Introduzione
In questa sede ci occuperemo della possibilità di circolazione dei buoni fruttiferi postali e delle cambiali sia ordinarie sia ipotecarie nell’ambito delle successioni mortis causa e delle modalità in cui essa avviene.
Buoni fruttiferi postali
I buoni fruttiferi non sono qualificabili come titoli di credito, ma secondo la dottrina prevalente e la giurisprudenza di legittimità essi hanno la natura di “documenti di legittimazione” disciplinati dall’art. 2002 codice civile, pertanto è possibile che possano circolare nell’ambito delle successioni a causa di morte.
L’art 4 del D.M. n. 241 del 6 ottobre 2004 prevede che, se viene a mancare l’intestatario dei buoni fruttiferi prima della scadenza del titolo, questo può cadere in successione. I buoni fruttiferi non possono essere tassati per successione.
Questo fa sì che possa verificarsi la loro caduta in successione in favore di eventuali eredi o legatari, se il de cuius redige un testamento. Quindi, la loro trasferibilità può avvenire sia per successione legittima sia per successione testamentaria.
Clausola di “non cedibilità”
Talvolta, può accadere che su tali documenti possa essere stata apposta dal titolare una clausola di “non cedibilità”, in virtù della quale tali titoli non possono essere trasferiti mediante atti inter vivos.
Tuttavia, secondo l’opinione della dottrina maggioritaria, questa clausola può essere valida soltanto nei trasferimenti per atti tra vivi, ma non in ambito successorio.
Ne consegue che, pur essendovi la clausola di “non cedibilità” e non essendo qualificabili come titoli di credito, i buoni fruttiferi postali possono essere oggetto di trasferimenti mortis causa sia a titolo ereditario sia a titolo particolare tramite lo strumento del legato.
Buoni fruttiferi postali cointestati
Nella prassi è frequente anche la co-intestazione dei buoni fruttiferi postali e questo può creare alcuni problemi in ambito di trasmissione di tali documenti nell’ambito successorio.
Partendo da tale premessa, i giudici della Cassazione, con la sentenza n. 4280 del 2022, osservano come l’assunto secondo cui la disciplina dei buoni postali fruttiferi non regolerebbe l’ipotesi del decesso di uno degli intestatari non possa essere collocato come una “scontata premessa” del ragionamento, valutato che l’art. 208 del D.M. n. 241 del 2004 contiene una disciplina specifica relativa proprio alla riscossione dei buoni postali, rimborsabili a vista.
Gli Ermellini ricordano inoltre che non solamente i libretti di risparmio, ma anche i buoni fruttiferi postali, sono riconducibili alla specie dei documenti di legittimazione di cui all’art. 2002 codice civile e non hanno, dunque, natura di titoli di credito.
Differenza con i libretti postali e clausola di “pari facoltà di rimborso”
Tuttavia, tra libretti e buoni esiste una notevole differenza, rappresentata dal funzionamento della clausola di pari facoltà di rimborso in caso di morte di uno dei cointestatari. La differenza consiste in ciò che in deroga al principio generale di libera cedibilità dei crediti, stabilita dall’art. 1260 codice civile, dell’art. 204 co. 3 del D.M. del 2004, sancisce l’intrasferibilità del credito portato dai buoni postali: “I buoni non sono sequestrabili né pignorabili, tranne che per ordine del magistrato penale; non sono cedibili, salvo il trasferimento per successione a termine di legge, e non possono essere dati in pegno”.
In altre parole, i buoni fruttiferi postali si contraddistinguono per un rafforzamento piuttosto marcato del diritto di credito dell’intestatario sulla somma portata dal documento a ottenere il rimborso a vista.
Il che si traduce quindi nell’incanalamento della fase di pagamento della somma che è riportata sul titolo sul binario del pagamento a vista dell’intestatario.
La previsione concernente la riscossione in clausola di “pari facoltà di rimborso” dei libretti di deposito non è pertanto esportabile al campo dei buoni fruttiferi. Di contro, la lettura del nato normativo di Poste, secondo cui la clausola “pari facoltà di rimborso” dei buoni cointestati a due o più persone, farebbe sì che in caso del decesso di uno di essi sarebbe precluso il rimborso dell’intero agli altri, finirebbe per penalizzare proprio uno degli aspetti per cui i buoni si contraddistinguono.
La funzione di protezione dell’erede
In ulteriore aggiunta, i giudici evidenziano come non rileverebbero la funzione di protezione dell’erede o dei coeredi del cointestatario defunto ex art. 187.
Per sostenere tale valutazione, i giudici della Suprema Corte richiamano il Collegio di coordinamento ABF n. 22747/2019, che all’epoca aveva osservato che: “la normativa esaminata non tutela gli interessi dei coeredi, i quali potranno venire eventualmente a conoscenza aliunde dell’esistenza dei buoni intestati anche a propri danti causa e agire nei confronti del coerede davanti al giudice ordinario”.
Dunque, non si può che considerare la distinzione concettuale tra la titolarità del credito e la legittimazione alla riscossione nel buono fruttifero.
Considerato evidentemente che in caso di co-intestazione con clausola “pari facoltà di rimborso”, l’obbligazione solidale, alla morte di uno dei concreditori, “si divide fra gli eredi in proporzione delle quote” (art. 1295 codice civile), senza toccare la posizione del cointestatario superstite, la riscossione riservata all’intestatario superstite non interferirà con la spettanza del credito. Colui che ha riscosso rimarrà tenuto nei rapporti interni nei confronti dell’erede o degli eredi del cointestatario defunto.
Il principio di diritto
Stante quanto sopra asserito, in caso di trasferimento di buoni fruttiferi postali cointestati recanti la clausola “pari facoltà di rimborso” trova applicazione il seguente principio di diritto: “In materia di buoni postali fruttiferi cointestati e recanti la clausola “pari facoltà di rimborso”, in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario superstite è legittimato ad ottenere il rimborso dell’intera somma portata dal documento”.
Circolazione delle cambiali “mortis causa”
La cambiale, al contrario dei buoni fruttiferi postali, è il prototipo del titolo di credito all’ordine.
Il documento incorpora il credito causale e il diritto ad avere i soldi (cd. credito cartolare).
Nella cambiale, quindi, c’è un rapporto sottostante. Il credito cartolare circola con la girata e il debitore pagherà l’ultimo giratario in base ad una serie continua di girate. Con la girata non sono opponibili al giratario le eccezioni personali opponibili al girante.
Se nel testamento il testatore è giratario di una cambiale e vuole lasciare le cambiali a un legatario si verifica la seguente situazione.
La cambiale circola con la girata e il testatore non può farla per testamento perché va fatta sul titolo. Se si segue l’iter logico, il testatore può onerare i suoi eredi di fare la girata in favore del legatario. Si tratta di circolazione fisiologica, meglio definita come “circolazione propria”.
Ma la cambiale può anche circolare senza girata e, in questo caso, siamo in presenza di una “circolazione impropria”.
Infatti, il titolo di credito circola fisiologicamente con la girata, ma può circolare anche senza (art. 2015 codice civile). In tale norma si dice che se si trasferisce la cambiale con un metodo diverso dalla girata si verificano gli effetti della cessione ordinaria.
Quindi se viene ceduta la cambiale, intesa come diritto cartolare (pezzo di carta) ma non il credito, si applicano gli artt. 2015 ss codice civile e 25 della Legge Cambiaria. La sanzione è che si producono gli effetti della cessione e quindi l’acquisto da parte del beneficiario è a titolo derivativo ed è esposto a tutte le eccezioni che il creditore avrebbe potuto opporre al cedente.
Quando siamo in presenza di una cambiale, in caso di successione mortis causa, può essere previsto il legato della cambiale diretto, mediante il quale il legatario acquisterà il diritto in via derivativa e avrà opponibili a sé tutte le eccezioni opponibili dal debitore al testatore. Il legatario avrà il diritto ad avere dagli eredi il possesso delle cambiali.
Nell’ ambito inter vivos si cumulano le due situazioni: il titolare trasferisce la cambiale ma realizza anche la girata, così non ha opponibili le eccezioni.
Cambiali ipotecarie
Cosa succede nel caso in cui siamo in presenza di una cambiale ipotecaria?
Le cambiali ipotecarie, come è noto, sono particolari titoli di credito all’ordine che vengono rilasciati a garanzia di un credito ipotecario cartolare.
Nell’ambito inter vivos la circolazione delle cambiali ipotecarie avviene in maniera fisiologica secondo le regole dell’autonomia, della letteralità e dell’astrattezza.
Il trasferimento delle cambiali ipotecarie avviene, pertanto, mediante il tradizionale meccanismo della girata ai sensi dell’art. 2008 codice civile e la forma della girata è quella indicata nell’art. 2009 codice civile.
In ambito mortis causa la circolazione della cambiale ipotecaria avviene per testamento o tramite un onere ex art 647 codice civile a carico degli eredi di fare una girata in favore del legatario (circolazione indiretta) oppure tramite lo strumento del legato ai sensi dell’art. 654 codice civile o dell’art. 655 codice civile, se le cambiali si trovano in un determinato luogo indispensabile per indentificare l’oggetto del legato (circolazione diretta).
Mediante il trasferimento mortis causa al cessionario sono opponibili le stesse eccezioni opponibili al cedente ai sensi dell’art. 25 della Legge Cambiaria.
Con riferimento all’ipoteca, l’art. 2831 codice civile consente il trasferimento dell’ipoteca che assiste il credito cartolare senza il bisogno dell’annotazione nei registri immobiliari.
In questo modo, si trasmettono al cessionario tutti i diritti di titolarità del cedente, ad eccezione dei diritti inopponibili.
Nel caso di trasferimento a causa di morte di cambiali ipotecarie, secondo la dottrina prevalente, non si può parlare di “giratario”, bensì di “possessore” quando ci si riferisce al soggetto acquirente della cambiale, anche se vi è una totale equiparazione tra queste due figure in ambito di diritti e obblighi.
Per quanto riguarda le modalità di pubblicità di tali trasferimenti, in conservatoria deve risultare sempre il nome del primo prenditore, mentre il consenso all’annotazione nei registri immobiliari lo può fornire soltanto il soggetto indicato nel 2° comma dell’art. 2831 codice civile, ovvero l’attuale possessore della cambiale e non gli eredi del de cuius.
L’ipoteca si trasmette, eventualmente, ai successivi possessori della cambiale ai sensi dell’art. 2011 codice civile.
