Introduzione

La divisione transattiva e la transazione divisoria si qualificano entrambi come dei negozi affini alla divisione. Inoltre, entrambe le figure in esame si caratterizzano dalla contemporanea presenza della causa transattiva e della causa divisoria.
Andiamo ad esaminare nel dettaglio le caratteristiche di entrambe le figure negoziali ed in particolare in cosa si somigliano ed in cosa si differenziano.

Divisione transattiva

Quando sentiamo parlare di divisione transattiva ci riferiamo ad un negozio giuridico avente carattere divisorio, ove il comune intento tra i condividenti è quello di risolvere una controversia divisionale tramite lo scioglimento della comunione e l’attribuzione proporzionale delle quote, ossia di “superare amichevolmente” delle questioni afferenti operazioni divisionali.
Pertanto, la causa principale della divisione transattiva è quella divisoria, tenendo sempre conto della proporzionalità tra la quota astratta spettante a ciascun contitolare e i beni assegnati a titolo di apporzionamento.

Transazione divisoria

La transazione divisoria ha tutte le caratteristiche di una vera e propria transazione il cui intento è quello di comporre una lite concernente l’esistenza o l’entità del diritto di chi pretende di partecipare alla ripartizione di un’eredità.
In questo modo, i condividenti si accordano sull’attribuzione delle porzioni senza procedere al calcolo delle misure corrispondenti alle quote.
Nella transazione divisoria prevale la causa transattiva, stante la non coincidenza tra la quota astratta spettante a ciascun contitolare ed i beni assegnati a titolo di apporzionamento.
In particolare, in atto devono risultare i seguenti elementi:

  • La consapevolezza delle parti circa la sproporzione tra la quota astratta ed i beni in concreto assegnati, indicandone il valore;
  • La prevalenza della causa transattiva rispetto alla causa divisoria;
  • La rinuncia delle parti alle future azioni, tra cui l’azione di rescissione ai sensi dell’art. 764 comma 2 codice civile.

Principali differenze tra due negozi giuridici

Con riferimento alle modalità di distinzione tra le due fattispecie, dottrina e giurisprudenza hanno individuato dei criteri differenti che hanno dato origine ad orientamenti discordanti, finché sul punto non è intervenuta la Cassazione.

Criterio cronologico

In passato, il criterio che veniva maggiormente utilizzato dalla dottrina, dalla giurisprudenza e dalla prassi notarile per distinguere la divisione transattiva e la transazione divisoria era il criterio cronologico.
La divisione transattiva veniva intesa come un negozio finalizzato a far raggiungere ai condividenti un accordo al fine di prevenire una lite non ancora insorta tra gli stessi; mentre la transazione divisoria era definita tale proprio perché cronologicamente successiva rispetto al perfezionamento di un negozio divisionale e volta a sanare questioni e controversie insorte tra i coeredi.

Criterio di proporzionalità

Con l’intervento della Cassazionemediante due importanti sentenze (la n. 20256 del 18 settembre 2009 e la n. 13942 del 3 agosto 2012), si è raggiunto un punto di svolta sul criterio da utilizzare per distinguere le due fattispecie in esame.
Partendo dalla disamina dell’art. 763 codice civile, il legislatore ha evidenziato e qualificato come elemento essenziale della divisione la “proporzionalità”, il cui mancato rispetto renderebbe sanzionabile la divisione mediante l’esperimento dell’azione di rescissione ex art. 764 codice civile.
Pertanto, la divisione deve avere una funzione di apporzionamento e di liquidazione delle quote spettanti a ciascun comunista.
Si deve applicare sempre il principio di corrispondenza tra la pars quota e la pars quanta, cioè tra la quota di fatto e la quota di diritto spettante in astratto a ciascun condividente, solo in presenza di una divisione transattiva.
Al contrario, tutte le volte in cui si pone fine allo stato di divisione prescindendo dal principio di proporzionalità tra quota astratta e quota di fatto, siamo in presenza di una transazione divisoria e le parti rinunciano all’azione di rescissione, trovando applicazione il 2° comma dell’art. 764 codice civile.
In conclusione, dunque, l’azione di rescissione ai sensi dell’art. 764 codice civile può essere esperita soltanto nel caso di divisione transattiva e non anche in quello di transazione divisoria.
L’art. 1970 codice civile, infatti, prevede che la transazione non possa essere impugnata per lesione.
Inoltre, per far si che possa trovare applicazione l’art. 764 codice civile, oggetto della transazione deve essere sempre una concessione che incida sulla proporzionalità, altrimenti, se questo aspetto risulta irrilevante non è possibile esperire l’azione di rescissione.