La divisione del testatore ex articolo 734 del Codice civile: funzione e limiti.
L’articolo 734 del Codice civile attribuisce al testatore il potere di procedere direttamente alla divisione dei propri beni tra gli eredi, realizzando una distribuzione patrimoniale che si sostituisce alla successiva fase divisoria tra i coeredi.
Si tratta di una figura di particolare rilievo sistematico, in quanto consente di evitare la formazione della comunione ereditaria, anticipando gli effetti della divisione al momento dell’apertura della successione. Il testatore, infatti, non si limita a determinare le quote ideali, ma incide direttamente sulla composizione delle porzioni, attribuendo specifici beni a ciascun chiamato.
Tale potere, tuttavia, incontra limiti stringenti, che trovano il loro fondamento:
- nella necessità di garantire la corrispondenza tra valore della quota astratta e valore delle attribuzioni;
- nella tutela dei legittimari;
- nella esigenza di assicurare la completezza e coerenza dell’operazione divisoria.
È proprio in questa prospettiva che si colloca la disciplina dell’articolo 735 del Codice civile, che prevede una peculiare ipotesi di nullità della divisione fatta dal testatore.
La ratio dell’articolo 735 del Codice civile: il principio di universalità della divisione.
La ratio della nullità prevista dall’articolo 735 del Codice civile deve essere individuata nel principio generale di universalità della divisione, secondo il quale l’operazione divisoria deve necessariamente coinvolgere tutti i condividenti.
La divisione, infatti, non è un atto meramente attributivo, ma un atto a struttura necessariamente plurilaterale, che presuppone la partecipazione (quantomeno sul piano funzionale) di tutti i soggetti titolari di diritti sull’asse.
Da ciò discende che:
- non è concepibile una divisione che lasci fuori uno dei condividenti;
- né è ammissibile una distribuzione che, pur formalmente includendolo, lo privi in concreto di quanto gli spetta.
È proprio per questa ragione che il legislatore ha previsto per questa ipotesi una sanzione particolarmente grave (cioè, la nullità), e non la mera inefficacia.
Il parallelismo con la divisione giudiziale è evidente: così come nel processo divisorio tutti i condividenti sono litisconsorti necessari, allo stesso modo, nella divisione testamentaria, tutti gli eredi istituiti devono essere considerati e soddisfatti.
La nullità ex articolo 735 del Codice civile costituisce dunque il riflesso, sul piano sostanziale, di un principio processuale: l’indispensabile partecipazione di tutti i contitolari alla definizione dei rapporti divisori.
L’interpretazione dell’articolo 735 del Codice civile: tesi formale e tesi sostanziale.
L’ambito applicativo della nullità in commento è stato oggetto di un rilevante dibattito interpretativo, che ha condotto alla contrapposizione tra due ricostruzioni.
L’interpretazione formale.
Secondo una prima impostazione, di carattere formale, la divisione dovrebbe considerarsi nulla in tutte le ipotesi in cui:
- un soggetto istituito erede non riceva alcuna attribuzione concreta;
- un legittimario sia pretermesso.
In questa prospettiva, la nullità opererebbe ogniqualvolta vi sia una mancata corrispondenza tra istituzione e attribuzione, indipendentemente dalla consistenza dell’asse ereditario.
Tale ricostruzione, tuttavia, presenta evidenti criticità, poiché conduce ad una applicazione eccessivamente rigida della sanzione, svincolata dalla effettiva lesione degli interessi tutelati.
L’interpretazione sostanziale (prevalente).
L’orientamento oggi assolutamente prevalente — e costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità — è quello della interpretazione sostanziale.
Secondo tale impostazione, la divisione è nulla ai sensi dell’articolo 735 del Codice civile solo quando, in concreto, uno dei condividenti non riceve quanto gli spetta, e ciò per insufficienza dell’asse.
Più precisamente, la nullità ricorre esclusivamente quando:
- il legittimario non consegue la propria quota di riserva;
- oppure il soggetto istituito non ottiene il valore corrispondente alla quota attribuitagli.
La conseguenza è di grande rilievo sistematico: la nullità non dipende dalla mera struttura formale della divisione, ma dalla impossibilità oggettiva di soddisfare tutti i diritti coinvolti.
In altri termini, la divisione è nulla solo se l’asse ereditario non contiene beni sufficienti per attribuire a ciascun avente diritto quanto gli spetta, a titolo di quota di riserva o di istituzione testamentaria.
Se, invece, tale soddisfacimento è possibile (anche mediante successivi conguagli), la divisione non è nulla.
Le ipotesi di nullità ex articolo 735 del Codice civile.
La norma consente di individuare tre tassative ipotesi applicative, che devono essere lette alla luce della ricostruzione sostanziale sopra delineata.
Prima ipotesi: legittimario non istituito (articolo 735, comma 1, prima parte).
La prima ipotesi riguarda il caso in cui un legittimario non sia stato istituito erede e non abbia ricevuto alcuna attribuzione nella divisione.
In tale situazione, tuttavia, la nullità non opera automaticamente.
Il legittimario, infatti, per far valere la nullità deve:
- esperire l’azione di riduzione, al fine di accertare la lesione della propria quota di riserva;
- verificare se, una volta ridotte le disposizioni lesive, esistano beni sufficienti nell’asse per soddisfare la sua quota.
Solo qualora, all’esito di tale verifica:
- i beni risultino insufficienti,
egli potrà invocare la nullità della divisione.
Se, invece:
- vi sono beni sufficienti per reintegrare la legittima,
la divisione resta valida e il legittimario potrà soddisfarsi attraverso gli strumenti ordinari.
Seconda ipotesi: soggetto istituito ma non “apporzionato”.
La seconda ipotesi riguarda il caso in cui un soggetto sia stato istituito erede, ma non abbia ricevuto alcuna concreta attribuzione di beni.
Anche qui, secondo l’interpretazione sostanziale, occorre distinguere:
- se l’asse contiene beni sufficienti per attribuirgli il valore della quota: la divisione non è nulla;
- se, invece, i beni non sono sufficienti: la divisione è nulla.
Il dato decisivo non è quindi la mancata assegnazione in sé, ma la possibilità concreta di soddisfare il diritto dell’istituito.
Terza ipotesi: attribuzione inferiore alla quota (articolo 735, comma 2 del Codice civile).
La terza ipotesi è disciplinata dal secondo comma dell’articolo 735 del Codice civile e riguarda il caso in cui il condividente riceva beni di valore inferiore:
- alla quota di riserva (se legittimario);
- oppure alla quota spettante in base all’istituzione.
In questa situazione, tuttavia, non si ha nullità, bensì una diversa forma di tutela.
Occorre distinguere:
- legittimario: può reagire anche per qualsiasi scostamento (anche minimo), mediante gli strumenti propri della tutela della legittima (cioè, agendo in riduzione e chiedendo che le assegnazioni in favore degli altri siano dichiarate verso di lui inefficaci nei limiti in cui ciò sia necessario per colmare lo scostamento);
- non legittimario: può agire in rescissione solo se la lesione supera il quarto, ai sensi dell’articolo 736 del Codice civile.
Ne consegue che:
- se la sproporzione supera il quarto, la divisione è rescindibile;
- se è inferiore al quarto, la divisione resta valida e inattaccabile sotto tale profilo.
Sintesi sistematica.
Alla luce della ricostruzione proposta, è possibile affermare che:
- la nullità ex articolo 735 del Codice civile ha natura eccezionale e funzionale;
- essa interviene solo quando la divisione non realizza la sua funzione essenziale, ossia attribuire a ciascun condividente quanto gli spetta (nel rispetto dei diritti riconosciuti dalla legge ai legittimari);
- ogni altra ipotesi di squilibrio o imperfezione resta confinata nell’ambito della rescissione o della riduzione.
Il ruolo del Notaio nella prevenzione delle cause di nullità.
La disciplina esaminata assume particolare rilievo nella prassi notarile.
Il Notaio, chiamato ad assistere il testatore nella pianificazione successoria, deve:
- verificare con precisione la consistenza dell’asse;
- individuare correttamente tutti i legittimari;
- assicurare che vi siano beni sufficienti per soddisfare le quote di riserva;
- evitare attribuzioni meramente formali prive di effettivo contenuto economico.
In particolare, è fondamentale prevenire situazioni in cui:
- l’apparente completezza della divisione nasconda una insufficienza patrimoniale;
- la struttura dell’asse non consenta, in concreto, la soddisfazione di tutti i diritti.
Conclusioni.
L’articolo 735 del Codice civile rappresenta una norma di chiusura del sistema della divisione testamentaria, volta a garantire che l’autonomia del testatore non si traduca in una distribuzione iniqua o incompleta.
La lettura sostanziale, ormai consolidata, consente di evitare applicazioni eccessivamente formalistiche, concentrando l’attenzione sul dato realmente rilevante: la possibilità effettiva di attribuire a ciascun avente diritto quanto gli spetta.
In questa prospettiva, la nullità non è una sanzione automatica, ma uno strumento volto a colpire le sole ipotesi in cui la divisione fallisce la sua funzione essenziale, imponendo il ritorno alla comunione ereditaria e la necessità di una nuova regolazione dei rapporti tra gli eredi.3
