con la minore limitazione possibile della capacità di agire i soggetti in tutto o in parte privi di autonomia nell’espletamento delle funzioni di vita quotidiana e nella tutela dei loro interessi.
NOMINA DELL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
L’amministratore di sostegno viene nominato con decreto del Giudice Tutelare competente, come previsto dall’art. 405 codice civile che ne disciplina tassativamente il contenuto.
Quanto al compimento degli atti da parte del beneficiario di amministrazione di sostegno, occorre distinguere i casi in cui l’amministratore svolge la funzione di rappresentante e quelli in cui svolge la funzione di mero assistente. L’autorizzazione per tale figura deve sempre essere rilasciata dal Giudice Tutelare e per gli atti di straordinaria amministrazione si deve sempre fare riferimento all’art. 374 codice civile (stante anche l’abrogazione dell’art. 375 codice civile a seguito della Riforma Cartabia).
Nel caso dell’amministratore-rappresentante, questi è autorizzato a compiere atti in nome e per contro del rappresentato-beneficiario.
Nel caso, invece, di amministratore-assistente la volontà principale viene espressa dal beneficiario di tale istituto, il quale sarà lui stesso ad essere autorizzato a compiere gli atti, mentre l’amministratore assistente interviene al solo fine di integrare la manifestazione della volontà principale che resta quella del beneficiario.
CAPACITA’ DEL BENEFICIARIO DI AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO DI FARE TESTAMENTO
Tra gli atti autorizzato a compiere il beneficiario di amministrazione di sostegno rientra a pieno titolo il testamento.
Infatti, stante il fatto che l’art. 591 codice civile dispone che possono fare testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci e che in questa categoria di soggetti la norma individua un elenco tassativo in cui non viene menzionato il beneficiario di amministrazione di sostegno, questi è legittimato a porre in essere un testamento, in quanto si ritiene che sia perfettamente capace di agire.
Tuttavia, a differenza degli atti tra vivi, il testamento si configura come un atto personalissimo e come tale non ammette la presenza dell’amministratore di sostegno in sede di redazione dello stesso, nemmeno con funzioni di mera assistenza.
INTERVENTO DELLA CASSAZIONE NEL 2026
Proprio con riferimento all’ipotesi di testamento redatto dal beneficiario di amministrazione di sostegno in presenza dell’amministratore-assistente si è pronunciata recentemente la Corte di Cassazione.
Con la sentenza n. 2648/2026, depositata il 6 febbraio 2026, la Corte di Cassazione (II Sezione Civile) ha chiarito di fatto un principio essenziale: nel testamento pubblico la presenza dell’amministratore di sostegno non è ammessa e se l’atto viene ricevuto con quella presenza, il testamento è nullo.
A sostegno di questa impostazione vi è la certezza che il testamento non è un atto come gli altri. Esso, infatti, è un atto personalissimo e, pertanto, la volontà deve essere espressa dal testatore in modo diretto, libero e autonomo.
Nel testamento pubblico, la legge ammette solo la presenza del Notaio e di due testimoni (con eccezioni tassative per ipotesi particolari, come mutismo, sordità o l’interprete dello straniero che non conosce la lingua italiana nell’ipotesi ex art. 55 L.N.).
L’amministratore di sostegno, anche se nominato per aiutare la persona nella vita quotidiana o nella gestione patrimoniale, non rientra tra i soggetti ammessi.
La Cassazione, su questo, è rigorosa: la tutela della libertà testamentaria prevale su qualunque esigenza di “assistenza esterna” durante la formazione dell’atto.
In conclusione, il beneficiario di amministrazione di sostegno è legittimato a fare testamento, previo accertamento della capacità di testare da parte del Notaio, ma se decide di farlo lo può fare senza l’intervento dell’amministratore, altrimenti l’atto è nullo.
