Forma.
Ai sensi dell’art 1 comma 51 della L. 76/2016 (cd. Legge Cirinnà), il contratto di convivenza, le modifiche e la sua risoluzione devono essere redatti in forma scritta, a pena di nullità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata da un Notaio o da un Avvocato, che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.
Tuttavia, parte della dottrina, in particolare Petrelli, si esprime in senso critico in riferimento al requisito della sola forma scritta prescritta dal Legislatore, a fronte della forma di atto pubblico in presenza di testimoni prescritta, invece, per la stipula delle convenzioni matrimoniali ed, altresì, è critica rispetto alla legittimazione dell’ Avvocato nella redazione del contratto, stante il fatto che si tratta di un soggetto istituzionalmente di parte, a differenza del Notaio che è un pubblico ufficiale al di sopra delle parti.
Dal punto di vista redazionale, è opportuno evidenziare che il contratto di convivenza deve contenere un’attestazione di conformità dello stesso alle norme imperative e all’ordine pubblico, rilasciata dal soggetto rogante.
Tale attestazione costituisce un caso unico rispetto alla disciplina generale degli atti notarili e, comunque, non rimedia ad eventuali nullità presenti nel contratto.
Contenuto.
A norma del comma 50, della norma in commento, i conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza.
In via preliminare, occorre osservare che, sebbene il Legislatore, per descrivere la fattispecie in esame, utilizzi il termine “contratto” e non il termine “convenzione”, trattandosi comunque di un negozio di diritto familiare, che come tale, non rientra nell’accezione di contratto di cui all’art 1321 c.c.
a) Contenuto tipico del contratto di convivenza
Il comma 53 si occupa di individuare il contenuto tipico del contratto di convivenza, distinguendo tra contenuto necessario e contenuto eventuale.
i) Contenuto necessario: Il contratto di convivenza deve necessariamente contenere l’indicazione dell’indirizzo indicato da ciascuna parte, al quale sono effettuate le comunicazioni inerenti il contratto stesso.
ii) Contenuto eventuale: Il contratto di convivenza può, altresì, contenere l’indicazione della residenza; le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alle capacità di lavoro professionale o casalingo; il regime patrimoniale della comunione dei beni di cui agli artt 177 ss c.c.
In dottrina si è discusso se i conviventi possano o meno adottare un regime patrimoniale diverso dalla comunione legale dei beni.
Attualmente sembra prevalere l’opinione negativa, in quanto l’unico regime patrimoniale adottabile dai conviventi di fatto è quello espressamente disciplinato dal Legislatore, ovvero la comunione legale dei beni ex artt 177 ss c.c.
Tuttavia, vi è una parte minoritaria della dottrina che, invece, ammette la possibilità di adottare regimi patrimoniali diversi quali la separazione dei beni o la comunione convenzionale. E’ però, in ogni caso, esclusa la possibilità di costituire un fondo patrimoniale.
Questa tesi si poggia sul fatto che il comma 54 dell’art 1 L. 76/2016 consente ai conviventi di modificare, in ogni momento, il regime patrimoniale prescelto.
Contenuto atipico del contratto di convivenza
I conviventi possono inserire nel contratto di convivenza pattuizioni atipiche non legislativamente previste, quali ad esempio: il trasferimento di beni, il vincolo di destinazione ex art 2645 ter c.c., il trust avente lo scopo di far fronte ai bisogni della famiglia.
Termini o condizioni del contratto di convivenza.
Il comma 56 stabilisce che il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termini o condizioni che, ove inseriti, si hanno per non apposti.
Secondo la dottrina, la disposizione in commento deve essere interpretata nel senso che il contratto di convivenza, nella sua interezza, non può essere sottoposto a condizioni o a termini; diversamente, tutte le altre disposizioni che costituiscono il cd. contenuto atipico del contratto di convivenza sono suscettibili di essere sottoposte a termini o condizioni.
Cause di nullità.
A norma del comma 57, il contratto di convivenza è affetto da nullità insanabile, che può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, se concluso:
a) In presenza di un vincolo matrimoniale, di un’unione civile o di un altro contratto di convivenza;
b) Da persona minore di età;
c) Da persona giudizialmente interdetta;
d) In caso di condanna per delitto di cui all’art 88 c.c.
Pubblicità del contratto di convivenza.
A norma del comma 52, ai fini dell’opponibilità ai terzi, e dunque, con funzione di pubblicità dichiarava, il professionista che ha ricevuto l’atto in forma pubblica o che ne ha autenticato la sottoscrizione, ai sensi del comma 51, deve provvedere, entro i successivi dieci giorni, a trasmettere copia al comune di residenza dei conviventi, per l’iscrizione all’anagrafe ai sensi degli artt 5 e 7 del D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223.
Scioglimento.
Ai sensi del comma 59, il contratto di convivenza si scioglie per:
a) Accordo delle parti;
b) Recesso unilaterale;
c) Matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;
d) Morte di uno dei contraenti.
Conseguenze e pubblicità dello scioglimento.
Ai sensi dei commi 60, 61, 62 e 63:
-la risoluzione del contratto di convivenza per accordo tra le parti o recesso unilaterale deve essere redatta nella forma prescritta dal comma 51, ossia in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un Notaio o da un Avvocato;
-nel caso in cui il contratto di convivenza preveda il regime di comunione legale dei beni, la risoluzione implica lo scioglimento della comunione legale, a cui si applicano le disposizioni di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro I del codice civile;
-nel caso di recesso unilaterale dal contratto di convivenza il professionista che riceve o che autentica l’atto è tenuto, oltre che agli adempimenti di cui al comma 52, a notificarne copia all’altro contraente all’indirizzo risultante dal contratto. In tale ipotesi, ove la casa familiare sia nella disponibilità esclusiva del recedente, la dichiarazione di recesso, a pena di nullità, deve contenere il termine, non inferiore a 90 giorni, concesso al convivente per lasciare l’abitazione;
-nel caso di scioglimento del contratto di convivenza per matrimonio o unione civile tra i contraenti ovvero tra uno dei conviventi ed altro soggetto, il contraente che ha contratto matrimonio o unione civile deve notificare all’altro contraente, nonché al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza, l’estratto di matrimonio o di unione civile;
-nel caso di morte di uno dei conviventi, il contraente superstite o gli eredi del contraente deceduto devono notificare al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza l’estratto dell’atto di morte, affinché provveda ad annotare a margine del contratto di convivenza l’avvenuta risoluzione del contratto e a notificarlo all’anagrafe del Comune di residenza.
Diritto internazionale privato.
Il comma 64 della legge in esame, ha introdotto l’art 30 bis nella L. 218/1995, a norma della quale:
“Ai contratti di convivenza si applica la legge nazionale comune dei contraenti. Ai contraenti di diversa cittadinanza si applica la legge del luogo in cui la convivenza è prevalentemente localizzata.
Sono fatte salve le norma nazionali, europee ed internazionali che regolano il caso di cittadinanza plurima”.