Nozione e natura giuridica.

 Con la cessione del contratto un terzo si sostituisce ad uno dei contraenti originari, subentrando in tutte le situazioni giuridiche attive e passive che derivano dallo stesso.

In questo caso, la successione non avviene solo nei crediti e nei debiti, ma in tutto il complesso di posizioni attive e passive, principali ed accessorie che riguardano il rapporto contrattuale.

Con questo istituto, pertanto, si attua di fatto una successione totale nel rapporto giuridico che può adempiere varie funzioni economiche atte a soddisfare gli interessi sia del cedente che del cessionario.

Con riferimento alla natura giuridica, in dottrina vi è stato un dibattito. In particolare, prima dell’entrata in vigore del codice civile del 1942, era discussa la possibilità di una stipulazione diretta ad ottenere un risultato analogo a quello che oggi si ottiene con la cessione del contratto.

In passato, infatti, si accennava alla cessione del contratto soltanto riguardo alla locazione, tant’è che, tra le varie teorie che si succedevano, prevaleva quella che scindeva la fattispecie in due figure distinte ma collegate tra loro: cessione del credito e accollo del debito.

Con l’entrata in vigore del nuovo codice civile è stato introdotto l’articolo 1406 codice civile e ss., il quale ha fatto sì che venisse creato un istituto autonomo inteso come negozio unitario di disposizione del contratto nel suo complesso, non parlandosi più di duplicità di figure.

 

Struttura, causa e oggetto.

 Con riferimento alla struttura ci sono state diverse interpretazioni.

Tuttavia, oggi secondo la dottrina (Messineo, Carresi, Mirabelli) e la giurisprudenza prevalente (Cass. n. 6157/2007; Cass. n. 5439/2006; Cass. n. 5122/2006) intendono la cessione del contratto come un negozio a struttura trilaterale, adducendo a favore di tale tesi gli articoli 1406 e 1407 codice civile, che richiedono il consenso del contraente ceduto affinché si perfezioni la cessione del contratto. Tale consenso, inoltre, non avrebbe natura di mera adesione ad un accordo tra cedente e cessionario già perfezionato, ma costituisce un elemento costitutivo della cessione.

Quanto alla causa, invece, alcuni autori come Carresi parlano di causa generica, la quale cambia di volta in volta in base al tipo di contratto ceduto.

Altri autori, tra cui Bianca, ritengono invece che si tratti di una causa comune a quella dei contratti traslativi, pertanto, può essere prevista sia una cessione del contratto a titolo oneroso, sia a titolo gratuito.

Infine, per quanto attiene all’oggetto della cessione, sicuramente possono cedersi contratti a prestazioni corrispettive, in cui almeno una delle stesse è stata già eseguita.

Tuttavia, l’articolo 1406 codice civile contempla anche la possibilità di cedere un contratto con prestazioni corrispettive non ancora eseguite.

 

Forma e trascrizione.

 L’articolo 1407 1° comma codice civile stabilisce che: “se una parte ha consentito preventivamente che l’altra sostituisca a sé stesso un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, la sostituzione è efficace nei suoi confronti dal momento in cui le è stata notificata o in cui essa l’ha accettata”.

Pertanto, riguardo alla forma che deve rivestire la cessione contrattuale si sono formati due diversi orientamenti in dottrina:

  • Secondo un orientamento, sostenuto in particolare da Messineo, non sarebbe previsto alcun particolare formalismo in quanto la cessione del contratto non può che giovarsi del principio generale di libertà di forma, anche nell’ipotesi di cessione di un contratto formale;
  • Secondo la dottrina prevalente (Mirabelli, Carresi e Benedetti), si tratta di un negozio di secondo grado e per il rispetto del principio di simmetria delle forme esso deve rivestire la stessa forma del contratto ceduto.

 

Effetti.

 L’effetto principale della cessione del contratto è la liberazione del cedente nei confronti del ceduto dalle obbligazioni nascenti dal contratto, come previsto nel 2° comma dell’articolo 1408 codice civile.

Tale effetto costituisce uno dei punti distacco più rilevanti rispetto all’accollo del debito in cui, al contrario, la liberazione del cedente è subordinata ad un’espressa condizione in tal senso contenuta nell’accollo in cui il creditore aderisce, ovvero ad un espressa dichiarazione di liberazione da parte di quest’ultimo, ai sensi del 2° comma dell’articolo 1273 codice civile.

L’effetto liberatorio, tuttavia, è solo naturale in quanto il 2° comma dell’articolo 1408 codice civile consente che esso sia escluso dalle parti senza che venga meno la successione del cessionario nella posizione contrattuale del cedente.

L’articolo 1409 codice civile stabilisce che il contraente ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto ceduto, ma non quelle derivanti dai rapporti con il cedente, a meno che non ne abbia fatto espressa riserva al momento in cui ha consentito alla sostituzione.

La norma non si occupa, invece, delle eccezioni opponibili al cessionario ceduto, pertanto, nel silenzio del legislatore nella prassi si ritiene che il cessionario possa opporre al ceduto tutte le eccezioni derivanti dal contratto che avrebbe potuto opporre il cedente.

Con riferimento ai rapporti tra cedente e cessionario, il secondo subentra interamente nella posizione contrattuale del cedente, ovvero nella totalità dei diritti e degli obblighi di costui.

Quindi, una volta perfezionato il negozio di cessione, soltanto il cessionario sarà legittimato a pretendere l’esecuzione del contratto da parte del ceduto.

A carico del cedente, ormai escluso dal rapporto contrattuale, grava solo l’obbligo di garantire al cessionario la validità del contratto ceduto, come previsto dal 1° comma dell’articolo 1410 codice civile.