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Definizione

Le clausole di continuazione sono patti del contratto sociale, nelle società di persone, o apposite clausole inserite nello statuto, nelle società di capitali, mediante le quali è possibile prevedere la continuazione della società assieme agli eredi del socio defunto, in quanto la morte di un socio rappresenta una delle cause di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un unico socio.

Tali clausole sono sempre vincolanti per i soci superstiti, mentre per gli eredi vi può essere una mera facoltà dii adesione, un obbligo di adesione o, infine, un’adesione automatica.

Nel nostro ordinamento si possono distinguere tre tipi di clausole di continuazione: facoltativa obbligatoria e automatica.

Andiamole ad esaminare nel dettaglio.

Clausola di continuazione facoltativa

La clausola di continuazione facoltativa vincola solo i soci superstiti, mentre gli eredi hanno una mera facoltà di adesione, nel senso che sono liberi o meno di aderire alla società. In caso di mancata adesione possono richiedere la liquidazione della quota.

Parte della dottrina, tra cui Campobasso, qualifica questo diritto di adesione come un vero e proprio diritto potestativo degli eredi ad aderire a quanto statuito nella clausola di continuazione.

E’ opportuno, tuttavia, precisare che, qualora gli eredi decidano di continuare la società con i soci superstiti, gli stessi entrano a far parte della società per effetto della stipula di un atto inter vivos, ovvero il cd. negozio di continuazione con gli eredi, e non già iure successionis.

Clausola di continuazione obbligatoria

La clausola di continuazione obbligatoria vincola, non solo i soci superstiti, ma anche gli eredi, i quali sono obbligati a continuare la società con i soci superstiti e, ove non prestino il necessario consenso, sono ritenuti a risarcire i danni ai medesimi.

Si precisa che, anche in questa ipotesi, la continuazione della società con gli eredi del socio defunto avviene per effetto della stipula di un atto inter vivos, il sopra citato negozio di continuazione con gli eredi, o iure successionis.

L’unica peculiarità della clausola in esame è che gli eredi sono obbligati a stipulare il negozio inter vivos di continuazione della società.

In particolare, se la clausola contiene il consenso preventivo dei soci alla continuazione della società con gli eredi, allora il subingresso in società degli eredi avviene mediante un negozio giuridico unilaterale di adesione; se, invece, la clausola prevede un mero obbligo di continuazione della società con gli eredi, allora il subingresso in società di questi ultimi avviene mediante un contratto bilaterale di continuazione tra i soci superstiti e gli eredi stessi.

Inoltre, la dottrina ha sottolineato anche la necessità di dare un’adeguata pubblicità nel Registro delle imprese dell’atto di adesione.

Clausola di continuazione automatica

La clausola di continuazione automatica o di successione o di libera trasmissibilità mortis causa prevede che, nel caso di morte di un socio, l’automatico subingresso in società degli eredi, che diventano automaticamente soci, per effetto della sola accettazione dell’eredità.

La clausola di continuazione automatica supera la libera trasmissibilità a causa di morte della quota sociale, la quale cade in successione insieme agli altri beni ereditari, ed è acquistata dagli eredi iure successionis.

In questo caso si pone, però, il problema degli effetti della clausola stessa, in ordine ai riflessi che essa determina sull’amministrazione della società.

Infatti, la qualità di socio si trasmette automaticamente in capo all’erede, ma non si trasmette la qualità di amministratore, la quale è sempre conferita intuitu personae, in considerazione delle capacità personali.

Sui peculiari problemi che la clausola di continuazione automatica pone sul socio accomandatario nelle S.a.s. e nelle S.a.p.a, è opportuno, innanzitutto dire che, la quota di socio accomandatario è intrasmissibile mortis causa, a differenza di quella di socio accomandante, a meno che non sia prevista nei patti sociali o nello statuto la clausola di continuazione automatica in cui deve essere indicata l’identità degli eredi e deve essere chiarito se gli stessi subentreranno in società come accomandanti o come accomandatari, pena l’invalidità della clausola medesima.

La validità delle clausole di continuazione

E’ pacifico in dottrina e nella prassi notarile che la clausola di continuazione facoltativa sia valida, in quanto essa non vincola in alcun modo gli eredi. È discusso, invece, se le clausole di continuazione obbligatoria ed automatica siano valide.

Il dubbio verte sul fatto se esse si pongano in contrasto con i principi del divieto dei patti successori e della inammissibilità di assumere in maniera automatica la responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali.

Sulla vexata quaestio si sono formate tre tesi in dottrina:

-Tesi 1: secondo parte della dottrina le clausole di continuazione obbligatoria e automatica sarebbero nulle in quanto violerebbero il divieto dei patti successori ex art. 458 codice civile.

Infatti, soprattutto nelle società di persone e nelle S.a.p.a per quanto riguarda gli accomandatari non si potrebbe diventare soci illimitatamente responsabili senza il proprio consenso;

-Tesi2: secondo altra parte della dottrina, della giurisprudenza e della prassi notarile, le suddette clausole sarebbero valide, perché non comportano il divieto dei patti successori in quanto lasciano, in ogni caso, impregiudicata la facoltà del testatore di individuare la persona dell’erede, quindi non limitano la facoltà di testare e lasciano, altresì, impregiudicato il diritto degli eredi di rifiutare la prestazione del consenso inter vivos, in caso di continuazione obbligatoria e di rinunziare all’eredità o di accettarla con beneficio di inventario, in caso di continuazione automatica;

-Tesi3: attualmente sembra preferibile aderire all’impostazione secondo cui, le clausole di continuazione obbligatoria e facoltativa sono valide, per i motivi già sopra esposti.

È, invece, da considerarsi invalida la clausola di continuazione facoltativa in quanto impone agli eredi la responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali, al quale non può essere assunta senza il consenso dei diretti interessati.

Diverso è l’ipotesi in cui la responsabilità illimitata è determinata da soci non scelti e non voluti rispetto al caso della ditta individuale nella quale è normale il subingresso nei debiti e nella responsabilità del de cuius.