Nozione e funzione.

Il principio di proporzionalità tra conferimenti e partecipazione al capitale sociale costituisce, nel sistema delle società per azioni, una regola tradizionalmente riferita al rapporto tra quanto apportato dal socio e il numero di azioni assegnategli. Tale principio, tuttavia, non deve, oggi, essere inteso in termini assoluti.

È infatti possibile che, nell’ambito della medesima operazione di costituzione della società o di aumento del capitale sociale, alcuni soci effettuino conferimenti di valore superiore rispetto a quello delle azioni ricevute, mentre altri ricevano azioni di valore superiore rispetto a quanto da essi direttamente conferito. Si realizza, in questo modo, una dissociazione tra il valore del conferimento individualmente eseguito e il valore delle azioni assegnate al singolo socio: si parla, in questi casi, di conferimenti non proporzionali.

L’operazione trova il proprio limite non già nella necessità che ciascun socio riceva azioni di valore esattamente corrispondente al proprio conferimento, bensì nella necessità che sia rispettata la parità contabile dell’intero capitale sociale.

In altri termini, ciò che rileva è che il valore complessivo dei conferimenti sia sufficiente a coprire il capitale sociale sottoscritto, mentre è possibile che tale obbligo di liberazione di tale valore venga distribuito in maniera non proporzionale rispetto alle partecipazioni sottoscritte dai singoli soci.

Si pensi, ad esempio, ad una società con capitale sociale pari a 100.000 euro, suddiviso in 100.000 azioni del valore nominale di un euro ciascuna. Alcune azioni potrebbero essere sottoscritte ad un prezzo inferiore al valore nominale, mentre altre potrebbero essere sottoscritte ad un prezzo superiore, purché la somma complessivamente dovuta a titolo di conferimento sia comunque almeno pari ad euro 100.000.

In questo modo, si determina una sorta di sovrapprezzo soggettivo: non tutti i soci sono chiamati a contribuire nella medesima misura rispetto al valore delle azioni che ricevono. Proprio tale fenomeno pone, tuttavia, delicati problemi operativi, che saranno analizzati infra.

 

L’ammissibilità dei conferimenti non proporzionali.

La prima questione da affrontare riguarda la stessa ammissibilità dell’operazione.

La soluzione oggi prevalente è nel senso della sua ammissibilità, in quanto nel sistema delle società per azioni non opera un principio inderogabile di perfetta corrispondenza tra il valore del singolo conferimento e il valore nominale delle azioni assegnate.

Ciò che deve essere necessariamente rispettato è, invece, come detto, il principio di parità contabile del capitale sociale: il valore complessivo dei conferimenti deve essere almeno pari all’ammontare del capitale sottoscritto.

La non proporzionalità può quindi riguardare i singoli rapporti tra soci, senza determinare una violazione delle regole poste a tutela dell’integrità del capitale sociale.

L’ammissibilità dell’operazione non esclude, tuttavia, la necessità di individuare adeguati strumenti di tutela, poiché la possibilità di assegnare azioni a fronte di conferimenti di valore diverso può determinare uno spostamento di valore tra i soci.

Il problema si manifesta in particolare quando alcuni soci ricevono azioni per un valore superiore rispetto a quello del proprio conferimento, mentre altri sono chiamati a sostenere un sacrificio patrimoniale maggiore. Da qui la necessità di distinguere le esigenze di tutela dell’integrità del capitale da quelle relative alla parità di trattamento tra i soci.

 

Le tutele in sede di costituzione e di aumento del capitale.

Le principali esigenze di tutela cambiano a seconda che i conferimenti non proporzionali siano previsti in sede di costituzione della società oppure nell’ambito di un successivo aumento oneroso del capitale.

Quanto all’integrità del capitale sociale, la tutela è sostanzialmente comune alle due fattispecie e consiste nella necessità che lo statuto preveda espressamente la possibilità di effettuare conferimenti non proporzionali.

In sede di aumento oneroso, si aggiunge un’ulteriore esigenza connessa alla necessità che l’aumento sia inscindibile, salvo che tutti i soci coinvolti nei conferimenti non proporzionali provvedano alla contestuale sottoscrizione. La ragione è evidente: se l’aumento fosse scindibile e soltanto alcuni dei soggetti interessati sottoscrivessero le azioni loro offerte, potrebbe venire meno l’equilibrio complessivo dell’operazione. In particolare, qualora sottoscrivessero soltanto i soggetti ai quali sono state attribuite azioni sotto la pari, mentre non sottoscrivessero quelli chiamati ad effettuare conferimenti di valore superiore, non sarebbe più assicurata la necessaria copertura del capitale.

Diversa è l’esigenza relativa alla parità di trattamento tra i soci.

In sede di costituzione, il problema non si pone, stante la necessaria e fisiologica unanimità dell’approvazione dell’atto costitutivo e del relativo statuto.

In sede di aumento oneroso, invece, qualora la decisione venga assunta all’unanimità, anche in questo caso non si pongono ulteriori problemi: tutti i soci hanno infatti prestato il proprio consenso alla particolare struttura dell’operazione.

Qualora, invece, l’aumento sia deliberato a maggioranza, si rendono necessari ulteriori correttivi destinati a proteggere i soci pregiudicati dalla non proporzionalità. Tra questi assume rilievo l’esclusione del diritto di prelazione sull’eventuale inoptato, nonché il consenso uti singuli (cioè, il consenso negoziale, non meramente il voto favorevole in assemblea) dei soci pregiudicati, ossia di coloro ai quali vengono assegnate azioni sotto la pari. A ciò deve accompagnarsi la contestuale sottoscrizione da parte di tutti i soggetti coinvolti nei conferimenti non proporzionali, tanto di quelli che assumono il ruolo di conferenti quanto di quelli che beneficiano della non proporzionalità.

 

Il socio non conferente e il conferente non socio.

I conferimenti non proporzionali consentono di giungere a due configurazioni particolarmente significative, che rappresentano, per certi versi, le estremizzazioni dell’istituto: il socio non conferente e il conferente non socio.

Il socio non conferente è il soggetto che acquista la qualità di socio mediante la sottoscrizione di azioni senza effettuare un conferimento corrispondente al valore delle azioni ricevute. Il valore della partecipazione assegnatagli viene infatti compensato, sul piano economico, dal maggior conferimento effettuato dagli altri soci.

All’estremo opposto si colloca il conferente non socio. Si tratta del soggetto che, pur non acquistando una partecipazione nella società, esegue in tutto o in parte l’obbligazione di conferimento facente capo ad un altro socio. Si realizza, dunque, una situazione assimilabile all’adempimento del debito altrui: il soggetto che materialmente effettua il conferimento non coincide con il titolare della partecipazione cui il conferimento si riferisce.

Entrambe le figure sono riconducibili alla logica unitaria dei conferimenti non proporzionali, nella quale viene meno la necessaria coincidenza tra il soggetto che apporta il valore economico e quello che riceve la partecipazione sociale.

 

La liberazione delle azioni.

Una volta che i conferimenti non proporzionali siano stati validamente deliberati, si pone il problema delle modalità attraverso le quali devono essere liberate le azioni.

Secondo la ricostruzione prevalente, la liberazione deve essere considerata in termini proporzionali rispetto alle diverse posizioni coinvolte.

In concreto, il conferimento effettuato dal soggetto che assume il ruolo di conferente deve concorrere alla liberazione non soltanto delle azioni a lui assegnate, ma anche di quelle attribuite al beneficiario della non proporzionalità.

Analogamente, le azioni attribuite al beneficiario devono considerarsi liberate, almeno in parte, mediante l’apporto effettuato dal beneficiario stesso e, per la restante parte, attraverso il conferimento eseguito dal soggetto che sostiene il maggior sacrificio patrimoniale.

Il meccanismo consente così di mantenere il collegamento tra il complessivo valore dei conferimenti e il capitale sottoscritto, senza pretendere una corrispondenza individuale tra ogni singolo apporto e le azioni assegnate.

 

Il trasferimento di azioni non integralmente liberate.

Un ulteriore problema si pone qualora azioni interessate da conferimenti non proporzionali vengano trasferite prima che siano state integralmente liberate.

La questione consiste nello stabilire quale soggetto (se il cedente, o il cessionario) debba adempiere alla parte di conferimento ancora dovuta e, in particolare, se il trasferimento della partecipazione modifichi la posizione assunta nell’ambito dell’operazione non proporzionale.

Secondo la ricostruzione prevalente, l’acquirente subentra nella posizione giuridica del dante causa.

Ne consegue che, qualora il dante causa fosse il soggetto beneficiario della non proporzionalità, l’acquirente subentrerà nella posizione di beneficiario; qualora, invece, il dante causa fosse il soggetto obbligato ad effettuare il conferimento più che proporzionale, l’acquirente assumerà la medesima posizione.

La posizione derivante dal conferimento non proporzionale, dunque, segue la partecipazione e non viene meno per effetto del suo trasferimento.

 

La revisione della stima dei conferimenti in natura non proporzionali.

Particolarmente delicata è anche la situazione che si determina qualora il conferimento non proporzionale abbia ad oggetto beni in natura o crediti e, successivamente, gli amministratori procedano alla revisione della relativa stima di tale conferimento.

La revisione può evidenziare che il valore effettivo del bene o del credito conferito è inferiore rispetto a quello originariamente attribuito, determinando la necessità di procedere ad un’integrazione del conferimento oppure di adottare le ulteriori soluzioni previste dalla disciplina societaria (articolo 2343 del Codice civile).

Nel caso dei conferimenti non proporzionali, si pone il problema di individuare quali azioni debbano essere considerate colpite dagli effetti della revisione.

Secondo l’opinione prevalente, il vincolo di inalienabilità che opera durante il procedimento di revisione della stima riguarda tutte le azioni emesse a fronte dell’operazione di conferimento non proporzionale e quindi tanto quelle assegnate al conferente quanto quelle assegnate al beneficiario della non proporzionalità.

La ragione risiede nella necessità di considerare unitariamente l’operazione: il conferimento non proporzionale costituisce infatti un’operazione complessiva nella quale il valore apportato da un soggetto contribuisce alla liberazione delle azioni attribuite anche all’altro.

Di conseguenza, qualora, all’esito della revisione, il socio non intenda integrare il conferimento e non eserciti neppure il diritto di recesso, l’effetto dell’insufficienza del conferimento si riflette sull’intera operazione. Dovranno quindi essere annullate tutte le azioni rimaste scoperte, comprese sia quelle assegnate al conferente sia quelle attribuite al beneficiario.

 

La morosità in caso di conferimenti non proporzionali.

Analoghi problemi sorgono qualora il soggetto tenuto ad effettuare il conferimento non adempia alla propria obbligazione.

Anche in questo caso, la caratteristica essenziale dei conferimenti non proporzionali impone di considerare unitariamente le posizioni dei soggetti coinvolti.

La diffida ad adempiere dovrà pertanto essere rivolta tanto al conferente quanto al beneficiario. La medesima logica opera con riferimento alla sospensione del diritto di voto, che coinvolge entrambe le posizioni.

Infine, qualora la morosità conduca all’annullamento delle azioni, l’effetto non si limita alle azioni appartenenti al soggetto materialmente inadempiente, ma si estende anche a quelle assegnate al beneficiario della non proporzionalità.

La conseguenza può apparire particolarmente incisiva, ma trova la propria giustificazione nella struttura stessa dell’operazione: le azioni dei due soggetti sono infatti collegate da un unico rapporto di conferimento e la mancata integrale esecuzione dell’apporto necessario alla copertura del capitale non può essere considerata limitatamente alla posizione del soggetto che materialmente avrebbe dovuto effettuare il pagamento.

 

Considerazioni conclusive.

I conferimenti non proporzionali costituiscono una significativa manifestazione dell’autonomia negoziale riconosciuta ai soci nella strutturazione dei rapporti partecipativi, consentendo di derogare alla corrispondenza tra valore del singolo conferimento e valore della partecipazione ricevuta.

La deroga incontra, tuttavia, due limiti fondamentali: da un lato, deve essere preservata l’integrità del capitale sociale, attraverso il rispetto della parità contabile dell’intero capitale; dall’altro, devono essere adeguatamente tutelati i soci che subiscono il sacrificio patrimoniale derivante dalla non proporzionalità.

Proprio la necessità di contemperare queste due esigenze spiega la particolare disciplina prevista per le diverse fasi dell’operazione, dalla sua costituzione alla liberazione delle azioni, fino alle vicende successive che possono interessare i conferimenti.

La peculiarità dell’istituto emerge soprattutto nelle ipotesi di revisione della stima e di morosità del conferente, nelle quali la necessità di considerare unitariamente il conferimento non proporzionale determina conseguenze che si estendono anche al beneficiario.

Ne deriva un istituto certamente utile per modellare in maniera flessibile la struttura finanziaria e partecipativa della società, ma che richiede, proprio per la sua capacità di incidere sugli equilibri economici tra i soci, una disciplina statutaria e deliberativa particolarmente accurata.