La convalida, la conferma e la rettifica

Convalida, conferma e sono tre istituti che, per quanto diversi tra loro sotto il profilo dei presupposti, della natura e della struttura, come infra analizzati, realizzano tutti il medesimo risultato di sanare ex post un negozio giuridico viziato.

La convalida.

La convalida, prevista in termini generali dall’art. 1444 c.c., è il negozio giuridico unilaterale con cui il soggetto a cui spetterebbe l’azione di annullamento elimina il vizio del contratto annullabile in questione.

Pertanto, presupposto oggettivo della convalida è la sussistenza di un contratto annullabile, mentre l’effetto del negozio in esame è la stabilizzazione degli effetti del contratto, che si sono già prodotti nel momento in cui questo si è perfezionato.

La ratio della ammissibilità della convalida, poi, si comprende qualora ci si soffermi sul presupposto soggettivo della convalida. Invero, unico soggetto legittimato a porre validamente in essere la convalida è “il contraente al quale spetta l’azione di annullamento”, il quale, convalidando il contratto null’altro fa se non compiere un atto di rinuncia al diritto (disponibile, in quanto volto a tutelare interessi di natura privatistica, come l’intera disciplina dell’annullabilità del contratto) ad agire.

Questione tradizionalmente discussa è quella della natura giuridica del negozio di convalida, in relazione alla quale sono state elaborate tre distinte teorie, l’accoglimento dell’una o dell’altra delle quali determina importanti conseguenze in relazione alla trascrivibilità dell’atto di convalida.

Secondo una prima impostazione, la convalida costituisce un negozio di vera e propria rinuncia all’azione di annullamento: se così è, deve essere negata la trascrivibilità della convalida, che non rientra nel novero degli atti espressamente previsti dalla legge come trascrivibili.

Secondo altri Autori, invece, la convalida è un negozio di sanatoria retroattiva, sulla trascrivibilità della quale non vi è unanimità di vedute in dottrina ed in giurisprudenza.

Tuttavia, è oggi prevalente e preferibile la tesi secondo cui la convalida sarebbe un negozio integrativo del negozio annullabile, che deve considerarsi, dunque, sicuramente trascrivibile.

È, al contrario, del tutto pacifica la natura della convalida come negozio di secondo grado rispetto al negozio convalidato, con la conseguenza che tutti gli Autori concordano sull’applicabilità al negozio di convalida del principio di simmetria: la convalida deve, dunque, a pena di nullità, rivestire la medesima forma del negozio convalidato.

Questione discussa, poi, è quella della ammissibilità della convalida testamentaria e quindi della compatibilità della convalida con il testamento. A tale interrogativo la dottrina prevalente dà, tuttavia, risposta positiva riconoscendo alla convalida testamentaria la natura di atto post mortem, non mortis causa, sicuramente compatibile con il testamento, in quanto si tratta di negozio unilaterale e sempre revocabile. Nessun problema pone altresì la pubblicità della convalida testamentaria, che si realizza tramite la trascrizione di un estratto autentico del testamento ex art. 2648 c.c.

Da ultimo, sotto il profilo redazionale, la convalida si compone di tre elementi essenziali: il primo, l’espressa menzione del contratto da convalidare; il secondo, la menzione della causa di annullabilità; il terzo ed ultimo, la manifestazione di volontà di convalidare.

La conferma.

La conferma è il negozio unilaterale che consente di mantenere in vita un negozio affetto da nullità.

A differenza dell’annullabilità, l’intera disciplina della nullità è posta a presidio di interessi di natura pubblicistica, dunque, sottratti alla disponibilità delle parti, con la conseguenza che la sanatoria del negozio nullo è generalmente inammissibile, ex art 1423 c.c.

Pertanto, la conferma del negozio nullo è ammissibile nelle sole ipotesi tassative previste dalla legge, di cui due previste dal codice civile ed altre tre previste dalla legislazione speciale.

La prima ipotesi da analizzare è quella della conferma delle disposizioni testamentarie nulle, che si spiega con l’intento del legislatore di preservare quanto più possibile la voluntas testatoris, stante la sua irripetibilità, prevista ex art. 590 c.c., ai sensi del quale “la nullità della disposizione testamentaria, da qualunque causa dipenda, non può essere fatta valere da chi, conoscendo la causa della nullità, ha, dopo la morte del testatore, confermato la disposizione o dato ad essa volontaria esecuzione”.

In primo luogo, è necessario precisare che la disposizione in oggetto deve essere nulla poiché contenuta in un testamento, ma deve trattarsi di disposizione a cui può essere data validamente esecuzione con un negozio inter vivos: all’opposto, non sarebbe, ad esempio, confermabile la disposizione testamentaria nulla per violazione del divieto di patti successori, posto ex art 458 c.c., che opera anche con riguardo agli atti tra vivi.

Sotto il profilo della legittimazione soggettiva, la conferma produce effetti solo se proviene da tutti gli interessati, cioè da tutti coloro che subirebbero un pregiudizio per effetto della disposizione, anche con atti diversi. In più, precisa l’art. 590 c.c. che la conferma produce effetti solo se tutti gli interessati, al momento della conferma, erano consapevoli della causa di nullità della disposizione (al pari di quanto richiesto in materia di annullabilità, ai fini della validità della convalida).

Quanto alla forma, si evince dal tenore letterale del citato art. 590 c.c. che la conferma può essere espressa (dichiarazione di confermare la disposizione nulla), ovvero tacita (volontaria esecuzione della disposizione nulla da parte del pregiudicato).

Seconda ed ultima ipotesi codicistica di conferma, anch’essa giustificata dalla volontà di salvare una volontà che non potrebbe più essere ripetuta, è prevista dall’art. 799 c.c. ed ha ad oggetto le donazioni.

Ai sensi della norma citata, legittimati alla conferma sono soltanto gli eredi e gli aventi causa dal donante, dopo la morte del donante stesso, il quale finché è in vita non può, invece, salvare la donazione nulla, ma può, semmai, porre in essere un negozio di rinnovazione, con efficacia meramente ex nunc.

Anche con riferimento alla conferma della donazione, la legge richiede la consapevolezza da parte di colui che conferma della causa di nullità ed ammette che la conferma avvenga sia in forma espressa sia in forma tacita.

Le ulteriori ipotesi di conferma sono previste dal testo unico sull’edilizia (d.p.r. n. 380/2001), per il caso di mancata menzione o allegazione all’atto di trasferimento del terreno del certificato di destinazione urbanistica o assenza della dichiarazione di vigenza (art. 30), e per il mancato riferimento al titolo edilizio del fabbricato (art. 46); nonché dalla normativa in materia catastale (l. n. 52/1985) per il caso di mancanza del riferimento alle planimetrie o della dichiarazione di allineamento (oggettivo) catastale (art. 29 comma 1-ter).

Tutte queste ipotesi di conferma si sostanziano in negozi unilaterali, che possono essere conclusi anche da una sola parte del negozio nullo e devono contenere tre elementi essenziali: la consapevolezza della causa di nullità, l’espressa volontà di confermare l’atto e la menzione omessa (intesa come menzione storica, cioè la menzione che avrebbe dovuto essere fatta al momento del ricevimento dell’atto nullo, sulla base dello stato di stato al tempo vigente).

Con riferimento alle sole conferme previste ex artt. 46 d.p.r. 380/2001 e 29 comma 1-ter l. n. 52/1985 è poi previsto un ulteriore presupposto, la cui sussistenza deve pure risultare da espressa dichiarazione di parte contenuta nel negozio di conferma, cioè che l’omissione della menzione non sia dipesa da una determinata causa: rispettivamente, la menzione non deve essere stata omessa per insussistenza del permesso di costruire (o altro titolo edilizio abilitativo), ovvero dall’insussistenza in catasto della planimetria o dalla difformità di quest’ultima (o dei dati d’identificazione catastale dell’immobile) dallo stato di fatto dell’immobile.

Da ultimo, si precisa che la conferma relativa alla sola nullità per omissione della menzione catastale è ammissibile per i soli negozi nulli ricevuti dopo l’entrata in vigore della l. n. 96/2017, che ha introdotto il comma 1-ter citato: di conseguenza, sono radicalmente nulli per mancanza della menzione catastale e non sanabili i negozi stipulati tra il 2010 (anno in cui è stato introdotto il comma 1-bis del medesimo art. 29, che ha sancito l’obbligo delle menzioni catastali) ed il 2017, mentre sono perfettamente validi tutti i negozi precedenti al 2010, in quanto stipulati prima dell’entrata in vigore dell’obbligatorietà dell’inserimento in atto delle menzioni catastali.

La rettifica.

Da ultimo, la rettifica è il negozio giuridico unilaterale compiuto dal solo Notaio, e dunque definito in dottrina “atto senza parti”, previsto dall’art. 59-bis L.N., con il quale il Notaio può “correggere” un errore compiuto in un atto da lui precedentemente ricevuto, nel presupposto che si tratti di errore meramente materiale, che non ricade su elementi essenziali del negozio o richiesti a pena di nullità dello stesso.

Sono, dunque, rettificabili tutti gli atti notarili, ed in particolare, gli atti pubblici e le scritture private autenticate.

L’ambito oggettivo della rettifica, invece, si estende alle ipotesi di erronea indicazione di dati catastali di un fabbricato, estensione di terreni, dati anagrafici delle parti (o di testimoni, o interpreti, o fidefacienti), loro regime patrimoniale, ammontare del corrispettivo pattuito, ovvero degli estremi di atti o provvedimenti richiamati.

Sotto il profilo redazionale, anche la rettifica, al pari di convalida e conferma, si compone di tre passaggi essenziali: la menzione dell’atto e dell’errore in esso contenuto; l’attestazione dell’erroneità; la dichiarazione di rettifica con l’inserimento del dato corretto.