concetti generali
Il contratto, normalmente, produce sempre i propri effetti nei confronti delle parti contraenti.
Tuttavia, il legislatore ammette la possibilità, in determinati casi previsti dalla legge, di far sì che tali effetti vengano deviati nei confronti di soggetti terzi, diversi dai contraenti originari.
Le ipotesi più importanti disciplinate dal codice civile sono:
1)Il contratto per persona da nominare (artt. 1401 ss codice civile);
2)Il contratto in favore di terzi (art 1411 codice civile).
Andiamo ad esaminare nel dettaglio queste due importanti figure contrattuali.
1) il contratto per persona da nominare
Il contratto per persona da nominare, meglio conosciuto come riserva di nomina, è disciplinato dagli artt. 1401 ss codice civile.
L’art. 1401 codice civile fornisce la nozione del contratto per persona da nominare: «Nel momento della conclusione del contratto una parte può riservarsi la facoltà di nominare successivamente la persona che deve acquistare i diritti e assumere gli obblighi nascenti dal contratto stesso».
Si tratta di una fattispecie a formazione progressiva.
natura giuridica
In riferimento alla natura giuridica, in dottrina si sono susseguite diverse tesi:
– Tesi 1: Secondo una prima impostazione si tratta di un contratto con effetto alternativo quanto ai soggetti, in quanto l’alternatività dipende da una condizione risolutiva nei riguardi dell’acquisto dello stipulante e sospensiva nei riguardi dell’acquisto dell’eligendo e tali condizioni si verificano una volta effettuata la designazione;
– Tesi 2: Secondo un’altra impostazione si tratta di un contratto con facoltà alternativa di sostituzione del rapporto, poiché è stato osservato che il contratto nasce sempre e solo tra promittente e stipulante e, quindi, non si può mai parlare di alternatività tra i soggetti, bensì di facoltà alternativa di sostituzione del rapporto;
– Tesi 3: Secondo un’ulteriore tesi si tratta, invece, di un doppio negozio sospensivo/risolutivo, in quanto vi sarebbe una pluralità di negozi sottoposti a condizione: il primo immediatamente vincolante ed efficace tra stipulante e promittente e il secondo, sospensivamente condizionato, tra promittente e nominato;
– Tesi 4: Attualmente, in dottrina sta prevalendo la tesi della rappresentanza eventuale in incertam personam, la quale è stata oggetto anche di importanti osservazioni da parte del Triveneto ed è sostenuta anche dalla giurisprudenza della Cassazione. Secondo questa impostazione il contratto per persona da nominare deve essere ricondotto nell’istituto della rappresentanza, in quanto tale contratto integrerebbe una singolare figura di rappresentanza eventuale, perché l’elezione non deve essere fatta obbligatoriamente, per questo di definisce in incertam personam.
effetti
Il contratto si perfeziona già al momento della conclusione del negozio tra stipulante e promittente; infatti, non vi è incertezza sull’esistenza di un contraente ma solo sulla sua eventuale sostituzione.
Ove l’electus accetti la dichiarazione, gli effetti retroagiscono al momento della conclusione del contratto; ai sensi dell’art 1404 codice civile, infatti, «quando la dichiarazione di nomina è stata validamente fatta, la persona nominata acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dal contratto con effetto dal momento in cui questo fu stipulato».
Ove, invece, «la dichiarazione di nomina non sia fatta validamente nel termine stabilito dalla legge o dalle parti, il contratto produce i suoi effetti fra i contraenti originari», ex art 1405 codice civile.
capacità e legittimazione dei soggetti
La dottrina e la giurisprudenza prevalenti ritengono che sia lo stipulante sia il nominato debbano avere, non solo la capacità, ma anche la legittimazione al momento della conclusione del contratto.
Con riferimento alla capacità giuridica dei soggetti contraenti dobbiamo fare una distinzione tra lo stipulante e l’electus:
Stipulante> deve sussistere al momento della conclusione del contratto;
Electus> anche in questo caso, deve sussistere alla stipula del contratto.
Infatti, la riserva di nomina può essere effettuata anche nei confronti di un nascituro, purché abbia la capacità giuridica, ovvero sia capace di essere titolare di situazioni giuridiche attive o passive al momento della conclusione del contratto.
Inoltre, la riserva di nomina può essere fatta in favore di persona fisica o di persona giuridica, e riguardo questa ultima ipotesi, è ammessa la possibilità di far concludere un contratto definitivo anche ad una società che lo stesso stipulante sta per costituire o deve ancora costituire.
Quanto alla capacità di agire del nominato si pone il problema relativo alla possibilità che venga nominato un soggetto interdetto o minore.
Attualmente, in dottrina sembra preferibile la tesi che ritiene siffatta nomina possibile.
Infatti, non avendo rilasciato l’electus, debitamente autorizzato, per mezzo del suo rappresentante legale, una procura prima del contratto, dovrà ratificarlo ovvero accettarlo, ai sensi del 2° comma dell’art 1402 codice civile. Pertanto, è sufficiente che il giudice autorizzi il solo compimento dell’atto di ratifica.
riserva di nomina
La riserva di nomina deve essere fatta nelle modalità indicate dalla legge:
-Deve essere contestuale al contratto (altrimenti si tratterebbe di un nuovo contratto);
-E’ necessario indicare il termine entro cui la dichiarazione deve essere fatta; ove non apposto, è pari a tre giorni, ex art 1402 comma 1° codice civile, ai sensi del quale «la dichiarazione di nomina deve essere comunicata all’altra parte nel termine di tre giorni dalla stipulazione del contratto, se le parti non hanno stabilito un termine diverso».
dichiarazione di nomina ed accettazione
Per quanto concerne, invece, la dichiarazione di nomina e l’accettazione:
-«La dichiarazione non ha effetto se non è accompagnata dall’accettazione della persona nominata o se non esiste una procura anteriore al contratto», ex art 1402 2°comma codice civile.
-Negozi giuridici unilaterali, di regola contestuali; l’accettazione può essere anche successiva alla dichiarazione, purché sia comunicata al promittente nel termine stabilito per l’electio.
-Onere di forma; ai sensi dell’art 1403 codice civile, invero, «la dichiarazione di nomina e la procura o l’accettazione della persona nominata non hanno effetto se non rivestono la stessa forma che le parti hanno usata per il contratto (quindi diverso dagli art 1351 e 1392 codice civile), anche se non prescritta dalla legge.
Se per il contratto è richiesta a determinati effetti una forma di pubblicità, deve agli stessi effetti essere resa pubblica anche la dichiarazione di nomina, con l’indicazione dell’atto di procura o dell’accettazione della persona nominata».
trascrizione
La trascrizione avviene nelle seguenti modalità:
Trascrizione contro il promittente e a favore dello stipulante;
Annotazione della riserva di nomina ex art. 2659 codice civile.
Sulla trascrizione vi sono, inoltre, due tesi:
-Tesi 1: Annotazione della dichiarazione di nomina ex art. 2655 codice civile.;
-Tesi 2: Trascrizione contro lo stipulante e a favore del terzo c.d. trasmissibilità.
2) contratto a favore di terzo
La nozione di contratto a favore di terzo la ricaviamo dall’art. 1411 codice civile: «È valida la stipulazione in favore di un terzo, qualora lo stipulante vi abbia interesse.
Salvo patto contrario, il terzo acquista il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione. Questa però può essere revocata o modificata dallo stipulante, finché il terzo non abbia dichiarato, anche in confronto del promittente di volerne profittare.
In caso di revoca della stipulazione o di rifiuto del terzo di profittarne, la prestazione rimane a beneficio dello stipulante, salvo che diversamente risulti dalla volontà delle parti o dalla natura del contratto».
Contratto che contiene la c.d. clausola di stipulazione, in forza della quale determinati effetti sono deviati in favore del terzo.
La deviazione degli effetti da parte dello stipulans in favore del terzo deve rispondere ad un determinato interesse (solutorio ovvero liberale).
inquadramento giuridico
Il contratto a favore di terzo rappresenta un’eccezione all’art. 1372 codice civile Tale eccezione ammessa tutte le volte in cui:
1. vi è un effetto favorevole;
2. vi è una prestazione rifiutabile.
natura giuridica
Per quanto riguarda la natura giuridica, vi sono due tesi:
-Tesi 1: Contratto con causa costante che diventa nullo in caso di revoca o rifiuto;
-Tesi 2: Contratto ordinario con clausola accessoria (c.d. clausola di stipulazione); in altri termini, non è un contatto atipico a sé stante ma un contatto tipico con causa propria.
causa
La dottrina prevalente, in virtù di quanto sopra esposto, sostiene che il contratto a favore di terzo, dunque, non sarebbe un contratto tipico, bensì, un contratto ordinario munito di una clausola accessoria che fa deviare gli effetti tipici di quel contratto verso il terzo.
Ad esempio, avremmo un normale contratto di vendita, locazione, mutuo, ecc.., la cui particolarità sarebbe data dal fatto che una delle prestazioni viene diretta non verso il contraente ma verso il terzo. La tesi è avvalorata dalla posizione dell’istituto del codice (la disciplina generale dei contratti e non la sezione dedicata ai contratti tipici).
Accanto alla causa del singolo contratto, che è tipica e interna, è individuabile poi una causa del rapporto tra stipulante e terzo, che è esterna all’accordo tra stipulante e promittente. A volte sarà una causa donandi, ma altre volte potremo avere una causa solvendi ( es. dovendo estinguere il debito di 100 milioni che ho verso Tizio stipulo con Caio un contratto di vendita del mio appartamento e lui si impegna a versare il prezzo a Tizio).
Anche la disciplina, ovviamente, sarà quella del contratto tipico posto in essere combinata con quella del contratto a favore di terzo.
Inoltre, vista la relatività del contratto, la figura del contratto a favore di terzo è “utilizzabile ogni volta in cui produce per il terzo effetti favorevoli semplici”, cioè quando attribuisce al terzo facoltà o poteri. Non è, invece, utilizzabile quando gli vengono imposti oneri od obblighi, per questo il contratto a favore del terzo non può attribuire a quest’ultimo diritti di proprietà o usufrutto, visti gli oneri connessi a tali posizioni giuridiche (cd. effetto “sostanzialmente a favore”).
Figure tipiche del contratto a favore di terzo sono: il contratto di assicurazione a favore di un terzo (art 1920 codice civile); il contratto di trasporto a favore di un terzo (artt. 1678 ss codice civile); la rendita vitalizia a favore di un terzo (art 1875 codice civile) e l’accollo esterno (art 1273 codice civile).
effetti
Il terzo acquista direttamente contro il promittente, per effetto della sola stipulazione in suo favore (e dunque ancor prima di aver dichiarato di volerne profittare); per la produzione dell’effetto, infatti, non è necessaria neppure la notifica.
Pertanto, l’eventuale «rifiuto» del terzo opera quale condizione risolutiva di un negozio già perfetto.
adesione del terzo
L’adesione del terzo consiste nella dichiarazione con cui il terzo dichiara di voler profittare della stipulazione, rendendo quest’ultima irrevocabile.
Il terzo che dichiara di profittare non diventa parte del contratto, a differenza dell’art 1401 c.c., ma soltanto destinatario degli effetti favorevoli dello stesso.
L’accettazione del terzo, invero, non costituisce elemento perfezionativo della fattispecie ma esclude l’operatività della risoluzione derivante dalla revoca o dal rifiuto. Ove il terzo «rifiuti», il beneficio andrà a favore dello stipulante, a meno che il contratto non vada ad estinguersi. Si tratta di un rifiuto dismissivo, non impeditivo.
Infine, ai sensi del 3° comma dell’art 1411 codice civile, in caso di revoca della stipulazione o di rifiuto del terzo beneficiario di voler profittare, la prestazione oggetto del contratto resta a beneficio dello stipulante, salva diversa volontà delle parti o per incompatibilità con la natura contrattuale ( es. accollo esterno).
trascrizione
La trascrizione viene fatta contro il venditore e a favore del terzo. Sulla natura della trascrizione vi sono due tesi:
-Tesi 1: trascrizione pura (e adesione del terzo non pubblicizzata);
-Tesi 2: trascrizione condizionata (e adesione annotata a margine).
Se il terzo rifiuta, la trascrizione si fa contro il terzo e a favore dello stipulans per esigenze di continuità.
Se il contratto, invece, si estingue: la trascrizione si fa contro il venditore e a favore del terzo viene annotata di risoluzione.
differenze tra contratto per persona da nominare e contratto a favore del terzo
Il contratto per persona da nominare ex art 1401 codice civile ed il contratto a favore del terzo ex art 1411 codice civile, presentano alcune similitudini, ma anche molteplici differenze.
Innanzitutto, il contratto a favore del terzo produce effetti sia in favore dello stipulans, sia in favore del terzo, ma quest’ultimo, stante quanto sopra asserito, non diviene mai parte sostanziale del contratto.
Nel contratto per persona da nominare, invece, gli effetti sia attivi che passivi, si producono in via alternativa o per il contraente originario o per il beneficiario nominato il quale, a seguito della nomina, diventa parte del contratto.
Inoltre, la differenza tra le due figure permane anche quando la prestazione in favore del terzo è prevista in via alternativa ed eventuale, perché la successiva indicazione del terzo non esclude che l’unico contraente sia sempre lo stipulante. Al contrario, nel contratto per persona da nominare la dichiarazione di nomina non è a favore del terzo, in quanto egli diventa l’unico contraente al posto di quello originario, non solo acquistando i diritti, ma anche gli obblighi nascenti dal contratto medesimo.