Quando si parla di obbligazioni solidali, il punto di partenza è che una stessa prestazione fa capo a più soggetti, dal lato attivo o dal lato passivo. Nel caso più frequente, quello della solidarietà passiva, più debitori sono tenuti verso il medesimo creditore per un’unica prestazione, con la conseguenza che il creditore può rivolgersi anche ad uno solo di essi e pretendere l’intero adempimento. È proprio questa struttura a rendere la solidarietà uno strumento particolarmente incisivo sul piano della tutela creditoria.
Per comprendere davvero il funzionamento dell’istituto, però, occorre distinguere con chiarezza due piani: da un lato i rapporti esterni tra creditore e coobbligati, dall’altro i rapporti interni tra gli stessi debitori solidali. Si tratta di una distinzione essenziale, perché le regole che operano nei confronti del creditore non coincidono necessariamente con quelle che disciplinano la ripartizione del peso economico del debito tra i coobbligati.
I rapporti esterni con il creditore.
Sul piano esterno, la regola fondamentale è contenuta nell’articolo 1292 del codice civile: il creditore può domandare l’intera prestazione a uno qualsiasi dei debitori in solido, senza essere tenuto né a ripartire preventivamente la richiesta tra tutti, né a scegliere il debitore più solvibile. In altri termini, la solidarietà rafforza in modo evidente la posizione del creditore, il quale beneficia di una garanzia patrimoniale più ampia e più agevole da far valere.
Il debitore che riceve la richiesta di pagamento, di regola, non può sottrarsi all’adempimento invocando il fatto che esistano altri coobbligati. Questa possibilità può sussistere solo nei casi in cui la legge o il titolo riconoscano il beneficium excussionis, come avviene in alcune ipotesi specifiche previste dal codice civile. In mancanza di tale beneficio, il creditore resta libero di concentrare la propria pretesa su uno solo dei debitori.
Una volta eseguito il pagamento integrale, l’obbligazione si estingue anche nei confronti degli altri coobbligati. L’effetto liberatorio opera quindi per l’intero rapporto verso il creditore, ma non elimina il problema della distribuzione interna del sacrificio economico sostenuto da chi ha pagato. Ed è proprio qui che entra in gioco il regresso.
Quanto alle eccezioni opponibili, il debitore convenuto dal creditore può far valere le eccezioni comuni, cioè quelle che incidono sull’intero rapporto obbligatorio, come la nullità, l’estinzione o l’inesigibilità del debito. Non può invece opporre le eccezioni personali riferibili ad altri condebitori, perché queste riguardano rapporti individuali e non il vincolo solidale nella sua interezza.
I rapporti interni tra coobbligati.
Se si guarda ai rapporti interni, la prospettiva cambia sensibilmente. L’articolo 1298 del codice civile muove dal principio per cui il debito, tra i coobbligati, si divide in parti uguali, salvo che risulti diversamente dal titolo, dalla legge o dalla concreta causa dell’obbligazione. La solidarietà, quindi, non significa necessariamente che il peso finale del debito gravi in egual misura su tutti, ma introduce soltanto un meccanismo di protezione del creditore sul piano esterno.
Questo significa che il debitore che abbia pagato per intero non sopporta automaticamente, in via definitiva, l’intero esborso. Al contrario, egli ha diritto a ottenere dagli altri la quota di loro spettanza, sempre che non ricorra un’ipotesi in cui il debito sia stato contratto nell’interesse esclusivo di uno soltanto. In una simile evenienza, infatti, il criterio della ripartizione interna viene meno, perché l’obbligazione, pur formalmente solidale, grava sostanzialmente solo su uno dei soggetti coinvolti.
Un esempio classico è quello del fideiussore. Sebbene il fideiussore possa essere obbligato in solido verso il creditore, il pagamento eseguito da lui avviene nell’interesse del debitore principale. Per questo motivo, il fideiussore che abbia adempiuto non esercita il regresso verso generici coobbligati, ma si rivolge al debitore garantito, sul quale ricade il peso sostanziale del debito.
Il regresso del debitore che ha pagato.
L’articolo 1299 del codice civile attribuisce al condebitore che ha pagato l’intero il diritto di agire in regresso contro gli altri per recuperare ciò che ha versato oltre la propria quota. In termini semplici, il pagamento verso il creditore chiude il rapporto esterno, ma apre, o meglio rende attuale, il diritto di riequilibrare i rapporti interni tra i soggetti obbligati in solido.
Si pensi al caso di quattro debitori solidali obbligati in parti uguali per un debito di 100. Se uno solo di essi paga l’intera somma, non resta definitivamente gravato di tutto il debito, ma può chiedere a ciascuno degli altri tre il rimborso della rispettiva quota di 25. Il regresso svolge dunque una funzione di riequilibrio, perché impedisce che il sacrificio economico cada in modo definitivo su un solo soggetto, salvo che ciò corrisponda alla struttura sostanziale del rapporto.
La giurisprudenza ha inoltre chiarito che il diritto di regresso può essere esercitato anche quando il pagamento sia avvenuto senza una preventiva escussione degli altri condebitori. Ciò conferma che il regresso non presuppone un previo coinvolgimento di tutti i debitori da parte del creditore, ma nasce dal fatto oggettivo dell’avvenuto pagamento dell’intero da parte di uno solo di essi.
L’insolvenza di uno o più coobbligati.
Un’ultima questione di particolare rilievo riguarda l’ipotesi in cui uno o più coobbligati risultino insolventi. In questo caso, la perdita non resta interamente a carico del debitore che ha pagato, ma viene ripartita proporzionalmente tra gli altri condebitori solventi, secondo quanto previsto dall’articolo 1299 del codice civile.
La regola risponde a un’esigenza di equità. Se così non fosse, il debitore diligente che ha adempiuto per tutti subirebbe non solo l’onere di anticipare l’intera prestazione al creditore, ma anche il rischio integrale dell’insolvenza altrui. Il legislatore, invece, distribuisce tale rischio tra gli altri coobbligati solventi, mantenendo coerente la logica solidaristica del rapporto anche nella fase successiva al pagamento.
In definitiva, l’azione di regresso rappresenta il naturale contrappeso della solidarietà passiva. Se, da un lato, quest’ultima attribuisce al creditore il vantaggio di poter pretendere l’intero da uno solo dei debitori, dall’altro il regresso assicura che, nei rapporti interni, il peso del debito venga ricondotto entro limiti proporzionati alla quota di ciascuno o, comunque, alla reale distribuzione degli interessi sottesi all’obbligazione.
