Il coniuge rientra tra i c.d. eredi necessari (o legittimari), cioè quei soggetti (individuati dall’art.536 c.c. in moglie, figli e, in assenza di figli, ascendenti del de cuius) a cui l’ordinamento attribuisce specifici diritti sulla successione del de cuius, a prescindere da, ed anche in contrasto con, la volontà dello stesso.
L’oggetto della riserva in favore del coniuge, in particolare, è descritto dall’art. 540 c.c., a norma del quale al coniuge superstite è riservata una quota del patrimonio del de cuius (che varia in base a quali e quanti altri legittimari il defunto lasci a succedergli) e, soprattutto, per quanto qui d’interesse, ai sensi dell’art. 540 comma 2 c.c., “al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni”.
La previsione del citato comma 2 ha, tuttavia, dato vita a numerose questioni, che hanno importante rilevanza pratica e che saranno infra analizzate.
Natura giuridica dei diritti e conseguenze
La prima questione da affrontare in relazione ai diritti in esame è quella della natura giuridica degli stessi, in quanto, come si avrà modo mi mettere in luce, l’accoglimento di una o di un’altra tesi porta con sé importanti conseguenze pratiche. Sul punto, sono state elaborate ed autorevolmente sostenute due diverse impostazioni: secondo alcuni Autori, i diritti di uso e abitazione in favore del coniuge superstite hanno natura di vera e propria riserva; secondo un’altra impostazione, accolta di recente anche dalla Corte di Cassazione, invece, si tratta di un legato reale ex lege.
Sul punto, si precisa, poi, che non convince la posizione di quegli Autori che affermano che i diritti in esame costituiscono un prelegato, e ciò per due ragioni: in primo luogo, il coniuge potrebbe non acquistare la qualità di erede, con conseguente venir meno della necessaria coincidenza in caso di prelegato tra erede e legatario; in secondo luogo, ai sensi dell’art. 661 c.c., il prelegato grava su tutta l’eredità, mentre i diritti di cui all’art. 540 comma 2 c.c., per espressa previsione di legge, gravano prima sulla porzione disponibile, poi sulla riserva del coniuge e, solo dopo, sulla riserva dei figli.
Ciò posto, si osserva come, accogliendo la prima impostazione, dunque, in caso di disposizioni testamentarie lesive di tali diritti del coniuge superstite, lo strumento di tutela a cui costui potrebbe fare ricorso sarebbe la azione di riduzione; viceversa, considerandoli un legato reale ex lege, qualora tali diritti siano stati legati in favore di un soggetto diverso, il coniuge superstite potrebbe agire verso quest’ultimo (non in riduzione, ma) con l’azione di rivendica, al fine di ottenere una sentenza che accerti il suo status di titolare dei diritti, acquistati automaticamente all’apertura della successione del coniuge defunto.
Ulteriormente, se i diritti dell’art. 540 comma 2 c.c. hanno natura di riserva, questi non spettano in caso di coniuge superstite che sia stato diseredato; viceversa, l’eventuale diseredazione non rileva se si accoglie la tesi della natura di legati reali ex lege, che quindi, in quanto tali, partono automaticamente, ed a prescindere, all’apertura della successione.
Da ultimo, se si considerano i diritti di uso ed abitazione come diritti di riserva, in relazione ad essi opererebbe il divieto di pesi e condizioni ex art. 549 c.c., dunque, sarebbe nullo qualsiasi onere o condizione previsto dal testatore a carico di tale lascito. Si deve, invece affermare l’inoperatività del divieto di pesi e condizioni ai diritti dell’art. 540 comma 2 c.c. se li si ricostruisce in termini di legati reali: ad ogni modo, è comunque ragionevole dubitare della possibilità del testatore di apporre condizioni, o pesi ad un diritto che il coniuge superstite acquista non in forza di una liberalità disposta in suo favore dal de cuius, del cui an o quantum il testatore potrebbe, dunque, legittimamente disporre, bensì di una previsione di legge (con la conseguenza che i presupposti e l’estensione del diritto appaiono sottratti alla disponibilità del de cuius, quantomeno in senso peggiorativo del il coniuge superstite).
Presupposti soggettivi ed oggettivi dei diritti
Passando all’anno dei diritti in oggetto, i presupposti soggettivi ed oggettivi della loro spettanza sono individuati dalla lettera della legge, rispetto alla quale è, tuttavia, opportuno riportare qualche considerazione integrativa elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza.
Titolare dei diritti in esame è il coniuge e, in considerazione della ormai pressoché totale parificazione tra le due figure, il soggetto legato al de cuius da unione civile.
Questione discussa è, invece, se i diritti in oggetto spettino anche al coniuge separato senza addebito (non spettano, certamente, invece, al coniuge separato con addebito, il cui unico diritto successorio è previsto ex art 548 comma c.c.): in senso positivo si potrebbe argomentare dalla previsione dell’art. 548 comma 1 c.c., ai sensi del quale il coniuge separato a cui non è stata addebitata la separazione “ha gli stessi diritti del coniuge non separato”. Tuttavia, a ben vedere, la separazione fa, usualmente, venire meno uno dei presupposti oggettivi dei diritti di uso ed abitazione, cioè la coabitazione, con la conseguenza che si potrebbe concludere nel senso della spettanza dei diritti in esame al coniuge separato senza addebito solo se ancora convivente con il de cuius a tempo dell’apertura della successione (c.d. separazione di fatto).
Oggetto dei diritti di uso ed abitazione, poi, deve essere un immobile, in primo luogo adibito a residenza familiare dei coniugi (imprescindibile è, dunque, la materiale convivenza della coppia), di proprietà del de cuius o comune tra i due coniugi.
Il legato non parte, dunque, nel caso il defunto (o entrambi i coniugi) vantino sull’immobile adibito a residenza familiareun diritto reale minore, ovvero un diritto personale di godimento. Del pari, il diritto non spetta, come ribadito anche di recente dalla Corte di legittimità, in caso di proprietà comune del coniuge defunto e di un terzo.
Trascrivibilità dei diritti
Dal momento che oggetto dei diritti di cui all’art. 540 comma 2 c.c. sono due diritti reali (di abitazione e di uso) su un bene immobile, sarebbe spontaneo ritenere che l’opponibilità
dell’acquisto sia subordinata alla trascrizione del medesimo.
Tuttavia, trattandosi di un acquisto che si verifica ex lege e, soprattutto, in modo automatico all’apertura della successione del coniuge defunto, in forza dell’ordinario modo di acquisto dei legati (così l’art. 649 c.c.) ben potrebbe non esservi alcun atto formale di accettazione da poter trascrivere, pertanto, non si può che ritenere che i diritti dell’art. 540 comma 2 c.c. siano opponibili erga omnes a prescindere dalla trascrizione, la quale è, però, certamente ammissibile e si effettua, in questo caso, ai sensi dell’art. 2648 c.c., in presenza di un atto formale di accettazione da parte del coniuge superstite.
Rapporti con istituti affini
I diritti di uso e abitazione del coniuge superstite, poi, devono essere analizzati anche in rapporto alle ulteriori norme del diritto successorio, e non solo.
In primo luogo, in relazione al rapporto tra diritti dell’art. 540 comma 2 c.c. e successione necessaria, i primi si aggiungono alla quota di riserva spettante al coniuge, costituendo, dunque, un legato reale con dispensa da imputazione (ovviamente, nei limiti della disponibile), attribuendo, così, al coniuge superstite una c.d. legittima potenziata, il cui valore è quindi pari alla somma del valore della quota di riserva e dei diritti di uso ed abitazione.
Del pari, i diritti di uso ed abitazione si sommano anche alla quota di eredità spettante al coniuge superstite per successione legittima.
Più controverso è, invece il rapporto tra diritti di uso e abitazione e legato in sostituzione di legittima ex art. 551 c.c.: invero, se i diritti del 540 comma 2 c.c. si considerano a tutti gli effetti diritti di riserva, non sussiste alcun ostacolo a ché questi siano tacitati, al pari della quota di riserva, con un legato sostitutivo; viceversa, se ai diritti di uso ed abitazione si attribuisce natura di legato reale ex lege questi fuoriescono all’ambito oggettivo di applicazione del legato in sostituzione, in quale può tacitare la sola quota di riserva (è, tuttavia, certamente possibile che il testatore preveda un legato in sostituzione di legittima in favore del coniuge superstite a condizione sospensiva della rinuncia da parte del legatario ai diritti di uso e abitazione).
Da ultimo, ci si chiede se, ed in caso in che termini, possa verificarsi una coesistenza tra i diritti di cui all’art. 540 comma 2 c.c. e l’assegnazione della casa familiare ex art. 337 sexies c.c. al coniuge separato. Naturalmente, non può esservi alcun rapporto tra tali diritti qualora si affermi che i diritti di uso ed abitazione non possono mai spettare al coniuge separato senza addebito, perché la necessità di un provvedimento di assegnazione della casa familiare è giustificabile solo alla luce del venir meno della convivenza dei coniugi separati (con le conseguenze sopra evidenziate).
Se, però, si sostiene, che al coniuge separato senza addebito spettino i diritti di uso ed abitazione anche se è venuto meno il requisito della coabitazione, in forza dell’argomento sopra riportato, si può senza dubbio creare una concorrenza tra il diritto ex art. 337 sexies c.c. e i diritti di uso e abitazione e, sul punto, è estremamente controverso se i diritti di uso ed abitazione assorbano il primo, ovvero se tali diritti abbiano ambiti applicativi e contenuti differenti e possano dunque operare separatamente.
Differenze con istituti affini
Da ultimo, questione che sorge spontanea, in considerazione del tenore letterale dell’art. 540 comma 2 c.c. è se il contenuto dei diritti ivi previsti sia o meno perfettamente sovrapponibile
rispetto a quello degli “ordinari” diritti di uso ed abitazione ex artt. 1021 e 1022 c.c.
A tale interrogativo deve essere data risposta negativa, in quanto, tra i diritti menzionati possono essere individuate tre differenze: in primo luogo, ai fini dell’opponibilità, i diritti successori del coniuge superstite prescindono dalla trascrizione, mentre gli ordinari diritti di uso ed abitazione la presuppongono; in secondo luogo, il contenuto dei diritti del coniuge superstite è svincolato dal limite dei “bisogni familiari” previsto, invece, dagli artt. 1021 e 1022 c.c.; in ultimo, per i diritti dell’art. 540 comma 2 c.c. non è prevista l’estinzione per abuso del diritto o per prescrizione.
I diritti del coniuge superstite presentano, poi, importanti affinità con il diritto spettante al convivente ai sensi dell’art. 1, comma 42 l. 76/2016 (c.d. Legge Cirinnà), ai sensi del quale, il convivente “ha diritto di continuare ad abitare nella stessa (casa di comune residenza) per due anni o per un periodo pari alla convivenza, se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni.
Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni”.
Al pari dei diritti del coniuge superstite, questi diritti del convivente sono opponibili a prescindere dalla trascrizione e attribuiscono un diritto svincolato dal limite dei bisogni della famiglia.
A differenza dei diritti del coniuge, invece, il diritto del convivente ha natura di diritto personale di godimento, al quale è apposto un preciso limite temporale più ulteriori cause che comportano la decadenza dal diritto prima dello scadere del termine (ex art. 1 comma 43, il diritto cessa nel caso in cui il convivente smetta di abitare nella casa in oggetto, ovvero in caso di matrimonio, unione civile o nuova convivenza di fatto) e che spetta ad un soggetto che non ha lo status di legittimario.