LA TRASFORMAZIONE ETEROGENEA DA SOCIETA’ DI CAPITALI IN COMUNIONE D’AZIENDA

 

LA TRASFORMAZIONE ETEROGENEA IN GENERALE

La trasformazione eterogenea da società di capitali in enti diversi dalle società trova la sua disciplina specifica nel 1° comma dell’art. 2500 septies codice civile, il quale può essere riferito anche alle società di persone.

Secondo tale inciso normativo: “le società disciplinate nei capi V, VI, VII del presente titolo possono trasformarsi in consorzi, società consortili, società cooperative, comunioni d’azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni”.

Parte della dottrina, inoltre, ritiene ammissibile anche la trasformazione di una s.p.a. o di una s.r.l. unipersonale in impresa individuale (Maltoni, Guerrera).

Non è, invece, ammessa in nessun caso la trasformazione da società di capitali in associazione riconosciuta.

Per deliberare una trasformazione eterogenea, si applica, nei limiti della compatibilità anche l’art. 2500 sexies codice civile, in particolare i primi due commi, mentre non trova applicazione il 3° comma nel caso di trasformazione in fondazione, poiché ai soci non sono assegnate porzioni di patrimonio; mentre nella trasformazione in società cooperative si applica nei limiti massimi di partecipazione di ciascun socio ai sensi dell’art. 2525 codice civile.

In tutte le altre ipotesi, il 3° comma della suddetta norma si applica integralmente.

Il 4° comma, invece, si applica soltanto nel caso di trasformazione in società consortile di persone.

Andiamo ora ad analizzare nel dettaglio l’ipotesi di trasformazione di società di capitali in comunione d’azienda.

 

TRASFORMAZIONE DI SOCIETA’ DI CAPITALI IN COMUNIONE D’AZIENDA

Questa ipotesi di trasformazione eterogenea è molto frequente nella prassi, anche se comporta diverse problematiche.

Il primo problema posto dalla dottrina riguardo la trasformazione in comunione d’azienda attiene alla distinzione di tale fattispecie dalla trasformazione in società di fatto.

Infatti, l’azienda non ha soggettività giuridica, ma rappresenta una mera situazione giuridica di contitolarità statica, ovvero al solo scopo di godimento.

In passato si è dubitato circa l’ammissibilità della trasformazione di società di capitali in comunione d’azienda, in quanto si affermava che il godimento dell’azienda implicasse, di per sé, esercizio di impresa sotto forma di società di fatto.

Tuttavia, a sconfessare tale dubbio ci ha pensato il rilievo del fatto che il godimento dell’azienda non implica necessariamente esercizio dell’impresa, in quanto esistono, ad esempio, anche le ipotesi di affitto di azienda o di un ramo di essa, oppure cessione in usufrutto della stessa.

Ciò che distingue la comunione d’azienda dalla società di fatto è, appunto, l’esercizio di un’attività d’impresa.

Quindi, affinché vi sia comunione d’azienda non deve esserci l’impresa e dopo la trasformazione i comproprietari dell’impresa non devono esercitare alcuna attività, ma devono solo goderne e affidarne la gestione a terzi.

 

COMPATIBILITA’ DELLA TRASFORMAZIONE IN COMUNIONE D’AZIENDA CON IL PRINCIPIO DI CONTINUITA’

Altro problema che la dottrina e la giurisprudenza hanno rilevato circa l’ammissibilità di questo tipo di trasformazione, riguarda la sua compatibilità con il principio di continuità sancito dall’art. 2498 codice civile.

Infatti, nella trasformazione in comunione d’azienda, innanzitutto la società si estingue e, dunque, non vi è una continuità soggettiva.

Per quanto riguarda il patrimonio sociale, i beni cessano di appartenere all’ente a seguito della trasformazione e divengono proprietà dei singoli partecipanti, quindi il patrimonio sociale, di fatto diventa una comproprietà. Ai soci è assegnata una quota di comproprietà sui beni.

Pertanto, in questo caso sembrerebbe quasi che la trasformazione comporti un trasferimento di beni della società in capo ai soci.

Tuttavia, la dottrina prevalente (Maltoni, Campobasso) considera la trasformazione in comunione d’azienda una vera e propria trasformazione che, come tale, non viola il principio di continuità.

In particolare, secondo tale orientamento, non ritiene che venga posto in essere un trasferimento di beni, ma pur non essendovi una continuità “di soggetto”, vi è comunque una continuità “di patrimonio”.

 

TRASFERIMENTO DI BENI IMMOBILI IN COSTANZA DI TRASFORMAZIONE IN COMUNIONE D’AZIENDA E RESPONSABILITA’ DEI SOCI

Qualora nel patrimonio sociale della società trasformata in comunione d’azienda vi siano beni immobili, secondo parte della dottrina sarebbe opportuno inserire le menzioni urbanistiche in atto, in quanto la trascrizione anche se non viene fatta in favore della comunione d’azienda, viene fatta in favore dei comproprietari del patrimonio trasferito.

Altro aspetto importante che si verifica a seguito di tale ipotesi di trasformazione è l’assunzione della responsabilità illimitata da parte dei soci, i quali devono prestare il relativo consenso negoziale.

I soci, infatti, divenendo tutti comproprietari del patrimonio acquisito a seguito dell’operazione assumono responsabilità illimitata per il pagamento pro quota dei debiti aziendali, in quanto vale il principio generale di cui all’art. 2740 codice civile.

Infine, con riferimento alla disciplina codicistica sulla cessione d’azienda, non trovano applicazione le norma che presuppongono l’esistenza di un soggetto che sopravviva alla cessione ovvero gli artt. 2557, 2559 e 2560 codice civile, i quali si riferirebbero alla società ormai estinta. Al contrario, trovano applicazione le norme che prescindono da tale presupposto quali gli artt. 2558 e 2112 codice civile.