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Soggettività giuridica e personalità giuridica degli ETS

Gli enti del terzo settore sono dei soggetti dotati di una propria capacità giuridica.

Per capacità giuridica si intende l’attitudine di un ente ad essere titolare di situazione giuridiche soggettive attive e passive, ossia di diritti e doveri, al pari delle persone fisiche.

Oltre ad essere soggetti giuridicamente capaci, gli enti del terzo settore sono anche dotati di una loro personalità giuridica ovvero l’attitudine di un ente a godere di un’autonomia patrimoniale perfetta e quindi capace di rispondere delle obbligazioni eventualmente contratte, solo con il suo patrimonio, e non anche con quello dei singoli associati.

Pertanto, gli enti del terzo settore sono soggetti di diritto che godono di un’autonomia patrimoniale perfetta.

Acquisto della personalità giuridica degli ETS

Tuttavia è opportuno chiedersi: “come acquistano la personalità giuridica gli enti del terzo settore?
Per rispondere a questo quesito occorre seguire un iter ben preciso.

Ai sensi dell’art 22 del Codice del Terzo settore, disciplinato dal D.Lgs n. 117 del 3 luglio 2017, le associazioni e le fondazioni ETS di nuova costituzione, in deroga al D.P.R. n. 361 del 10 febbraio 2000, possono acquistare la personalità giuridica mediante l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS).

A decorrere dal 24 novembre 2021, giorno successivo al termine di operatività del RUNTS, individuato con decreto del Ministero del Lavoro n. 561 del 26 ottobre 2021, è possibile presentare le istanze di iscrizione degli ETS.

L’art 22, comma 2, impone, quindi, al notaio i seguenti adempimenti:

a) Verificare le condizioni di legge per la costituzione dell’ente e per la sussistenza della natura di ETS;

b) Verificare la sussistenza di un patrimonio minimo per la costituzione ente;

c) Depositare entro 20 giorni l’atto costitutivo e gli allegati, contestualmente alla richiesta di iscrizione al RUNTS.

Verifica delle condizioni per la costituzione dell’ente

Per fare in modo che un ente del terzo settore venga costituito correttamente è necessario verificare la sussistenza di determinate condizioni e di requisiti richiesti dalla legge.

Innanzitutto, occorre una previa verifica sulla sussistenza dei presupposti richiamati nel D.Lgs n. 117/2017 (cd. codice del Terzo settore).

Gli Artt 14 e ss c.c. per le associazioni riconosciute e fondazioni possono essere applicati anche alle associazioni ETS, come consentito dall’apposita legge negli artt. 4 ss.

Sono, altresì, previste delle leggi speciali per specifiche categorie di enti (es. imprese sociali, società di mutuo soccorso).

In secondo luogo è opportuno verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi prescritti dall’art 4 del D.lgs 117/2017 e compatibilità dell’attività con le previsioni degli artt 5 e 6 della medesima normativa.

Per tale ragione occorre fare una distinzione tra due categorie di enti:
a) Enti “particolari “(odv, aps, enti filantropici), destinati all’iscrizione in apposite sezioni del RUNTS;

b) Enti “generici” (associazioni riconosciute e non, fondazioni), destinati all’iscrizione nella sezione “Altri enti del Terzo settore” del RUNTS.

Infine, bisogna verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi prescritti dall’art 4 del D.lgs. 117/2017 e la compatibilità dell’attività con le previsioni degli artt 5 e 6.

Verifica e attestazione del patrimonio minimo

L’ art 22, comma 4, D.lgs. 117/2017 considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma non inferiore ad:

– Euro 15.000 per le associazioni;
– Euro 30.000 per le fondazioni.

La norma, inoltre, dispone che: “per i beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all’atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro”.

L’art 16 del d.m. 15 settembre 2020, comma 2, prevede che dall’istanza presentata per l’iscrizione al RUNTS, e dalla allegata documentazione, deve risultare l’attestazione della sussistenza del patrimonio minimo con l’indicazione dell’entità e della composizione.

E’ possibile incorrere in due ipotesi.

In caso di patrimonio apportato in denaro ed ente di nuova costituzione, la sua sussistenza deve risultare da apposita certificazione bancaria, salvo che la somma venga depositata su conto corrente dedicato del notaio, ai sensi della legge 147 del 27 dicembre 2013, al fine di effettuare lo svincolo della stessa dopo l’iscrizione nel RUNTS.

L’attestazione della sussistenza del patrimonio minimo viene predisposta e sottoscritta dal Notaio rogante.

In caso, invece, di patrimonio costituito da beni diversi dal denaro, il valore, la composizione e le caratteristiche di liquidità e disponibilità sono comprovati con apposita relazione giurata di stima.

L’attestazione, in questa ipotesi, verrà curata e sottoscritta dal soggetto incaricato della revisione ed il notaio dichiarerà che le caratteristiche richieste risultano dall’allegata relazione di stima.

Enti già iscritti nel registro delle persone giuridiche

L’art 22, comma 1bis, D. Lgs. 117/2017 si occupa dell’ipotesi di associazione o fondazione, che, già in possesso della personalità giuridica ai sensi del D.P.R. 361/2000, siano intenzionate ad acquistare la qualifica di ETS e recita: “l’efficacia dell’iscrizione nei Registri delle Persone Giuridiche è sospesa fintanto che viene mantenuta l’iscrizione”.

La procedura di iscrizione nel RUNTS di tali enti è regolata dall’art 17 d.m. del 15 settembre 2020 e richiede l’adeguamento dei relativi statuti alle norme del Codice Civile, conformemente all’art 22 del D.Lgs 117/2017 e all’art 16 del presente decreto.

A tal fine, il notaio dovrà assolvere ad i seguenti adempimenti:

a) Verificare che esistano le condizioni previste dalla legge per la sussistenza della natura di ETS;

b) Si discute se debba verificare la sussistenza del patrimonio minimo, ai sensi dell’ art 22, comma 4, del CTS;

c) Depositare entro 20 giorni presso il competente Ufficio del RUNTS, gli atti e la relativa documentazione, richiedendo contestualmente l’iscrizione nel RUNTS.

Secondo l’orientamento prevalente, il dato testuale dell’art 22, comma 1 bis, che richiama tutte le disposizioni contenute nel medesimo articolo, suggerisce una risposta positiva, al pari degli enti di nuova costituzione.

Diversamente dagli enti di nuova costituzione, tuttavia, anche per l’ipotesi di patrimonio in denaro non inferiore ad euro 15.000 per le associazioni e ad euro 30.000 per le fondazioni, occorre la relazione giurata di cui all’art 22, comma 4, che attesti la mancanza di passività tali da ridurre, di fatto, la consistenza patrimoniale.

Associazioni non riconosciute

La possibilità per le associazioni non riconosciute di acquistare la personalità giuridica compete ad un’apposita decisione dell’assemblea degli associati, in conformità all’art 21, 2 comma, c.c. ed è espressamente regolata nell’art 18 d.m 15 settembre del 2020, che distingue due fattispecie:

– Associazione non riconosciuta già iscritta nel RUNTS;
– Associazione non riconosciuta non iscritta nel RUNTS.

Nonostante la distinzione, in entrambi i casi occorre effettuare i seguenti adempimenti:

a) Verificare che esistano le condizioni previste dalla legge per la sussistenza della natura di ETS;

b) Verificare la sussistenza del patrimonio minimo prescritto dall’art 22, comma 4,del CTS;

c) Depositare entro 20 giorni il verbale contenente la decisione di ottenere la personalità giuridica e dei relativi allegati, con contestuale richiesta, per le associazioni non ancora ETS, di iscrizione al RUNTS.

Con riguardo al punto b), la disciplina dell’art 16, comma 2, d.m. 15 settembre 2020 è richiamata nell’art 18, nei limiti della compatibilità, e di conseguenza induce a suggerire l’opportunità di allegare un’apposita relazione giurata di stima anche per l’ipotesi di patrimonio costituito da sole somme di denaro, che attesti l’effettiva consistenza patrimoniale.

Trasmigrazione di ODV e APS(Associazione Promozione Sociale)

Per le Odv e le Aps la trasmigrazione dei dati relativi agli enti iscritti al RUNTS è automatica e avviene secondo il procedimento descritto negli artt.54 CTS, 31,32 e 33 d.m.15 settembre del 2020.

Entro i 180 giorni successivi alla comunicazione dei dati, ciascun ufficio provinciale o regionale del RUNTS deve verificare la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione degli enti, e tale verifica può dar luogo a tre differenti esiti:

a) Se le informazioni disponibili sulla base dei dati sono incomplete o insufficienti, il procedimento è sospeso per un termine massimo di 60 giorni fino alla ricezione delle informazioni e dei documenti richiesti. La mancata ricezione degli stessi comporta l’invalidità dell’iscrizione al RUNTS;

b) Se la verifica dei requisiti si conclude positivamente, il competente ufficio del RUNTS dispone con apposito provvedimento l’iscrizione dell’ente nella corrisponde sezione.

c) Se dalla verifica dei requisiti emergono motivi ostativi all’iscrizione, il competente ufficio del RUNTS assegna all’ente 10 giorni per formulare controdeduzioni o procedere alla regolarizzazione della situazione entro i successivi 60 giorni.

Infine, ai sensi dell’art 31 d.m. 15 settembre del 2020, comma 10, tanto nell’ipotesi di motivi ostativi all’iscrizione, quanto in quello di verifica positiva dei requisiti, opera il silenzio assenso in assenza di emanazione di un espresso provvedimento di diniego.

Si discute se il Notaio abbia il dovere di verificare la sussistenza le patrimonio minimo in caso di Odv e Aps già iscritte con personalità giuridica.
Sul punto vi sono due differenti impostazioni:

a) Secondo un’ interpretazione letterale, sensi del combinato disposto degli artt 22 D.Lgs. 117/2017 e 17 e 18 d.m. 15 settembre del 2020, non sarebbe necessario procedere a tale verifica;

b) Secondo un’interpretazione più prudente, non essendo tali enti assoggettati allo stesso regime di controllo caratteristico del CTS, essi devono possedere il patrimonio minimo prescritto dall’art 22 D.Lgs. 117/2017, il cui valore deve risultare da una relazione giurata, da allegarsi al verbale di deposito, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

Tuttavia, questa seconda interpretazione rimanda ad altre due sottotesi:

– Secondo una tesi, è il legale rappresentante dell’ente a dover trasmettere al competente ufficio del RUNTS la documentazione di cui all’art 22, 4 comma, salvo che quest’ultimo non incarichi il notaio;
– Secondo altra tesi, è competente il notaio anche per questa fattispecie residuale di comunicazione.