CATEGORIE SPECIALI DI QUOTE NELLE SRL P.M.I.

 

NOZIONE DI SRL P.M.I.

Le SRL possono essere costituite sotto forma di piccole e medie imprese e questo modello societario rappresenta quello di maggior uso sul territorio italiano quando vengono costituite queste società.

Si definiscono P.M.I. tutte quelle società a responsabilità limitata che possiedono i requisiti individuati dall’art. 2 del Reg. UE n. 1129/2017, ovvero:

  1. Numero dei dipendenti non superiore a 250;
  2. Totale dello stato patrimoniale non superiore a 43 milioni di euro;
  3. Fatturato annuale non superiore a 50 milioni di euro.

A questo tipo particolare di società a responsabilità limitata si applica, per quanto compatibile, la disciplina del codice civile prevista per le SRL ordinarie e la disciplina speciale prevista dal D.L. n. 179/2012, in particolare l’art. 26.

 

CATEGORIE DI QUOTE SPECIALI NELLE SRL ORDINARIE

Nelle SRL ordinarie, le quote di partecipazione devono di regola essere tutte uguali, ovvero devono attribuire ai soci gli stessi diritti di carattere sia amministrativo sia patrimoniale e devono essere sempre proporzionali alle partecipazioni da essi detenute.

Tuttavia, il 3° co dell’art. 2468 codice civile fa salva la possibilità che le SRL nel loro statuto possano introdurre clausole che consentano la creazione e la conseguente emissione di categorie speciali di quote alle quali sono connessi particolari diritti riguardanti sia l’amministrazione della società che la partecipazione agli utili.

Inoltre, il 4° co della norma in commento asserisce che: “salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo e salvo in ogni caso quanto previsto dal primo comma dell’art. 2473, i diritti previsti dal precedente comma possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci”.

Pertanto, l’introduzione di clausole che consentano la creazione di categorie di quote speciali, nonché le modifiche statutarie attinenti i diritti ad esse connessi, attribuiscono il diritto di recesso ai soci assenti o dissenzienti, stante quanto previsto dal 1° co dell’art. 2473 codice civile e possono essere modificati solo all’unanimità. Tuttavia, tale previsione normativa è stata ritenuta derogabile sia dalla dottrina che dalla prassi notarile, in quanto è ammessa anche la modifica a maggioranza e i soci assenti o dissenzienti sono tutelati con il diritto di recesso.

 

QUOTE SPECIALI NELLE SRL P.M.I.

L’art. 26 D.L. n. 179/2012 in materia di SRL P.M.I. ammette delle deroghe alla disciplina prevista dal codice civile per le SRL ordinarie, in particolare in tema di categorie speciali di quote.

Il 2° co dell’art. 26 consente, innanzitutto, di introdurre nello statuto delle PMI clausole che possano consentire la creazione di categorie speciali di quote fornite di “diritti diversi” e, sempre nel rispetto dei limiti consentiti dalla legge, di determinarne liberamente il contenuto, in deroga a quanto previsto dall’art. 2468 2° e 3° co codice civile.

Non solo, il 3° co della norma in commento prevede anche deroghe al 5° co dell’art. 2479 codice civile, consentendo agli statuti di tali modelli societari di creare quote che attribuiscano ai loro titolari diritti di voto o diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da loro detenuta o addirittura diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.

Infine, il 5° co dell’art. 26 prevede un’ulteriore deroga al 1° co dell’art. 2468 codice civile consente alle SRL P.M.I. di offrire al pubblico le quote di partecipazione emesse anche attraverso portali per la raccolta di capitali, nel rispetto dell’art. 30 del D.L. n. 179/2012 e nei limiti previsti dal TUF e da altre leggi speciali.

Su questi argomenti si è espressa in favore anche la dottrina notarile, in particolare il Consiglio Notarile di Milano con le massime nn. 171-179, in cui ha trattato ampiamente il tema delle quote speciali nelle SRL P.M.I.

 

ASSEMBLEE SPECIALI DEI TITOLARI DI CATEGORIE DI QUOTE DI SRL P.M.I

In particolare, la massima del Consiglio Notarile di Milano n. 177 si è pronunciata in merito alle assemblee speciali in cui votano i titolari di queste categorie speciali di quote nelle SRL P.M.I.

La massima prevede che qualora una SRL PMI abbia emesso una o più categorie di quote, l’assunzione di una decisione dei soci che pregiudica i diritti di una categoria deve essere approvata anche dai titolari delle quote di tale categoria. In mancanza di diversa disposizione dello statuto, l’approvazione viene rilasciata con deliberazione dell’assemblea speciale dei titolari delle quote della categoria interessata, secondo le maggioranze, le modalità e le forme previste dalla legge e dallo statuto per le deliberazioni assembleari di modifica dello statuto.
Lo statuto può comunque prevedere, anche in deroga a quanto sopra, che l’approvazione della decisione pregiudizievole richieda una maggioranza rafforzata dei titolari delle quote della categoria interessata o il loro consenso unanime. Lo statuto può altresì prevedere che l’approvazione della decisione pregiudizievole consegua non già a un’apposita deliberazione dell’assemblea speciale dei titolari delle quote della categoria interessata, bensì alla loro manifestazione del voto o del consenso nella stessa assemblea generale dei soci che assume la decisione pregiudizievole o in altra forma.

Si deve in ogni caso ritenere che, pur in assenza di una apposita clausola statutaria, l’assemblea generale possa validamente ed efficacemente deliberare, in unica sede, allorché consti l’intervento e il voto favorevole dei titolari della totalità delle quote della categoria che devono rendere l’approvazione, senza che sia necessaria un’apposita convocazione e/o una riunione separata dei soli soci titolari delle quote della categoria interessata.