Nozione generale di res.
Quando in gergo giuridico sentiamo parlare di res, sappiamo che tale vocabolo latino è collegato al concetto di “bene”.
I beni sono quelle cose che possono formare oggetto di diritti, ovvero che sono idonee ad essere fonte di utilità ed oggetto di appropriazione.
Pertanto, il bene non è tanto inteso come res in quanto tale, ma piuttosto come diritto sulla res.
Res generiche e res specifiche.
Nell’ambito del diritto assume notevole importanza la distinzione tra res generiche e res specifiche, la quale riguarda il livello di dettaglio e di individualità di beni e delle obbligazioni.
Partiamo dalle res generiche o cose generiche, le quali rappresentano cose non individuate nello specifico, ma appartenenti ad un determinato genere (es. una tonnellata di grano, 100 euro in contanti ecc…).
In ambito contrattuale, pertanto, l’obbligazione viene ad estinguersi quando il debitore fornisce al creditore beni di media qualità.
Importante è poi la disciplina di cui all’articolo 1378 codice civile, che disciplina il trasferimento di cosa determinata solo nel genere, mediante il seguente dettato normativo: “nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento di cose determinate solo nel genere, la proprietà si trasmette con l’individuazione fatta d’accordo tra le parti o nei modi da essi stabiliti.
Trattandosi di cose che devono essere trasportate da un luogo a un altro, l’individuazione avviene anche mediante la consegna al vettore e allo spedizioniere”.
L’individuazione di tali res rappresenta, dunque, quell’attività mediante la quale il bene da generico diviene specifico e può consistere nella misurazione della pesatura, nella separazione o in qualsiasi altra modalità con cui possono essere individuate.
Inoltre, per agevolare la specificazione delle res generiche, il legislatore, nel 2° comma della norma sopra menzionata, consente che essa possa avvenire mediante la consegna materiale delle stesse al vettore, nell’ipotesi in cui debbano essere spedite da un luogo ad un altro.
Passando, invece, alle res specifiche o cose specifiche, si può tranquillamente affermare che le stesse sono considerate per la loro specifica individualità, in quanto vengono determinati in base a delle specifiche caratteristiche che le connotano (es. l’automobile targata X, il quadro di Picasso ecc…).
Questi beni hanno possiedono delle caratteristiche che li rendono unici nel loro genere e, come tali, perfettamente identificabili.
Distinzione tra beni fungibili ed infungibili.
Da questa prima distinzione tra res generiche e specifiche, si genera un ulteriore binomio che è quello riguardante la fungibilità o l’infungibilità dei beni.
Le res generiche, infatti, stante quanto sopra asserito rappresentano dei beni perfettamente fungibili, in quanto individuati con esclusivo riferimento alla loro appartenenza ad un determinato genere, che li rende sostituibili indifferentemente con altri.
Nelle obbligazioni aventi ad oggetto questo tipo dei beni, ciò che interessa al creditore, al fine di vedere soddisfatta la sua pretesa nei confronti del debitore, è solo la quantità di quel determinato bene e non la sua qualità.
Questi beni, dunque, possono essere facilmente sostituiti con altrettanti beni dello stesso genere e della stessa qualità.
Quando, invece, si parla di res specifiche, subito si fa rinvio al concetto di beni infungibili, ovvero individuati in base alla loro specifica identità e, come tali, non sostituibili.
Ad esempio, in caso distruzione o di smarrimento di quel determinato bene, non è possibile il rimpiazzo con un altro identico, ma l’unico modo per risolvere la questione pregiudizievole per il creditore è il risarcimento in termini economici da parte del debitore, essendosi venuta a creare una situazione di impossibilità di adempiere all’obbligazione originariamente pattuita.
Differenze nella disciplina e nella rilevanza giuridica.
Questa distinzione produce delle conseguenze sui modi di trasferimento della proprietà di tali beni.
Per trasferire la proprietà di un bene infungibile, infatti, è sufficiente che le parti raggiungano un accordo a riguardo, senza che siano necessari ulteriori adempimenti, come previsto dall’articolo 1376 codice civile. Per questo tipo di beni vige, infatti, il cd. principio consensualistico, in base al quale il trasferimento della proprietà si perfeziona con il semplice incontro di volontà tra le parti del contratto.
Per il trasferimento di proprietà di una determinata quantità di beni fungibili, al contrario, non basta che sia intervenuto a riguardo un accordo tra il venditore e l’acquirente, ma occorre anche l’individuazione mediante operazioni di separazione, peso e misurazione della parte dovuta.
Quindi, anche se l’acquirente ha già pagato il prezzo della vendita, egli ha solo un diritto di credito nei confronti del venditore ad ottenere la separazione di quella determinata quantità di beni fungibili.
Infine, altra differenza tra beni fungibili ed infungibili, si riscontra nel fatto che i primi non sono mai soggetti a perimento, in quanto sono sostituibili con altra quantità del medesimo genere e ciò non genera mai l’impossibilità di adempiere all’obbligazione.
