Scissione mediante scorporo.
L’art. 2506.1 Codice Civile, come introdotto dal D.Lgs. n. 19/2023 in sede di recepimento della Direttiva UE 2019/2021, aveva delineato la scissione mediante scorporo come l’operazione attraverso la quale «una società assegna parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione e a sé stessa le relative azioni o quote, continuando la propria attività». Nella formulazione originaria della norma, dunque, la scissione mediante scorporo si caratterizzava come scissione parziale effettuata a favore di una new-co.
Gli interpreti, però, avevano da subito evidenziato che, per ragioni di ordine sistematico, doveva ritenersi ammissibile anche lo scorporo a favore di una società preesistente.
In prima battuta Busani aveva ritenuto ammissibile la scissione mediante scorporo in favore di società preesistenti in tutte le ipotesi di scissione cd. semplificata, ovvero quando il rapporto di cambio non assumeva rilevanza.
La svolta vera e propria, però, è avvenuta con la massima n. 209 del Consiglio Notarile di Milano, la quale aveva reinterpretato il tenore letterale dell’articolo 2506. 1 Codice Civile, ammettendo la possibilità di effettuare tale operazione in favore di beneficiarie preesistenti anche nelle ipotesi di scissione ordinaria, nelle quali è sempre rilevante il rapporto di cambio.
Tuttavia, sia nell’ipotesi prevista espressamente dalla legge ovvero di scissione mediante scorporo in favore di società di nuova costituzione, sia nell’ipotesi ammessa dalla dottrina notarile di scissione mediante scorporo in favore di società preesistenti, era ammessa soltanto una scissione “parziale” e mai una scissione “totale” della scissa, in quanto era imprescindibile l’obbligo per la stessa di garantire continuità alla propria attività di impresa anche dopo il compimento di tale operazione, non essendo previste deroghe al dettato normativo.
Riforma normativa nel 2025.
La suddetta normativa ha subito un ulteriore cambiamento con l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 88/2025, il quale ha apportato importanti modifiche alla disciplina della scissione mediante scorporo. Il nuovo e riformato articolo 2506.1 Codice Civile, infatti, dispone che: “Con la scissione mediante scorporo una società assegna l’intero suo patrimonio o parte di esso a una o più società preesistenti o di nuova costituzione e a sé stessa le relative azioni o quote. La partecipazione alla scissione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell’attivo”.
Come si può ben notare, il testo letterale della norma rispetto all’originaria formulazione del 2023 risulta profondamente modificato.
Il legislatore, infatti, ora ammette la possibilità per la società scissa di assegnare totalmente il proprio patrimonio ad una o più società beneficiarie, siano esse preesistenti o new-co, con la conseguente assegnazione alla stessa di azioni o quote della o delle beneficiarie, a seconda che si tratti di SPA o di SRL.
Pertanto, si può ritenere che è possibile deliberare una scissione “totale” della scissa anche mediante lo scorporo, anche se si tratta di un’ipotesi atipica di scissione totale, in quanto di fatto la società scissa non si estingue, come accade nella scissione ordinaria, ma continua ad esistere sotto forma di “holding” assumendo partecipazioni nella o nelle società beneficiarie, a seconda che sia una o diverse.
Eliminazione dell’obbligo di continuazione dell’attività di impresa.
Altra importante novità introdotta dalla riforma normativa del 2025 attiene all’eliminazione da parte del legislatore dell’obbligo di continuare la propria attività in capo alla società scissa a seguito della scissione con scorporo.
La scissa, infatti, assegnando totalmente il suo patrimonio alla o alle beneficiarie non può continuare l’attività di impresa che svolgeva prima dell’operazione, in quanto ora assume soltanto la veste di “holding” in altre società, divenendo questa di fatto l’attività che ora svolge.
Pertanto, alla luce di queste considerazioni, anche con l’assegnazione totale del patrimonio, non si può avere lo stesso fenomeno della scissione ordinaria, in quanto la scissa, acquisendo partecipazioni in altre società, di fatto non si estingue, ma diviene parte di un processo di cd. permutazione patrimoniale.
Di conseguenza, anche se in via del tutto implicita, si verifica anche una modificazione dell’oggetto sociale della società scissa che si trasforma in una “holding” capofila di un gruppo imprenditoriale, al fine di ridurre il rischio di impresa nelle società beneficiarie.
Modifica di altre norme applicabili anche nella scissione mediante scorporo.
A seguito della modifica dell’articolo 2506.1 Codice Civile, il legislatore con il D. Lgs. n. 88/2025 ha riformato il contenuto normativo anche di altri articoli riguardanti la scissione.
In primo luogo, è stato modificato il 4° comma dell’articolo 2506 bis Codice Civile, il quale prevede che in caso di scissione in favore di società di nuova costituzione non esiste rapporto di cambio e tale principio deve essere rispettato anche in caso di scissione totale mediante scorporo in favore di società di nuova costituzione.
Pertanto, l’unico documento imprescindibile da inserire in assertiva del verbale assembleare con cui viene deliberata la scissione è il progetto di scissione e non è nemmeno necessario allegare un inventario in caso di assegnazione di azienda o ramo di azienda, in quanto è già contenuto nel progetto contenente tutti gli elementi patrimoniali della società scissa.
Gli articoli 2501 quater, 2501 quinquies e 2501 sexies Codice Civile trovano, invece, applicazione solo nel caso di scissione mediante scorporo in favore di società preesistenti.
Inoltre, il 3° comma dell’articolo 2501 septies Codice Civile, che prevede la relazione degli esperti, oltre ad essere applicato anch’esso solo in riferimento alla scissa e alle beneficiarie preesistenti, deve riferirsi all’esperto nominato dal Tribunale del luogo dove hanno sede le seconde.
Eventuale diritto di recesso.
Quanto al diritto di recesso, occorre fare riferimento al 6° comma dell’articolo 2506 Codice Civile.
Normalmente nella scissione e nella fusione ordinarie non trova applicazione la disciplina del recesso, salvo nell’ipotesi in cui queste operazioni comportino anche la trasformazione delle società di partenza.
Per quanto riguarda la scissione mediante scorporo, nel 2023 non trovava applicazione la disciplina sul recesso nel caso in cui la beneficiaria fosse una società di nuova costituzione.
Dopo la riforma legislativa del 2025, invece, occorre distinguere i diversi casi in concreto.
Normalmente, il recesso non trova applicazione nella scissione ordinaria.
Tuttavia, se ad esempio vi è una modifica dell’oggetto sociale delle beneficiarie, allora il recesso si applica, ma in riferimento a tale modifica statutaria e non in relazione alla scissione in sé per sé.
Altra ipotesi in cui il recesso può trovare applicazione è quando la beneficiaria preesistente è un tipo di società diversa dalla scissa (es. la scissa è una SPA e la beneficiaria è una SRL), allora scatta il recesso per i soci assenti o dissenzienti, in quanto vi è una “trasformazione” delle partecipazioni che verranno detenute dai soci della scissa all’interno della beneficiaria.
Per quanto riguarda la scissione mediante scorporo, anche se non vi è attualmente un orientamento univoco, tendenzialmente secondo la dottrina e la prassi notarile, non essendoci mai una trasformazione in sede di scissione, il recesso non troverebbe applicazione.
Effetti della scissione.
Gli effetti della scissione, come ben noto, sono disciplinati dall’articolo 2506 quater Codice Civile, il quale ammette la possibilità di post-datazione, fatta eccezione per le società di nuova costituzione.
Tuttavia, tale previsione normativa è discussa in dottrina nel caso in cui le beneficiarie siano più di una.
Secondo un primo orientamento, non si può prescindere dal tenore letterale della norma e, dunque, in caso di beneficiarie sia new-co che preesistenti, non si potrebbe prevedere in toto la retrodatazione, in quanto la scissione viene intesa come un’operazione unica ed inscindibile.
Secondo un’altra tesi, sostenuta anche dalla massima n. 56 del Consiglio Notarile di Milano, in caso di beneficiarie di diversa natura, possono essere previste date di decorrenza della scissione diverse per le società coinvolte. Dunque, per le beneficiarie preesistenti è possibile post-datare gli effetti della scissione.
Per quanto riguarda, invece, la retrodatazione degli effetti contabili, l’articolo 2506 ter 1° comma n. 6 Codice Civile non pone alcuna limitazione. Pertanto, in caso di beneficiarie sia new-co che preesistenti, può essere prevista una retrodatazione degli effetti contabili.
L’unico limite posto dalla dottrina notarile, in particolare dalla massima n. 192 del Consiglio Notarile di Milano, riguarda la retrodatazione degli effetti contabili in riferimento ad esercizi già chiusi.
Infine, per quanto concerne la retrodatazione degli effetti fiscali, occorre fare sempre riferimento all’articolo 171 T.U.I.R., il cui 7° comma la ritiene ammissibile soltanto nei casi di scissione totale e mai nelle ipotesi di scissione parziale, in quanto la società che si estingue con la scissione totale non è più tenuta al pagamento delle imposte.
Tuttavia, secondo gli esperti in materia tributaria, la suddetta norma non può trovare applicazione nei casi di assegnazione totale del patrimonio della società scissa a seguito di scissione mediante scorporo.
La ragione di tale divieto risiede nel fatto che, pur assegnando il suo intero patrimonio ad una o più società beneficiarie, la società scissa non si estingue, assumendo la veste di “holding” tramite la detenzione di partecipazioni sociali nelle stesse.
In conclusione, non trattandosi di scissione totale “ordinaria”, bensì di un fenomeno di cd. permutazione patrimoniale, non vi sono i presupposti applicativi per la retrodatazione degli effetti fiscali prevista dal 7° comma dell’articolo 171 T.U.I.R.
