LA RETTIFICA UNILATERALE DEGLI ATTI NOTARILI EX ART. 59 BIS L.N.

 

RIFORMA LEGISLATIVA

Con il D. Lgs. n° 110 del 2 luglio 2010 è stata prevista la possibilità di rettificare errori di trascrizione di dati degli atti notarili, e più precisamente l’attribuzione al notaio della facoltà di provvedere, mediante propria certificazione, a rettificare errori od omissioni materiali di trascrizione di dati preesistenti alla redazione dell’atto, fatti salvi i diritti dei terzi.

A tale proposito, nella legge notarile, è stato inserito il nuovo art. 59-bis:

“Il notaio ha facoltà di rettificare, fatti salvi i diritti dei terzi, un atto pubblico o una scrittura privata autenticata, contenente errori od omissioni materiali relativi a dati preesistenti alla sua redazione, provvedendovi, anche ai fini dell’esecuzione della pubblicità, mediante propria certificazione contenuta in atto pubblico da lui formato”.

 

IN COSA CONSISTE LA “CERTIFICAZIONE” UNILATERALE DEL NOTAIO?

Per “certificazione” del notaio si intende una dichiarazione che attesta determinati fatti di cui lo stesso ha acquisito, direttamente o indirettamente (ad esempio tramite Perizia di un tecnico), conoscenza dell’errore materiale da rettificare. È quindi da escludere qualsiasi apporto discrezionale del notaio: la rettifica è una mera dichiarazione di scienza e mai una dichiarazione di volontà.
Essa è pertanto preclusa ogni qualvolta sussistano elementi di incertezza riguardo all’esistenza o al contenuto dell’errore, ed in particolare ogni qualvolta sia necessaria un’attività di interpretazione del contenuto dell’atto, e di indagine nel processo psicologico degli autori dello stesso. A tal fine, il notaio deve dar conto di quali sono i “dati preesistenti” dalla cui oggettiva ricognizione emerge l’errore o l’omissione “materiale” (eventualmente allegando documentazione a supporto).

 

CARATTERISTICHE DELL’ATTO DI RETTIFICA

L’atto di rettifica è un atto pubblico a tutti gli effetti, da tenere a repertorio e raccolta, che contiene unicamente una “certificazione del notaio”, anziché una dichiarazione delle parti interessate. Si tratterebbe, più precisamente, di un atto notarile senza parti (come, ad esempio, per i verbali di constatazione od i verbali di assemblea non contestuali).

La rettifica può essere eseguita da qualunque Notaio e quindi non necessariamente da chi ha prodotto l’Atto originario e non occorre che siano presenti tutte le parti interessate del precedente Atto.

Questa è una condizione fondamentale: l’atto si può rettificare anche se una delle parti non è più reperibile o, addirittura, defunta.
Si tratta sempre e comunque di errori materiali rettificabili in quanto non incidono sul contenuto dell’atto e si riferiscono, solo ed esclusivamente, ad una errata trascrizione nel documento di dati preesistenti.

Infine, per poter parlare di errore materiale rettificabile è necessario che i “dati preesistenti” da ricostruire emergano o dallo stesso Atto da rettificare o da altro documento o pubblico registro preesistente, avente la medesima efficacia probatoria.

 

TIPOLOGIE DI ERRORI RETTIFICABILI UNILATERALMENTE

Tra gli errori più frequenti che il notaio è chiamato a rettificare mediante la certificazione ex art. 59 bis L.N., vi sono i seguenti:

  • Dati catastali (errore più frequente);
  • Dati anagrafici delle parti (altro caso frequente);
  • Regime patrimoniale delle parti;
  • Dichiarazioni fiscali;
  • Dichiarazioni urbanistiche (solo in determinati casi).