Caratteristiche della S.a.s.

S.a.s. è l’acronimo di Società in Accomandita Semplice, rientra nella tipologia di società di persone in forma particolare per la presenza di due tipologie di soci e differenti responsabilità. La S.a.s. è regolata dagli articoli 2313 ss. codice civile e dalla disciplina che regolamenta anche la S.n.c. in quanto compatibile.

In sostanza, la Società in Accomandita Semplice si tratta di una forma societaria composta da due o più persone che stabiliscono di mettere a disposizione i propri beni o erogare servizi al fine di esercitare un’attività economica in comune.

La S.a.s. si distingue dagli altri due tipi di società di persone, società semplice (S.s.) e società in nome collettivo (S.n.c.), per la presenza di due categorie distinte di soci: accomandatari e accomandati.
Questa distinzione è particolarmente rilevante per via del differente ruolo che ricoprono: ai soci accomandatari spetta l’amministrazione della società, mentre i soci accomandanti si limitano alla percezione degli utili.

Caratteristiche della S.a.p.a.

Con l’acronimo S.a.p.a. , ovvero Società in accomandita per azioni, si identifica una società con capitale diviso per azioni, ma che ha una diversa tipologia di soci che ne fanno parte. Anche una S.a.p.a. così come una S.p.a. (società per azioni) ha personalità giuridica e capitale sociale diviso per azioni.

Nonostante le similitudini tra S.a.p.a. e S.p.a., tali tipi di società trovano differenze nella tipologia di soci che ne fanno parte e nei ruoli. Infatti, mentre nella società per azioni esiste solo una categoria di soci detentori di azioni, la S.a.p.a. include al suo interno ben due tipologie di soci: gli accomandanti e gli accomandatari, che si ritrovano anche nella società in accomandita semplice (S.a.s.).

Le Società in accomandita per azioni hanno però trovato poco utilizzo in Italia. Infatti, viene scelta principalmente nelle grandi aziende a carattere familiare, che in questo modo possono impedire a terzi di subentrare con scalate azionarie. In buona sostanza agisce come “salvadanaio di famiglia”.

Al pari della società accomandita semplice, la società accomandita per azioni (S.a.p.a) è caratterizzata dalla presenza di due differenti gruppi di soci: accomandanti e accomandatari. Stando alle disposizioni dell’articolo 2452 codice civile la responsabilità tra i due soci è così suddivisa:

  • accomandanti, sono obbligati nei limiti della quota di capitale sottoscritta;
  • accomandatari, rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali. Qualora violano uno degli obblighi ai quali sono assoggettati sono tenuti a risarcire la società e i creditori. Soltanto loro possono ricoprire la carica di amministratori nella compagine sociale.

La presenza di queste due categorie di soci rappresenta sia un limite che un vantaggio per una S.a.p.a. Lo svantaggio può essere rintracciato nella responsabilità solidale ed illimitata che hanno gli accomandatari. Il pregio, invece, può essere visto nella stabilità dell’ente, che può essere amministrato e gestito da un unico socio accomandatario che ha la possibilità di ricevere la carica di amministratore a tempo indeterminato (a meno che non si proceda con una revoca).

Come per le società per azioni, anche in questa forma societaria, la partecipazione dei soci è rappresentata dalle azioni. La regola vuole che, le quote di partecipazione di ogni socio, siano rappresentate da azioni e, per questo, possono essere chiamati azionisti.

Strutturalmente, la S.a.p.a. (società in accomandita per azioni), è molto simile alla società in accomandita semplice. La differenza sta nel fatto che, l’accomandita semplice è una società di persone e, come tale, è regolata secondo le norme che disciplinano questa categoria di società. Mentre, l’accomandita per azioni è una società di capitali, quindi regolata dalle norme relative alle società di capitali.

Pertanto, secondo le disposizioni dell’articolo 2454 codice civile, all’accomandita per azioni sono applicabili le norme relative alla società per azioni, perché risultano compatibili.

Differenze tra S.a.s e S.a.p.a.

Le differenze tra Società in Accomandita Semplice (S.a.s.) e Società in Accomandita per Azioni (S.a.p.a.) sono molteplici: la S.a.s. è una società di persone la cui disciplina è modellata sulla S.n.c., mentre la S.a.p.a. è una vera e propria società di capitale, regolata in gran parte dalle norme tipiche delle società per azioni (S.p.a.).
Infatti, i soci della S.a.p.a. sono a tutti gli effetti degli azionisti, alla stregua dei soci nelle S.p.a. Ciò significa che sono tenuti all’adempimento degli obblighi che su di loro incombono: sottoscrizione del capitale con il versamento dei decimi, obbligo di eseguire integralmente il conferimento su richiesta degli amministratori e diritto di partecipare all’assemblea (dove si vota in base alle azioni possedute).

In questa particolare società in accomandita, accomandanti e accomandatari non posseggono posizioni azionarie differenti in quanto le azioni sono uguali.
La vera differenza tra queste due categorie di soci consiste nel fatto che solo gli accomandatari sono necessariamente chiamati ricoprire e svolgere la funzione di amministratori, da cui poi scaturisce la loro responsabilità illimitata.
Nella S.a.s. il socio accomandatario non è necessariamente amministratore della Società, mentre nella S.a.p.a. la qualità di socio accomandatario ed amministratore sono inscindibili.