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Introduzione

La compensazione è una modalità di estinzione delle obbligazioni diversa dall’adempimento prevista e regolata dagli artt. 1241 e seguenti del Codice civile.
Essa consente a due soggetti, che siano creditori e debitori l’uno dell’altro, di estinguere simultaneamente le reciproche obbligazioni attraverso la compensazione dei crediti.
La compensazione, infatti, si configura come un meccanismo giuridico che mira a semplificare e accelerare i pagamenti, evitando la necessità di eseguire prestazioni di denaro o di altro tipo, rispondendo al principio di economia dei mezzi giuridici.

Sebbene la compensazione sia un istituto largamente utilizzato nel diritto civile, la sua applicazione presenta diverse sfaccettature, in quanto essa può essere legale, giudiziale o volontaria, il che comporta l’applicazione di una diversa disciplina, sia sotto il profilo dei presupposti, che dell’operatività.

Il presente contributo si propone di esaminare i principali aspetti dell’istituto in oggetto, soffermandosi sulla nozione, i tipi (compensazione legale, giudiziale e volontaria), i presupposti, l’efficacia e, infine, la possibilità che gli effetti giuridici della compensazione si producano per effetto di un testamento.

La nozione di compensazione

Come accennato, la compensazione è una forma di estinzione delle obbligazioni che si verifica quando due soggetti sono reciprocamente creditori e debitori l’uno dell’altro.
Ai sensi dell’art. 1241 del Codice civile, infatti, “quando due persone sono obbligate l’una verso l’altra, i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti, secondo le norme degli articoli che seguono”.
In sostanza, quando due soggetti devono l’uno all’altro una somma di denaro o prestazioni equivalenti, la compensazione consente di estinguere entrambe le obbligazioni automaticamente, senza che siano necessari i due esatti e reciproci adempimenti. La compensazione, quindi, non solo estingue il debito, ma anche il credito, riducendo il bisogno di un pagamento effettivo e, quindi, favorendo l’efficienza nei rapporti giuridici.

Secondo il Codice civile, inoltre, come pure già accennato, la compensazione può avvenire in tre modi: automaticamente, quando sono soddisfatti determinati presupposti, per effetto di una pronuncia giudiziale o per iniziativa delle parti, quando queste decidono esplicitamente di avvalersene.

I tipi di compensazione

Esistono tre tipi di compensazione nel diritto civile italiano: la compensazione legale, la compensazione giudiziale e la compensazione volontaria.
Queste si differenziano per le modalità con cui vengono attivate e per i presupposti necessari affinché possano operare e saranno singolarmente analizzate di seguito.

La compensazione legale.
La compensazione legale si verifica automaticamente quando sono soddisfatti i tre requisiti previsti dalla legge. In altre parole, non è necessario un accordo esplicito tra le parti: la legge prevede che la compensazione avvenga automaticamente se le condizioni sono soddisfatte.
L’art. 1243 comma 1 del Codice civile stabilisce che la compensazione legale avvenga quando le due obbligazioni siano reciprocamente omogenee, liquide ed esigibili. Le condizioni per l’applicazione della compensazione legale sono quindi:

  1. Liquidità:  i due crediti si considerano liquidi, quando sono esattamente determinati nell’importo (ad esempio, sono liquide le obbligazioni pecuniarie, sono illiquide le obbligazioni derivanti da risarcimento di un danno non patrimoniale);
  2. Esigibilità:  i crediti da compensare, cioè, devono essere già maturati e pronti per l’esecuzione. Non è possibile, infatti, compensare crediti che non siano ancora esigibili (salvo quanto infra osservato con riferimento alla compensazione volontaria), come nel caso di obbligazioni future o obbligazioni alle quali sia stato apposto un termine di adempimento ancora non decorso;
  3. Omogeneità:  la compensazione può avvenire solo se i crediti sono omogenei, ovvero se hanno ad oggetto lo stesso tipo di prestazione. Per esempio, un credito in denaro può essere compensato con un altro credito in denaro, ma non con una prestazione in natura.

La compensazione giudiziale.
La compensazione giudiziale, invece, è prevista dall’art. 1243 comma 2 del Codice civile, ai sensi del quale “se il debito opposto in compensazione non è liquido ma è di facile e pronta liquidazione, il giudice può dichiarare la compensazione per la parte del debito che riconosce esistente, e può anche sospendere la condanna per il credito liquido fino all’accertamento del credito opposto in compensazione”.
Tale tipologia di compensazione, dunque, richiede la presenza di due dei tre presupposti della compensazione legale, cioè l’esigibilità e l’omogeneità dei crediti reciproci; viceversa, il Codice ammette una parziale deroga al presupposto della liquidità dei debiti-crediti, prevedendo che il giudice possa dichiarare la compensazione anche quando uno dei due crediti (o entrambi) non sia liquido, ma sia comunque di facile e pronta liquidazione.

La compensazione volontaria.
Ancora diversa è la compensazione volontaria, prevista dall’art. 1252 del Codice civile, che può operare in assenza di alcuni, o anche di tutti i sopra ricordati presupposti, a condizione che vi sia una manifestazione di volontà espressa o tacita, ma comunque inequivoca, delle parti in tal senso.
Unico presupposto che rimane sempre e comunque inderogabile è quello della reciprocità degli obblighi, la quale attiene alla ratio stessa della compensazione, che, in assenza di tale reciprocità, sarebbe destituita del proprio fondamento giuridico.
Stante il ruolo centrale e predominante della volontà delle parti, la compensazione volontaria può avere ad oggetto, tendenzialmente, qualsiasi tipo di obbligazione, incluse, secondo una consolidata opinione dottrinale, le obbligazioni future e le obbligazioni naturali (cioè quelle obbligazioni che trovano fonte in un dovere sociale e che, per questo, non sono coercibili).

La massima libertà delle parti di convenire la compensazione volontaria, tuttavia, deve essere coordinata con i limiti legali alla compensazione, vale a dire con quanto previsto dall’art. 1246 del Codice civile, rubricato “Casi in cui la compensazione non si verifica”, ai sensi del quale “La compensazione si verifica qualunque sia il titolo dell’uno o dell’altro debito, eccettuati i casi: 1) di credito per la restituzione di cose di cui il proprietario sia stato ingiustamente spogliato; 2) di credito per la restituzione di cose depositate o date in comodato; 3) di credito dichiarato impignorabile; 4) di rinunzia alla compensazione fatta preventivamente dal debitore; 5) di divieto stabilito dalla legge”.
Le parti, tra l’altro, sebbene ciò non sia espressamente previsto dal Codice civile, possono altresì convenire a priori che, al ricorrere di determinate condizioni, in futuro, compenseranno due debiti reciproci (cosiddetto patto di futura compensazione).
Tale patto si distingue, poi, dal cosiddetto pactum de compensando (o compensazione facoltativa), con cui le parti si impegnano reciprocamente a non far valere un impedimento alla compensazione.

L’efficacia della compensazione

L’efficacia della compensazione differisce in base al fatto che si tratta di compensazione legale, giudiziale o volontaria.
La compensazione legale ha un effetto immediato e retroattivo, estinguendo i crediti, automaticamente, dal momento in cui tutti i presupposti sono soddisfatti. L’effetto estintivo, dunque, non richiede l’intervento delle parti, sebbene possieda gli stessi effetti giuridici di un pagamento, e la sentenza che, eventualmente, la accerta ha carattere meramente dichiarativo, in quanto si limita a “constatare” un effetto che si è già prodotto.
La compensazione giudiziale, diversamente, produce effetti solo dal momento della sentenza del giudice, che ha, dunque, natura costitutiva, comportando il mutamento della realtà giuridica preesistente.
Del pari, la compensazione volontaria ha effetti solo dal momento del negozio con cui è convenuta e può essere soggetta a specifiche condizioni stabilite nel contratto o nell’accordo tra le parti. In generale, quindi, l’effetto della compensazione volontaria non è retroattivo, ma si produce dal momento in cui l’accordo viene formalizzato.

La compensazione mortis causa

Da ultimo, per fini di completezza, appare opportuno svolgere qualche sintetica considerazione in merito alla compatibilità dell’istituto della compensazione con il negozio giuridico del testamento. In altre parole, se il testatore è, al contempo, debitore e creditore di un soggetto, può egli produrre gli effetti della compensazione per il tramite del testamento?
Anche in relazione a tale questione, è necessario distinguere tra i tre tipi di compensazione.

Quanto alla compensazione legale, come detto, questa si verifica ipso iure nel momento in cui si verificano, cumulativamente, tutti i presupposti di cui sopra. Pertanto, è senza dubbio ammissibile una disposizione testamentaria atipica con cui il testatore-debitore-creditore dichiara estinti per compensazione i reciproci debiti; tuttavia, in questo caso, la produzione dell’effetto estintivo dei debiti non è in senso stretto imputabile al testamento, ma alla circostanza di fatto della sussistenza di tutti i presupposti per la compensazione.

Non è, invece, ovviamente, compatibile con il testamento la compensazione giudiziale, in quanto, come detto, questa può essere pronunciata soltanto dal giudice.

Più discusso è, da ultimo, il tema della compatibilità della compensazione volontaria con il testamento, in quanto, essendo la compensazione volontaria, come visto, nient’altro che una convenzione bilaterale tra i due debitori, solleva il tradizionale tema della compatibilità del contratto con il testamento. In tal senso, il problema è come recuperare il consenso dell’altro debitore-creditore, alla luce della natura unilaterale del testamento.
Sul punto, l’impostazione tradizionale nega che ciò sia ammissibile, affermando, quindi, che il testatore potrebbe, semmai, disporre un legato meramente obbligatorio, con il quale attribuisce al proprio debitore-creditore il diritto di pretendere dai propri eredi la stipulazione di un accordo di compensazione volontaria.
Viceversa, secondo la dottrina più moderna, sarebbe altresì possibile una disposizione testamentaria che produca, automaticamente all’apertura della successione, effetti analoghi a quelli della compensazione volontaria. Secondo questi Autori, il testatore potrebbe disporre un legato di compensazione volontaria “diretto” e ad effetti reali, tramite lo strumento del legato in favore del creditore ex art. 659 del Codice civile, affermando che, in questo caso, il consenso del debitore-creditore-legatario si ricaverebbe, implicitamente, dalla sua scelta di non rinunciare al legato, come avrebbe facoltà di fare ex art. 659 del Codice civile.