La simulazione
Gli artt. 1414 ss. c.c. disciplinano il cd. contratto simulato, il quale si configura ogni qual volta le parti pongono in essere l’esteriorità di una dichiarazione contrattuale, al fine di poterla invocare di fronte ai terzi, ma sono d’accordo fra loro che gli effetti previsti dall’atto simulato non sono voluti e non si devono verificare.
L’aspetto caratterizzante della simulazione consiste nel cd. accordo simulatorio ossia l’intesa tra i simulanti, destinata a rimanere riservata, così che il contratto stipulato da questi è puramente fittizio e, pertanto, inidoneo a realizzare gli effetti cui pare preordinato. In sintesi, siamo dinnanzi ad una finzione concordata fra le parti.
Lo scopo per cui le parti ricorrono alla simulazione si chiama causa simulandi, il quale può corrispondere anche a finalità illecite (sovente nei confronti del fisco o dei creditori di una delle parti contraenti) oppure a ragioni di mera riservatezza.
L’art 1414 3° comma c.c. estende le disposizioni dettate in tema di contratto simulato ai negozi unilaterali destinati a persona determinata quali la procura o la remissione del debito.
Classificazione di simulazione.
La simulazione si definisce assoluta quando le parti, con i loro accordi interni, si limitano ad escludere la rilevanza tra loro del contratto apparente, in modo che la situazione giuridica preesistente rimane in realtà immutata.
La simulazione si definisce, invece, relativa qualora un negozio diverso, detto “dissimulato”, in quanto celato sotto la veste del negozio simulato, assume rilevanza dal punto di vista giuridico.
La simulazione relativa può avere ad oggetto il tipo contrattuale (es. compravendita che cela una donazione), l’oggetto del contratto o i soggetti dell’atto.
In quest’ultimo caso si può più correttamente parlare di interposizione fittizia di persona che si verifica quando il contratto simulato viene stipulato tra due soggetti, ma entrambi sono d’accordo con un terzo che, in realtà, gli effetti dell’atto si verificheranno nei confronti di quest’ultimo.
Al contrario, si parla di interposizione reale nell’ipotesi di rappresentanza indiretta effettuata tramite lo schema del mandato senza rappresentanza ovvero quando l’alienazione tra due soggetti è voluta realmente, ma vi è poi un ulteriore negozio tra uno di essi e un terzo, cioè un mandato senza rappresentanza in forza del quale un soggetto si obbliga ad acquistare per conto di un altro soggetto e a ritrasferire al medesimo il bene acquistato per suo conto, ma in nome proprio.
Effetti tra le parti
Se la simulazione è assoluta, la legge concede rilevanza all’intesa simulatoria e stabilisce che il negozio simulato non produce effetti tra le parti.
La giurisprudenza qualifica il negozio simulato come nullo, nonostante la legge parli di inefficacia e ne deduce l’imprescrittibilità della relativa azione ex art 1422 c.c.
Per tale ragione, è impossibile agire per far dichiarare che l’atto è simulato e quindi non ha prodotto gli effetti corrispondenti alla dichiarazione esteriorizzata.
L’azione mira a far constatare dal giudice quale sia l’effettiva situazione giuridica esistente tra le parti (cd. azione di accertamento).
Se la simulazione è relativa, il contratto simulato che funge da copertura dell’operazione effettivamente progettata dalle parti, non produce effetti tra loro, ma può avere effetto il contratto dissimulato.
Ai sensi dell’art 1414 2° comma c.c., se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, ha effetto tra esse il contratto nullo e la dissimulata donazione non può avere ad oggetto beni futuri, altrimenti sarà nulla.
Tale problema si pone frequentemente nel caso della vendita che dissimula una donazione. L’orientamento della giurisprudenza prevalente non richiede che l’accordo riservato sia rivestito della forma pubblica tipica della donazione, ma ritiene che sia sufficiente che i requisiti richiesti per la donazione siano soddisfatti dall’apparente contratto di vendita, mentre le parti potranno stabilire con una semplice e riservata scrittura privata che il prezzo dichiarato non è dovuto e che in realtà l’atto effettivamente dovuto è quello di donazione.
Occorre sottolineare che, mentre l’azione tendente all’accertamento della simulazione e, dunque, all’inefficacia del contratto simulato è imprescrittibile, le azioni volte ad ottenere l’adempimento del contratto dissimulato e, di conseguenza, l’attuazione dei diritti da esso derivanti, sono suscettibili di prescriversi secondo le regole dei diritti specificatamente attribuiti alle parti del contratto dissimulato.
Effetti della simulazione rispetto ai terzi
In riferimento agli effetti che la simulazione produce nei riguardi dei terzi, occorre distinguere diverse situazioni:
1. Terzi interessati a dedurre la simulazione: L’art 1425 2° comma c.c. prevede che o terzi estranei al contratto simulato, qualora ne siano pregiudicati, possono farne accertare l’inefficacia.
Ad esempio, i creditori di un soggetto, simulato alienante, possono fare dichiarare la simulazione e la conseguente inefficacia della finta vendita, allo scopo di aggredire il bene del loro debitore, solo apparentemente uscito dal patrimonio di quest’ultimo.
2. Terzi che abbiano acquistato diritti dal titolare apparente: in virtù del principio di affidamento, al terzo che sia in buona fede e quindi ignaro del fatto che il suo dante causa ha acquistato in forza di un atto simulato, la buona fede non può essere opposta e l’atto con il quale egli ha acquistato dei diritti produrrà i suoi effetti benché posto in essere non al vero dominus del bene, ma un semplice titolare apparente.
L’art 1415 c.c., infatti, prevede che: “ La simulazione non può essere opposta né dalle parti contraenti, né dagli aventi causa o dai creditori del simulato alienante, ai terzi che in buona fede hanno acquistato diritti dal titolare apparente, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di simulazione”.
Si applica l’art 1417 c.c. in virtù del quale la buona fede si presume, perciò spetta alla parte che vuole opporre la simulazione fornire la prova che il terzo acquirente è in mala fede, purché ci sia la buona fede al momento dell’acquisto.
Poiché la domanda giudiziale di simulazione relativa ai beni immobili deve essere trascritta, dal giorno della sua trascrizione nei pubblici registri immobiliari, i terzi sono messi in grado di conoscere la pendenza e, pertanto, la sentenza che dichiara la simulazione è opponibile nei confronti di tutti coloro che abbiano acquistato diritti in forza di atti trascritti successivamente.
Effetti della simulazione nei confronti dei creditori
I creditori del simulato alienante possono far accertare la simulazione che pregiudica i loro diritti e. facendo prevalere la realtà sull’apparenza, agire sui beni dei quali il loro debitore è solo apparentemente spogliato ai sensi dall’art 1416 2° comma c.c.
Quando è opponibile, invece, la simulazione ai creditori del simulato acquirente?
Distinguiamo tre situazioni:
1. La simulazione non è opponibile al creditore che abbia acquistato un diritto reale di garanzia (pegno o ipoteca) sui beni che hanno formato oggetto dell’apparente alienazione, in buona fede, sulla base di quanto sopra asserito ai sensi dell’art 1415 1°comma c.c.;
2. La simulazione non è opponibile ai creditori del simulato acquirente che abbiano già compiuto in buona fede atti di esecuzione sui beni oggetto dell’acquisto simulato ex art 1416 1° comma c.c.;
3. La simulazione è opponibile ai creditori chirografari, non muniti di garanzia reale, che non abbiano ancora avviato un procedimento esecutivo sui beni simultaneamente acquistati dal loro debitore. Perciò, colui che simultaneamente ha alienato i beni potrà agire per l’accertamento della simulazione e l’inefficacia del trasferimento sarà opponibile ai creditori chirografari dell’acquirente simulato che non abbiano ancora sottoposto a pignoramento i beni oggetto del simulato acquisto.
Inoltre, in caso di conflitto fra creditori del simulato alienante e del simulato acquirente, la legge preferisce i creditori chirografari del simulato alienante soltanto se il loro credito è anteriore all’atto simulato ex art 1416 2°c comma c.c.
La prova della simulazione
Per la prova fra le parti della simulazione ai sensi degli artt. 1417 e 2722 c.c., poiché il patto di simulare o il patto dissimulato è necessariamente anteriormente o coevo alla formazione del documento che consacra il contratto apparente, si deve fare riferimento agli artt. 2722 e 2729 c.c., i quali vietano il ricorso alla prova per testimoni e per presunzioni quando la prova abbia ad oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento che si assumono stipulati anteriormente o contemporaneamente.
Pertanto, colui che ritiene che un certo contratto da lui stipulato sia simulato, dovrà produrre la contro dichiarazione scritta o comunque uno scritto in cui la parte convenuta in giudizio dia atto della simulazione, oppure dare prova della simulazione mediante un interrogatorio formale dell’altra parte, volto a sollecitarne la confessione o, infine, deferire all’altra parte il giuramento decisorio. Potrà avvalersi della prova testimoniale nei soli casi previsti dall’art 2724 c.c., nel rispetto del principio della prova scritta e anche delle presunzioni, qualora una parte del contratto voglia agire per fare dichiarare l’illeceità del contratto dissimulato.
In riferimento alla prova dei terzi, questi ultimi godono della piena libertà di prova e possono anche ricorrere a testimoni e a presunzioni.