Premessa.

Il diritto tributario rappresenta uno dei settori più rilevanti dell’ordinamento giuridico, poiché disciplina le modalità attraverso le quali lo Stato e gli altri enti pubblici acquisiscono le risorse economiche necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

L’esistenza stessa della collettività organizzata presuppone infatti la disponibilità di mezzi finanziari destinati al funzionamento della pubblica amministrazione, all’erogazione dei servizi pubblici, alla realizzazione delle infrastrutture, all’amministrazione della giustizia e, più in generale, all’attuazione dei principi di solidarietà economica e sociale sanciti dalla Costituzione.

In tale prospettiva, il diritto tributario può essere definito come il complesso delle norme e dei principi che disciplinano il potere impositivo dello Stato e degli enti pubblici, regolando l’istituzione, l’applicazione e la riscossione dei tributi, nonché i rapporti intercorrenti tra amministrazione finanziaria e contribuente.

Nonostante la materia tributaria sia spesso percepita come particolarmente tecnica e specialistica, essa si fonda su alcune categorie concettuali essenziali la cui conoscenza costituisce il presupposto indispensabile per comprendere il funzionamento dell’intero sistema fiscale. Tra queste assumono particolare rilievo le nozioni di tributo, imposta, tassa e contributo, nonché le principali classificazioni delle diverse forme di imposizione.

 

La nozione di tributo e la prestazione patrimoniale imposta.

La categoria fondamentale attorno alla quale si sviluppa l’intero sistema fiscale è quella del tributo.

Pur in assenza di una definizione legislativa generale, la dottrina e la giurisprudenza hanno individuato gli elementi essenziali che consentono di identificare tale figura. Il tributo può essere definito come una prestazione patrimoniale imposta, avente carattere obbligatorio, prevista dalla legge e finalizzata al finanziamento della spesa pubblica.

La definizione mette in evidenza alcune caratteristiche fondamentali.

Anzitutto, il tributo consiste in una prestazione patrimoniale, poiché determina un sacrificio economico a carico del soggetto obbligato. Tale sacrificio si traduce normalmente nel versamento di una somma di denaro.

In secondo luogo, si tratta di una prestazione imposta. L’obbligo tributario non nasce infatti da una libera scelta del contribuente, né da un rapporto negoziale, ma dall’esercizio del potere autoritativo attribuito dall’ordinamento agli enti impositori.

Tale principio trova il proprio fondamento nell’articolo 23 della Costituzione, secondo cui nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge. La disposizione esprime il cosiddetto principio di riserva di legge in materia tributaria, che rappresenta una delle più importanti garanzie riconosciute ai contribuenti e costituisce un presidio essenziale contro possibili arbitri dell’autorità amministrativa.

L’obbligazione tributaria sorge quando si verifica un determinato fatto economicamente rilevante individuato dal legislatore quale presupposto del tributo. La percezione di un reddito, il possesso di un immobile, il trasferimento di un bene o la stipula di un contratto costituiscono esempi di fatti ai quali l’ordinamento collega l’insorgenza di un obbligo fiscale.

 

Imposte, tasse e contributi: le principali categorie di tributi.

All’interno del genus dei tributi, la tradizionale classificazione distingue tra imposte, tasse e contributi.

Si tratta di una distinzione che non presenta un valore esclusivamente teorico, ma consente di comprendere la diversa funzione economica e giuridica delle varie forme di prelievo previste dall’ordinamento.

L’imposta.

L’imposta rappresenta la forma più importante e diffusa di tributo.

Essa consiste in un prelievo coattivo effettuato in ragione della manifestazione di una determinata capacità economica del contribuente, senza che vi sia una specifica controprestazione direttamente riferibile al soggetto passivo.

In altri termini, il contribuente è tenuto al pagamento dell’imposta non perché riceve uno specifico servizio pubblico, bensì perché manifesta una situazione di ricchezza che giustifica la partecipazione alle spese della collettività.

L’IRPEF, l’IRES, l’IMU, l’imposta di registro e l’imposta sulle successioni e donazioni costituiscono esempi tipici di imposte.

La caratteristica essenziale dell’imposta è dunque l’assenza di un rapporto sinallagmatico tra il pagamento effettuato dal contribuente e una determinata attività svolta dall’ente pubblico. Le somme riscosse confluiscono infatti nella fiscalità generale e sono destinate al finanziamento dell’intera spesa pubblica.

La tassa.

Diversa è la struttura della tassa.

La tassa è il tributo dovuto in relazione alla fruizione, effettiva o potenziale, di uno specifico servizio pubblico o all’esercizio di una particolare attività amministrativa richiesta dal cittadino.

A differenza dell’imposta, nella tassa è ravvisabile un collegamento tra il pagamento effettuato dal soggetto e una determinata attività posta in essere dalla pubblica amministrazione.

Tale collegamento non deve tuttavia essere interpretato come un rapporto contrattuale in senso proprio. Anche la tassa mantiene infatti natura pubblicistica e carattere obbligatorio, differenziandosi dal corrispettivo privatistico che trova invece fondamento nell’autonomia negoziale delle parti.

Costituiscono esempi tradizionali di tassa i tributi richiesti per il rilascio di determinati provvedimenti amministrativi o per l’accesso a specifici servizi pubblici.

I contributi.

Una posizione intermedia è occupata dai contributi.

Tradizionalmente, si qualificano come contributi quelle prestazioni patrimoniali richieste a soggetti che traggono un particolare vantaggio da un’opera o da un’attività pubblica.

Secondo parte della dottrina, i contributi costituirebbero una categoria autonoma rispetto alle imposte e alle tasse; secondo altri autori, essi rappresenterebbero invece una particolare sottospecie delle tasse.

Tra gli esempi più frequentemente richiamati figurano i contributi previdenziali e talune forme di contribuzione collegate alla realizzazione di opere pubbliche suscettibili di arrecare un beneficio specifico a determinati soggetti.

Al di là delle diverse ricostruzioni teoriche, la distinzione tra imposte, tasse e contributi continua a svolgere una funzione sistematica fondamentale per comprendere la struttura dell’ordinamento tributario.

 

Le classificazioni delle imposte.

Le imposte possono essere ulteriormente classificate secondo differenti criteri.

Una prima e fondamentale distinzione è quella tra imposte dirette e imposte indirette.

Le imposte dirette colpiscono manifestazioni immediate della capacità contributiva, quali il reddito e il patrimonio. Rientrano in questa categoria l’IRPEF, che grava sui redditi delle persone fisiche, l’IRES, applicabile ai redditi delle società e degli enti, e l’IMU, che colpisce il possesso di determinati beni immobili.

Le imposte indirette, invece, incidono sulla circolazione e sul trasferimento della ricchezza. Esse colpiscono operazioni economiche specifiche, quali gli acquisti di beni, le prestazioni di servizi o i trasferimenti patrimoniali.

Particolare rilevanza assumono, sotto questo profilo, l’IVA, l’imposta di registro, le imposte ipotecarie e catastali e l’imposta sulle successioni e donazioni.

Una seconda classificazione riguarda le modalità di determinazione dell’imposta.

Si distinguono, in primo luogo, le imposte fisse, caratterizzate dall’applicazione di un importo predeterminato indipendentemente dal valore dell’operazione o della ricchezza tassata.

Vi sono poi le imposte proporzionali, nelle quali l’ammontare dovuto è determinato mediante l’applicazione di una medesima aliquota a una base imponibile variabile. All’aumentare della base imponibile aumenta l’importo dell’imposta, ma resta invariata la percentuale applicata.

Particolare importanza rivestono infine le imposte progressive, nelle quali l’aliquota aumenta al crescere della ricchezza assoggettata a tassazione.

La progressività costituisce uno degli strumenti attraverso cui trova attuazione il principio costituzionale di capacità contributiva e si realizza una distribuzione del carico fiscale coerente con la diversa situazione economica dei contribuenti.

L’esempio più significativo è rappresentato dall’IRPEF, la cui struttura è articolata secondo scaglioni di reddito ai quali corrispondono differenti aliquote.

 

I principi costituzionali dell’imposizione tributaria.

Le categorie sopra richiamate non possono essere comprese pienamente senza considerare i principi costituzionali che governano il sistema tributario.

Accanto alla già ricordata riserva di legge prevista dall’articolo 23 della Costituzione, assume un ruolo centrale l’articolo 53 della Costituzione.

La disposizione stabilisce che tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva e che il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

Il principio di capacità contributiva rappresenta il fondamento stesso della legittimità del prelievo fiscale. Esso impone che l’imposizione trovi giustificazione nell’esistenza di una manifestazione di ricchezza economicamente apprezzabile e che il sacrificio richiesto al contribuente sia proporzionato alla sua effettiva situazione economica.

Il principio di progressività, invece, mira a realizzare una distribuzione equa del carico fiscale, prevedendo che l’incidenza dell’imposizione aumenti al crescere della capacità economica del soggetto.

Tali principi costituiscono il parametro fondamentale attraverso cui devono essere interpretate e applicate le norme tributarie, nonché il criterio di valutazione della legittimità delle scelte operate dal legislatore fiscale.

 

Le ricadute operative per il Notaio.

Le nozioni fondamentali del diritto tributario assumono particolare rilevanza nell’attività notarile.

Il Notaio, infatti, è costantemente chiamato a confrontarsi con disposizioni di natura fiscale nell’ambito della predisposizione, della stipula e della registrazione degli atti.

Particolare importanza rivestono, in tale contesto, le imposte indirette, che accompagnano gran parte dell’attività notarile. Si pensi all’imposta di registro, alle imposte ipotecarie e catastali, nonché all’imposta sulle successioni e donazioni, la cui applicazione richiede una costante attività interpretativa e di aggiornamento professionale.

Accanto a tali profili, merita di essere richiamata la peculiare posizione che il Notaio assume nell’ambito del rapporto tributario.

In numerose fattispecie, infatti, il professionista non svolge esclusivamente una funzione di certificazione e controllo di legalità dell’atto, ma assume specifici obblighi nei confronti dell’Amministrazione finanziaria. In particolare, l’ordinamento prevede ipotesi nelle quali il Notaio opera quale responsabile d’imposta, partecipando al rapporto tributario in relazione a fatti e situazioni riferibili ai contribuenti ed assumendo – nei limiti dell’imposta principale – responsabilità solidale con le parti: al tema della cosiddetta responsabilità tributaria del Notaio è stato dedicato un apposito contributo presente sul sito, a cui si rinvia.