IL REGIME PATRIMONIALE DEI CONIUGI STRANIERI

 

QUALE REGIME PATRIMONIALE SI APPLICA AI CONIUGI STRANIERI?

Capita spesso nella prassi notarile che una coppia di coniugi stranieri, il più delle volte residenti in Italia, si rechino dal Notaio al fine di stipulare atti di straordinaria amministrazione.
Per tale ragione, viene da chiedersi quale regime patrimoniale della famiglia si debba applicare in questi casi.
Per i trasferimenti immobiliari, in particolare per la compravendita, si applica la legge italiana e non c’è bisogno di professio iuris. Ma sul regime patrimoniale, quando due soggetti sono stranieri che però si sono sposati e vivono in Italia, che legge si applica? La legge del loro Paese di origine o la legge italiana? Cerchiamo in questa sede di sciogliere il dubbio in questione.

 

QUAL È LA LEGGE CHE REGOLAMENTA GLI ACQUISTI E GLI ATTI COMPIUTI DAI CONIUGI STRANIERI?

Innanzitutto, occorre partire dalla nostra legge di diritto internazionale privato ovvero la Legge n. 218 del 1995 che sta progressivamente perdendo margine di applicazione in favore dei regolamenti comunitari.
Gli articoli da considerare sono il 29 e il 30, o meglio il Capo rubricato “rapporti di famiglia”.
Quando c’è un elemento di estraneità, cioè, quando i due coniugi non sono coniugi italiani che vivono in Italia, si deve fare riferimento al diritto internazionale privato.

Se ci trovassimo di fronte a due coniugi italiani che vivono in Italia, non ci sarebbe bisogno del diritto internazionale privato.
Ma in presenza di un elemento di estraneità, ci si pone il problema su quale legge applicare.

L’articolo 29 disciplina i rapporti personali tra i coniugi disponendo che : “I rapporti personali tra i coniugi sono regolati dalla legge nazionale comune”. Quindi, se i due coniugi hanno identica cittadinanza, si applica quella legge.

Il secondo comma della norma in commento prevede altresì che: “I rapporti personali tra coniugi aventi diverse cittadinanze (o più cittadinanze comuni) sono regolati dalla legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata”.
Quindi, se ho un soggetto cittadino inglese e l’altro cittadino inglese, dove vivono? Dove è localizzata la loro vita matrimoniale? Applico la legge di quello Stato.

Sul piano personale: obbligo di fedeltà, obbligo di mantenimento e tutti quegli obblighi di natura personale che discendono dal matrimonio.

 

I RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI STRANIERI

L’ articolo 30 della Legge di diritto internazionale privato disciplina i rapporti patrimoniali tra coniugi stranieri: “I rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge applicabile ai loro rapporti personali”. Quindi, di default, occorre valutare qual è la legge che regolamenta i rapporti personali, e allo stesso tempo, è necessario rendersi conto la stessa legge è quella che regolamenta i rapporti patrimoniali. I coniugi possono, tuttavia, convenire per iscritto che i loro rapporti patrimoniali siano regolati dalla legge dello Stato di cui almeno uno di essi è cittadino o nel quale almeno uno di essi risiede. Alla luce di ciò, anche in questo caso, il diritto internazionale privato ammette la professio iuris, però, un po’ come accade per le successioni, si tratta di una professio iuris non libera, nel senso che si può stipulare una convenzione matrimoniale e stabilire che “si applica un’altra legge” diversa da quella che impone l’ordinamento.
Tuttavia, questa possibilità pone dei limiti: non si può applicare una legge qualsiasi, ma deve essere per forza la legge della cittadinanza di uno dei due coniugi o della residenza abituale di uno dei due.
Tuttavia, questa regolamentazione vale oggi soltanto per i matrimoni antecedenti al gennaio 2019, perché, per i matrimoni successivi al 29 gennaio 2019, si applica il regolamento comunitario, ovvero il Regolamento n. 1103 del 2016.

 

ANALOGIE TRA AMBITO INTER VIVOS E MORTIS CAUSA

Un po’ come accade per le successioni, dove per quelle aperte ante 2014 sono regolate dalla legge nazionale, e quelle post sono, invece, regolate dal suddetto regolamento, anche in materia inter vivos il legislatore comunitario è intervenuto imponendo l’applicazione del regolamento comunitario.
Pertanto, cosa devono fare i notai? La risposta è semplice, devono continuare ad applicare gli articoli 29 e 30 per le unioni antecedenti a gennaio 2019, al contrario, per le coppie che si sono sposate dopo gennaio 2019 si applica il Regolamento n. 1103 del 2016.

 

CONTENUTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA N. 1103 DEL 2016

Che cosa dice questo regolamento? Andiamo a vedere gli articoli 20 e seguenti.
Innanzitutto, un po’ come nel regolamento per le successioni, esso ha un’applicazione universale.
La legge designata come applicabile dal presente regolamento si applica anche se non è quella di uno Stato membro.
Quindi, se il criterio di collegamento individuato da questo regolamento ci catapulta fuori dall’Unione Europea, comunque trova applicazione quella legge.

Anche qui, non c’è una norma che ci indichi precisamente cosa accade se uno dei coniugi è extracomunitario. Di conseguenza, si pone lo stesso problema che si è posto per il regolamento successioni: il cittadino italiano che, ad esempio, risiede in America, secondo il regolamento UE, deve sottoporre la sua successione alla legge statunitense.

Ma cosa accade se il cittadino statunitense risiede in Italia? A quale legge è sottoposto? Alla legge di diritto internazionale privato o al regolamento comunitario?
Oggi tende a prevalere l’idea che il regolamento, per l’Italia, rappresenta la nuova Legge di diritto internazionale privato, che ha abrogato tacitamente l’articolo 46.

Quindi, sia che il cittadino sia comunitario, sia che sia extracomunitario, per l’ordinamento italiano vale il regolamento UE.
Quindi non bisogna più fare riferimento alla nostra legge di diritto internazionale privato.
Infatti, in base a tale concezione, lo stesso ragionamento lo possiamo estendere al Regolamento UE del 2016. Se ho un cittadino extracomunitario, che cosa applico? Gli articoli 29 e 30 della Legge n. 218/95 o applico questo regolamento UE?
La conclusione è la stessa esposta precedentemente: sia che i cittadini siano comunitari, sia che siano extracomunitari, si applica il Regolamento, il quale viene considerato come la nuova Legge di diritto internazionale privato in Italia.