L’AZIONE DI RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONTRATTO E L’IMPORTANZA DELL’INADEMPIMENTO
NOZIONE E NATURA GIURIDICA
Il contratto può essere risolto per inadempimento di una prestazione da parte di uno dei contraenti.
La risoluzione per inadempimento trova la sua disciplina specifica negli artt. 1453 ss. codice civile
Quando una delle parti contraenti non adempie agli obblighi previsti dal contratto, il contraente adempiente ha come suo strumento di difesa la domanda di risoluzione se tale inadempimento abbia avuto notevole importanza tenuto conto del suo interesse.
Il 1° comma dell’art. 1453 codice civile dispone che: “nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l’altro può a sua scelta chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno”.
Pertanto, in conformità alla tradizione del diritto romano, si è stabilito che la scelta della risoluzione sia irrevocabile.
Il 2° comma della norma in commento, infatti, prevede che: “la risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l’adempimento, ma non può più chiedersi l’adempimento quando è stata domandata la risoluzione”.
Infine, il 3° comma aggiunge che dalla data della domanda di risoluzione è impedita la cd. purgazione della mora, ovvero l’inadempiente non può più adempiere in ritardo alla propria obbligazione.
La ragione dell’irrevocabilità, secondo quanto previsto nella Relazione del Progetto Ministeriale, risiede nel fatto che lo ius variandi consentirebbe alla parte adempiente di speculare cui mutamenti contingenti intervenuti in suo favore dopo la proposizione della domanda di risoluzione del contratto. Pertanto, la posizione del debitore si vedrebbe ulteriormente aggravata se, a seguito della domanda di risoluzione, egli avesse disposto altrimenti della cosa oggetto del contratto non adempiuto.
Quindi, la sentenza che pronuncia la risoluzione del contratto per inadempimento ha carattere costitutivo, in quanto realizza un mutamento della precedente situazione giuridica.
Ciò si differenzia dal caso in cui si ha la risoluzione di diritto, in quanto avvenendo la risoluzione a seguito di una diffida, della scadenza di un termine essenziale o di dichiarazione di avvalersi della clausola risolutiva espressa, il giudice si limita a contestarla mediante la pronuncia di una sentenza dichiarativa.
SOGGETTI LEGITTIMATI A PROPORRE LA DOMANDA DI RISOLUZIONE
I soggetti legittimati attivamente o passivamente alla risoluzione sono solo le parti contraenti.
La dottrina individua dei problemi nel caso di più titolari di un diritto di credito o quando ci troviamo di fronte all’ipotesi di contratto in favore di terzo ex art. 1411 codice civile.
La prima questione ha dato luogo a più soluzioni:
- Autonomia dei creditori, in base alla quale ognuno di loro potrà travolgere il contratto nei limiti del suo interesse;
- Distinzione basata sull’oggettiva indivisibilità del rapporto;
- Necessità del consenso di tutti
La soluzione preferibile dalla dottrina sembra l’ultima, perché chi è parte di un contratto ha un diritto quesito che non può essere pregiudicato dalla volontà di un altro contraente o di un coerede; né le cose cambiano in caso di prestazione divisibile, perché anche in tale ipotesi il rapporto contrattuale è unico e non può essere suddiviso pro quota tra i singoli co-creditori.
Con riferimento alla seconda questione, la risoluzione può essere chiesta soltanto dal promittente, ma non anche dallo stipulante o dal terzo.
Quest’ultimo, infatti, non avrebbe alcun interesse alla risoluzione, dal momento che la liberazione dall’obbligo riguarda solo lo stipulante, poiché è lui il soggetto obbligato. A sua volta, lo stipulante non potrebbe invocare la risoluzione perché, altrimenti, comprometterebbe le ragioni del terzo, divenute ormai irrevocabili.
IMPORTANZA DELL’INADEMPIMENTO EX ART. 1455 CODICE CIVILE
L’art. 1455 codice civile stabilisce che il contratto non può essere risolto se l’inadempimento di una parte ha scarsa importanza, tenendo conto dell’interesse dell’altra parte. In altre parole, affinché un contratto sia risolvibile per inadempimento, la violazione deve essere di una gravità tale da turbare l’equilibrio funzionale delle prestazioni previste nel contratto.
I concetti chiave su cui è basata tale norma sono i seguenti:
- Non risoluzione per inadempimenti lievi ovvero, se l’inadempimento non è grave ma di lieve entità, non si può chiedere la risoluzione del contratto;
- Interesse dell’altra parte, in quanto la gravità va valutata in relazione agli interessi che la parte adempiente aveva nel contratto;
- Giudizio di gravità, cioè un giudizio che deve essere compiuto in concreto dal giudice, valutando la situazione specifica;
- Turbamento dell’equilibrio contrattuale, l’inadempimento è considerato grave quando altera così tanto il rapporto tra le prestazioni da far presumere che le parti non avrebbero concluso il contratto se avessero previsto una simile violazione.
Ne consegue che, se l’inadempimento è di scarsa importanza, la parte interessata non può chiedere la risoluzione, ma può comunque agire per il risarcimento del danno, se dimostra di aver subito un pregiudizio.
In sintesi, la risoluzione è un rimedio drastico, e la legge richiede che l’inadempimento abbia una certa gravità per giustificarla, altrimenti si possono esperire altri rimedi come il risarcimento del danno.
RAPPORTI CON L’AZIONE DI ADEMPIMENTO
Per quanto riguarda i rapporti con l’azione di adempimento, la risoluzione può essere richiesta anche successivamente alla proposizione dell’azione di adempimento, ma non viceversa.
Questa regola, tuttavia, presenta delle eccezioni. In giurisprudenza, infatti, è stato affermato che la domanda di adempimento non è preclusa da una preventiva domanda di risoluzione, se questa è stata rigettata o giudicata infondata.
Quanto, poi, al momento esatto in cui la domanda di risoluzione può essere mutata, la dottrina e la giurisprudenza sono concordi che non vi è preclusione finché dura l’inadempimento.
Pertanto, è possibile affermare che la domanda di risoluzione può essere proposta in qualunque momento e stadio del giudizio, sia di primo che di secondo grado, purché permangano i fatti addotti a fondamento della domanda di risoluzione.
Infine, la giurisprudenza ha affermato che la domanda di risoluzione può essere proposta anche dopo il passaggio in giudicato di una sentenza di condanna all’adempimento, purchè questa non abbia prodotto mutamenti del vincolo contrattuale e dello status quo ante riferibile alla situazione giuridica precedente.
