Definizione e disciplina codicistica

I diritti di uso e di abitazione, previsti rispettivamente dagli artt. 1021 e 1022 del Codice civile, sono diritti reali di godimento, o iura in re aliena, cioè diritti assoluti, dunque opponibili erga omnes, connotati da immediatezza (l’esercizio del diritto prescinde dalla cooperazione di terzi, a differenza da quanto avviene con riguardo ai diritti relativi, tra cui i diritti di credito, per il cui soddisfacimento è necessaria la cooperazione del debitore, che deve adempiere) e inerenza a un bene (res) mobile o immobile.

In particolare, ai sensi dell’art. 1021 del Codice civile, “chi ha il diritto d’uso di una cosa può servirsi di essa e, se è fruttifera, può raccogliere i frutti per quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia”.

Il diritto d’uso, dunque, ha un contenuto complesso, prima facie assimilabile a quello del diritto di usufrutto, consistente nel diritto di godere del bene oggetto del diritto e di goderne i frutti. Rispetto al diritto di usufrutto, come definito dall’art. 978 del Codice civile, tuttavia, il legislatore pone dei limiti al contenuto del diritto di uso.

Si precisa che i limiti del diritto di uso non hanno natura quantitativa: sono, invero, legittime tutte le forme di utilizzo compatibili con la destinazione economica del bene oggetto del diritto e non devono essere parametrate ai bisogni dell’usuario e della sua famiglia, come infra definita.

I limiti, invece, hanno natura qualitativa, nel senso che il diritto di uso può essere esercitato dal solo titolare dello stesso, come confermato dal divieto di alienazione previsto ex art 1024 del Codice civile, di cui si tratterà in seguito.

Inoltre, i frutti che l’usuario può percepire sono soltanto i frutti naturali, non anche quelli civili (a differenza di quanto vale per l’usufruttuario, che può percepire tutti i frutti derivanti dalla cosa oggetto del diritto).

In più, la percezione dei frutti è legittima solo in quanto parametrata ai bisogni della vita dell’usuario e della sua famiglia, come definita ex art. 1023 del Codice civile, ai sensi del quale “nella famiglia si comprendono anche i figli nati dopo che è cominciato il diritto d’uso o d’abitazione, quantunque nel tempo in cui il diritto è sorto la persona non avesse contratto matrimonio. Si comprendono inoltre i figli adottivi e i figli riconosciuti, anche se l’adozione o il riconoscimento sono seguiti dopo che il diritto era già sorto. Si comprendono infine le persone che convivono con il titolare del diritto per prestare a lui o alla sua famiglia i loro servizi”.

Ciò comporta, tra l’altro, che, se l’usuario è una persona giuridica, spetta il solo diritto di servirsi del bene, non invece quello di percepirne i frutti (non sono infatti configurabili dei “bisogni” di una persona giuridica).

Sotto il profilo dell’oggetto, da ultimo, sono suscettibili di diritto d’uso tutti i beni mobili e immobili.

Il diritto d’uso non può avere invece ad oggetto le cose consumabili, stante l’incompatibilità con il contenuto del diritto, come sopra esposto (si segnala, tuttavia, che secondo un’opinione isolata, si potrebbe ammettere altresì il diritto di uso su beni consumabili, tramite l’applicazione analogica dell’art. 995 del Codice civile, che prevede il diritto di usufrutto su cose consumabili, giustificata dal generale rinvio alle norme dell’usufrutto disposto dall’art. 1026 del Codice civile, come sarà detto in seguito), nonché l’azienda, poiché l’uso non può essere finalizzato alla produzione di frutti, che, nel caso dell’azienda, non sarebbero frutti naturali (che, come detto, sono gli unici ammissibili in ambito di diritto di uso).

Ai sensi dell’art. 1022 del Codice civile, invece, “chi ha il diritto di abitazione di una casa può abitarla limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia”. A differenza del diritto d’uso, dunque, il diritto di abitazione attribuisce all’habitator il solo diritto di godere del bene, limitando, tra l’altro, il godimento al mero “abitare” nell’immobile, essendo, invece, escluso il diritto di percezione dei frutti del bene.

Lo stesso diritto di abitare l’immobile, poi, è soggetto, sotto il limite quantitativo, al limite dei bisogni dell’habitator e della sua famiglia, da intendersi come sopra analizzato in relazione al diritto d’uso (sono escluse, dunque, le altre possibili modalità di godimento dell’immobile oggetto del diritto), con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile la titolarità del diritto di abitazione in capo ad una persona giuridica (la quale, come sottolineato, non può essere portatrice di propri bisogni).

Poste queste considerazioni iniziali, si osserva che la disciplina codicistica in materia di uso ed abitazione è molto scarna, (artt. da 1021 a 1026 del Codice civile), in quanto l’art. 1026 del Codice civile prevede l’applicabilità ai diritti in esame della disciplina sull’usufrutto, nei limiti della compatibilità con le norme specifiche sopra analizzate, nonché del divieto posto ex art. 1024 del Codice civile, come infra analizzato.

Divieto di alienazione dei diritti di uso e abitazione e sua derogabilità

La norma, probabilmente, più peculiare prevista in materia di diritti di uso ed abitazione, che li distingue diametralmente dal diritto di usufrutto è l’art. 1024 del Codice civile, ai sensi del quale “i diritti di uso e di abitazione non si possono cedere o dare in locazione”.

Tra l’altro, secondo consolidata opinione, il divieto di cui all’art. 1024 del Codice civile, si estende anche alla impossibilità di concedere ipoteca sui diritti di uso e abitazione, come confermato anche dall’art. 2810 del Codice civile, il quale non annovera i diritti in esame tra i beni e diritti che possono formare oggetto di ipoteca.

La ratio di tale divieto ben si spiega alla luce della natura strettamente personale dei diritti di uso e abitazione, collegati, necessariamente, alla soddisfazione dei bisogni dell’usuario o habitator e della sua famiglia.

Tradizionalmente discusso è, poi, se, ed entro che limiti, il divieto posto ex art 1024 del Codice civile sia derogabile: sul punto, sono state elaborate e sostenute due opposte tesi.

Da un lato, vi è chi ha sostenuto l’inderogabilità del divieto in esame, argomentando proprio sulla richiamata natura personale dei diritti in oggetto; dall’altro lato, è oggi assolutamente prevalente ed accolta, altresì, dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione l’opinione della derogabilità del divieto di cedere e dare in locazione i diritti di uso e abitazione con il consenso congiunto del nudo proprietario e dell’usuario/habitator, in quanto si tratta di un divieto posto nel solo interesse delle parti e, dunque, da queste ultime disponibile.

Si precisa, tra l’altro, che la cessione del diritto di uso e abitazione con consenso congiunto del titolare e del nudo proprietario non comporta la creazione di un nuovo diritto, bensì la circolazione del diritto originario, che quindi resta commisurato ai bisogni dell’usuario/habitator originario e della sua famiglia; viceversa, è possibile la creazione di un nuovo diritto di uso e abitazione, tramite rinuncia al primo diritto da parte del suo titolare e successiva costituzione del diritto nuovo ad opera del proprietario.

Utilizzando la medesima logica, è poi possibile disporre della piena proprietà del bene (alienandolo, o concedendolo in ipoteca), libero da diritti reali minori altrui, essendo, a tal fine, necessaria la previa rinuncia al diritto reale minore da parte del suo titolare, ovvero l’alienazione congiunta da parte di proprietario e usuario/habitator, che alienano “separatamente, ma congiuntamente” in favore dello stesso soggetto i diritti di proprietà e di uso/abitazione, che si consolidano nella piena proprietà in capo all’acquirente.

Diritto di uso e abitazione del coniuge sulla casa familiare

Un peculiare diritto di uso e abitazione costituisce, poi, oggetto di un legato reale ex lege con dispensa da imputazione previsto in favore del coniuge del defunto dall’art. 540, comma 2 del Codice civile, ai sensi del quale “al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli”.

Tali diritti di abitazione ed uso, infatti, sorgono soltanto in presenza dei presupposti oggettivi e soggettivi enucleabili dalla norma e in particolare: sotto il profilo oggettivo, l’immobile in questione deve essere di proprietà del coniuge defunto o comune ai due coniugi (il diritto non scatta, invece, in caso di proprietà comune del defunto e di un terzo); sotto il profilo soggettivo, il legatario di tali diritti può essere soltanto il coniuge o l’unito civile, convivente con il defunto al momento dell’apertura della successione.

I diritti in favore del coniuge del defunto, poi, presentano tre importanti differenze rispetto ai diritti di uso ed abitazione codicistici, come sopra analizzati. In primo luogo, i diritti acquistati ex art 540, comma 2 del Codice civile sono opponibili erga omnes a prescindere dalla trascrizione, stante la fonte legale, laddove i diritti di uso e abitazione codicistici sono soggetti al regime di pubblicità legale ex art 2643, n. 4) del Codice civile.

In secondo luogo, i diritti del coniuge non sono limitati ai bisogni del titolare e della sua famiglia, come lo sono invece i diritti di uso e abitazione codicistici.

In terzo ed ultimo luogo, a differenza dei comuni diritti di uso ed abitazione, per quelli previsti in favore del coniuge del defunto ex art 540, comma 2 del Codice civile, non opera l’estinzione per abuso del diritto o per prescrizione ventennale.

Diritto di continuare a vivere nella casa comune del convivente more uxorio

A conclusione della presente analisi, è bene altresì confrontare i diritti di uso ed abitazione con il diritto attribuito, in forza di un fenomeno di vocazione anomala soggettiva, al convivente del defunto ai sensi dell’art. 1, comma 42 l. n. 76/2016 (c.d. Legge Cirinnà), ai sensi del quale “salvo quanto previsto dall’articolo 337-sexies del codice civile, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni. Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni”.

Innanzitutto, si rilevano due analogie con i diritti di uso e abitazione del coniuge, di cui all’art. 540, comma 2 del Codice civile, e corrispettive differenze rispetto ai diritti di uso ed abitazione codicistici: il diritto del convivente, infatti, è opponibile ai terzi a prescindere dalla trascrizione, sempre in ragione della fonte legale, non convenzionale, del diritto ed inoltre il diritto del convivente non prevede il limite dei bisogni del titolare e della sua famiglia.

Vi sono, poi, due importanti punti che distinguono il diritto del convivente sia dai diritti di uso ed abitazione codicistici, sia dai diritti di uso e abitazione del coniuge: in primo luogo, il diritto del convivente ha natura personale, non reale; in secondo luogo, il diritto del convivente è un diritto rigorosamente limitato nel tempo, estinguendosi nei termini espressamente previsti dalla legge, non essendo dunque configurabile un diritto vitalizio, parametrato alla vita del titolare, che, invece, costituisce la durata ordinaria dei diritti di uso e abitazione codicistici (nonché la durata prevista dalla legge per i diritti di abitazione ed uso del coniuge superstite).