LA NOVAZIONE PER TESTAMENTO

 

NOZIONE GENERALE

Tra i modi di estinzione dell’obbligazione diversi dall’adempimento si annovera la novazione, disciplinata dagli artt. 1230-1235 codice civile.

La novazione altro non è che un contratto mediante il quale le parti estinguono l’obbligazione originaria sostituendo ad essa una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso.

Essa è un modo di estinzione dell’obbligazione a carattere non satisfattivo, in quanto l’obbligazione si estingue senza soddisfare il creditore.
Tale istituto opera sia inter vivos che mortis causa.

 

NOVAZIONE PER TESTAMENTO

Posto che la novazione è un contratto bilaterale, si esclude la possibilità per il testatore di novare l’obbligazione direttamente per testamento.

Ciò considerato, al testatore, che sia soggetto attivo o passivo di una determinata obbligazione, è riconosciuta esclusivamente la possibilità di procedere a novazione mediante un legato obbligatorio di contratto di novazione, ovvero di raggiungere risultati similari alla novazione, utilizzando legati diversi.

 

LEGATO OBBLIGATORIO DI CONTRATTO DI NOVAZIONE

In questa ipotesi, viene disposto per testamento un legato obbligatorio a carico degli eredi ed in favore del creditore.
Il contratto di novazione, invece, verrà stipulato inter vivos tra gli eredi e la parte contraente dell’originaria obbligazione.

 

EFFETTI ANALOGHI ALLA NOVAZIONE MEDIANTE LEGATI DIVERSI

In questi casi occorre distinguere se il testatore è creditore o debitore:

  • Se il testatore è creditore, effetti similari alla novazione possono essere raggiunti mediante un primo legato di liberazione da debito ex art. 658 codice civile, sospensivamente condizionato all’adempimento di un sublegato atto a creare una nuova obbligazione. In tal caso, è evidente che l’effetto raggiunto dai legati, sebbene sia simile alla novazione, poiché estingue la precedente obbligazione creandone una nuova, si differenzia dalla stessa perché gli effetti estintivi costitutivi, che nella novazione si producono contestualmente, in questo caso sono posti in ordine successivo ed a diverso titolo;
  • Se, invece, il testatore è debitore, vi sono due tesi su come possono prodursi effetti analoghi alla novazione:

Tesi 1< possono realizzarsi mediante un legato in favore del creditore avente per oggetto il diritto di pretendere una prestazione diversa, in sostituzione di quella oggetto dell’originaria obbligazione, alla condizione sospensiva che il testatore presti il proprio consenso alla sostituzione dell’obbligazione. In questa ipotesi, stando la centralità dell’animus novandi e la bilateralità della novazione, il consenso del creditore deve essere espresso, non potendosi applicare in via analogica i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di datio in solutum testamentaria, ossia la possibilità di recuperare il consenso del creditore dalla mancata rinuncia al legato in suo favore;

Tesi 2< secondo questa impostazione, effetti analoghi alla novazione possono realizzarsi mediante un legato in favore del creditore del diritto di pretendere una prestazione diversa, in sostituzione di quella oggetto dell’obbligazione originaria.
In questa ipotesi, il consenso del creditore è recuperato dalla mancata rinuncia al legato, potendosi applicare in via analogica i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di datio in solutum testamentaria.