Inquadramento sistematico della responsabilità tributaria notarile.

Nel sistema tributario italiano, il Notaio riveste una funzione di assoluta centralità non soltanto sotto il profilo civilistico della formazione dell’atto pubblico, ma anche quale soggetto chiamato a svolgere rilevanti compiti di collaborazione con l’Amministrazione finanziaria.

L’attività notarile si colloca infatti al crocevia tra autonomia privata, certezza dei traffici giuridici ed esigenze di controllo fiscale, rendendo il pubblico ufficiale un protagonista essenziale del sistema di attuazione dei tributi indiretti.

La responsabilità tributaria del Notaio non costituisce un fenomeno meramente accessorio rispetto all’attività professionale, ma rappresenta una componente strutturale della funzione notarile.

Il legislatore ha progressivamente attribuito al Notaio compiti sempre più incisivi:

  • di autoliquidazione delle imposte;
  • di riscossione;
  • di versamento;
  • di controllo formale;
  • di trasmissione telematica degli atti;
  • di esecuzione degli adempimenti pubblicitari.

Tale evoluzione si inserisce in un più ampio processo di semplificazione amministrativa e di decentramento delle funzioni tributarie, fondato sull’affidamento riposto nella particolare qualificazione professionale e nella funzione pubblicistica del Notaio. Invero, il pubblico ufficiale assume il ruolo di intermediario qualificato tra contribuente e Amministrazione finanziaria.

 

Gli adempimenti tributari post stipula.

Uno dei profili centrali della responsabilità tributaria notarile è rappresentato dagli adempimenti successivi alla stipula dell’atto.

L’attività del Notaio non si esaurisce infatti con la ricezione dell’atto pubblico, ma prosegue attraverso una serie articolata di adempimenti fiscali e pubblicitari, il più rilevante tra i quali è, certamente, il cosiddetto adempimento unico.

 

L’adempimento unico telematico e il modello unico informatico (MUI).

La principale innovazione del sistema è rappresentata dall’adempimento unico telematico, effettuato mediante il modello unico informatico (MUI).

Attraverso tale procedura, il Notaio trasmette l’atto, contestualmente:

  • all’Agenzia delle Entrate, per la registrazione fiscale dell’atto ed il pagamento delle relative imposte;
  • alla Conservatoria dei registri immobiliari, per la trascrizione, iscrizione, o altra forma di pubblicità richiesta nei registri immobiliari; e
  • al Catasto per la voltura catastale.

Il sistema telematico consente dunque di concentrare in un unico procedimento una pluralità di adempimenti che, in passato, richiedevano attività separate presso differenti uffici.

Dal punto di vista operativo, il Notaio:

  • redige una copia informatica dell’atto;
  • procede all’autoliquidazione delle imposte;
  • trasmette telematicamente il file all’Agenzia delle Entrate;
  • autorizza il prelievo automatico delle somme pagate dalle parti contestualmente alla stipula dal proprio conto dedicato.

L’adempimento unico rappresenta oggi uno degli strumenti fondamentali di efficienza del sistema tributario immobiliare.

 

L’adempimento Fedra e la pubblicità commerciale.

Accanto agli adempimenti immobiliari, il Notaio è frequentemente chiamato a eseguire ulteriori formalità, come nel caso di atti notarili soggetti a pubblicità presso il Registro delle Imprese.

In tale ambito assume rilievo il sistema Fedra, utilizzato per la trasmissione telematica delle pratiche societarie alla Camera di Commercio.

Il Notaio provvede così:

  • all’iscrizione di atti societari;
  • al deposito di verbali;
  • alla pubblicazione di modifiche statutarie;
  • alla comunicazione di operazioni straordinarie.

Anche tali attività presentano rilevanti implicazioni fiscali, in quanto strettamente collegate all’assolvimento dell’imposta di registro (o dell’IVA) e dell’imposta di bollo.

 

La dichiarazione di successione.

Ulteriore settore di particolare rilievo è rappresentato dalla dichiarazione di successione.

Sebbene il soggetto obbligato alla presentazione sia individuato dalla legge negli eredi, nei chiamati, nei legatari e negli altri soggetti previsti dal Testo Unico dell’imposta sulle successioni e donazioni (D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346), nella prassi il Notaio svolge frequentemente un ruolo essenziale nella predisposizione e nella trasmissione della dichiarazione.

L’attività notarile comprende:

  • la ricostruzione dell’asse ereditario;
  • l’individuazione dei chiamati;
  • la verifica delle agevolazioni applicabili;
  • la determinazione della base imponibile;
  • la predisposizione della documentazione catastale e ipotecaria.

La funzione del Notaio si presenta dunque decisiva per garantire correttezza tecnica e regolarità fiscale della successione.

 

L’autoliquidazione delle imposte.

Come accennato, uno degli aspetti più delicati della responsabilità tributaria notarile è rappresentato dall’autoliquidazione delle imposte.

Il sistema attuale attribuisce infatti al Notaio il compito di determinare direttamente il tributo dovuto, anticipando un’attività che in passato era demandata integralmente all’Amministrazione finanziaria.

L’autoliquidazione, naturalmente, presuppone da parte del professionista:

  • la qualificazione giuridica dell’atto;
  • l’individuazione del corretto regime tributario;
  • la determinazione della base imponibile;
  • il calcolo delle imposte;
  • la richiesta alle parti di versamento delle somme dovute.

L’errore nell’autoliquidazione può comportare significative conseguenze patrimoniali e professionali per il pubblico ufficiale.

 

Il Notaio quale responsabile d’imposta.

Tutte le volte in cui il Notaio è chiamato dalla legge all’autoliquidazione dell’imposta, invero, assume la qualifica di responsabile d’imposta, che è un soggetto, diverso dal contribuente, obbligato al pagamento del tributo insieme a quest’ultimo per disposizione di legge.

Quella del Notaio è una responsabilità solidale con le parti, sancita in termini generali dall’articolo 57 del Testo Unico sull’imposta di Registro, che, tuttavia, costituisce un’ipotesi di solidarietà cosiddetta impura, per tale intendendosi un caso di responsabilità solidale in cui l’obbligazione è comunque destinata a gravare, sotto il profilo economico, su uno solo degli obbligati (in questo caso, le parti): invero, il successivo articolo 58 sancisce il diritto di regresso verso le parti del Notaio che sia stato costretto ad anticipare il pagamento di un’imposta.

Nel caso del Notaio, la responsabilità tributaria si fonda sull’esigenza di garantire maggiore effettività alla riscossione dei tributi indiretti.

Il pubblico ufficiale, infatti, gestisce direttamente le somme versate dalle parti e rappresenta un soggetto professionalmente qualificato e facilmente individuabile dall’Amministrazione finanziaria.

Imposte per le quali il Notaio è responsabile d’imposta.

La responsabilità del Notaio riguarda principalmente:

  • l’imposta di registro;
  • l’imposta di donazione e di successione;
  • l’imposta di bollo;
  • le imposte ipotecarie e catastali.

In tali ambiti, il Notaio procede all’autoliquidazione e al versamento delle somme dovute nell’ambito dell’adempimento unico.

Diversamente, il Notaio non assume mai la qualifica di responsabile d’imposta ai fini IVA. L’imposta sul valore aggiunto, infatti, grava sempre – sotto un profilo economico – sull’acquirente, ma viene materialmente corrisposta al cedente/prestatore quale componente del prezzo e sarà poi proprio il cedente/prestatore a procedere al materiale pagamento del tributo, su base mensile o trimestrale (ciò ad eccezione del caso in cui entrambi i contraenti siano soggetti passivi IVA, in quanto, in questo caso, in forza del principio del reverse charge, l’IVA viene quantificata in atto, ma pagata all’Agenzia delle Entrate direttamente dall’acquirente).

La distinzione è di fondamentale importanza pratica, in quanto la responsabilità tributaria del Notaio è limitata alle ipotesi in cui egli è per legge responsabile d’imposta.

 

Imposta principale, suppletiva e complementare.

La disciplina della responsabilità notarile richiede di distinguere accuratamente tra imposta principale, suppletiva e complementare (articolo 42 del Testo Unico sull’imposta di Registro), in quanto la responsabilità del Notaio è limitata alla sola imposta principale.

Imposta principale.

L’imposta principale è quella applicata al momento della registrazione dell’atto come autoliquidata dal Notaio, sulla base degli elementi desumibili dal documento.

Essa costituisce il tributo direttamente collegato all’atto così come presentato dalle parti.

La responsabilità del Notaio riguarda unicamente questa categoria di imposte.

In caso di errore nell’autoliquidazione dell’imposta principale, il pubblico ufficiale può essere chiamato a rispondere nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.

Imposta suppletiva.

L’imposta suppletiva è quella (maggiore) imposta richiesta dall’Amministrazione finanziaria (i) per correggere errori commessi dall’Ufficio nella liquidazione originaria; oppure (ii) errori commessi dal Notaio nell’autoliquidazione, ma dopo il decorso del termine di sessanta giorni dalla registrazione dell’atto.

Essa non deriva da elementi nuovi o estranei all’atto, ma da una errata applicazione della disciplina tributaria.

La ratio della disciplina è evidente: non sarebbe ragionevole imputare al pubblico ufficiale errori direttamente riconducibili all’attività dell’Ufficio, ovvero prevedere una responsabilità temporalmente non limitata del professionista.

Imposta complementare.

L’imposta complementare è invece quella (maggiore) imposta liquidata dall’Amministrazione finanziaria in relazione a elementi ulteriori o sopravvenuti rispetto a quelli emergenti dall’atto registrato.

Rientrano in tale categoria, in primis, gli accertamenti di maggior valore.

Anche per le imposte complementari il Notaio non assume alcuna responsabilità, in quanto il tributo dipende da circostanze che esulano dalla attività di autoliquidazione svolta dal pubblico ufficiale, non potendosi richiedere al Notaio di indagare elementi non tradotti in atto.

 

Responsabilità civile, tributaria e disciplinare.

La responsabilità tributaria del Notaio può intrecciarsi con ulteriori forme di responsabilità.

Sotto il profilo civile, il pubblico ufficiale può essere chiamato a risarcire i danni subiti dalle parti in conseguenza di errori fiscali nell’autoliquidazione, o derivanti dall’inadempimento dell’obbligo di procedere alla registrazione fiscale dell’atto.

Sotto il profilo disciplinare, eventuali violazioni possono assumere rilevanza ai sensi della legge notarile.

 

Il ruolo del Notaio nella certezza dei traffici giuridici.

La responsabilità tributaria notarile non deve essere letta esclusivamente in chiave sanzionatoria o repressiva.

Essa rappresenta piuttosto uno strumento attraverso il quale l’ordinamento affida al Notaio una funzione di garanzia della regolarità fiscale dei traffici giuridici.

L’intervento del pubblico ufficiale:

  • riduce il rischio di evasione;
  • garantisce la correttezza degli adempimenti;
  • favorisce la certezza delle operazioni;
  • assicura il coordinamento tra disciplina civilistica e tributaria.

La funzione notarile si conferma dunque essenziale non soltanto per la validità dell’atto, ma anche per la stabilità e affidabilità dell’intero sistema fiscale immobiliare e successorio.