Nozione. 

Il contratto a favore di terzo si ha quando uno dei contraenti che viene detto promittente, si obbliga in confronto dell’altro contraente, che viene detto stipulante, ad eseguire una prestazione in favore di un terzo, il quale, a sua volta, deve rendere la dichiarazione di volerne profittare.

Il promittente viene chiamato così in quanto è colui che effettua la prestazione al terzo (e che quindi promette, cioè si obbliga, nei suoi confronti).

Salvo patto contrario, il terzo acquista il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione. Questa però può essere revocata o modificata dallo stipulante fino a che il terzo non abbia dichiarato di volerne profittare. In caso di revoca del contratto o di rifiuto del terzo di profittarne, la prestazione rimane a beneficio dello stipulante, salvo che diversamente risulti dalla volontà delle parti o dalla natura del contratto.

Tipi particolari di contratti a favore di terzo.

Nel codice oltre alla figura generale del contratto a favore di terzo, disciplinata dall’articolo 1411 codice civile, sono previste alcune figure particolari.

Innanzitutto, l’articolo 1920 codice civile prevede l’assicurazione a favore del terzo.

L’articolo 1689 codice civile, invece, prevede il contratto di trasporto a favore del terzo, la cui disciplina diverge da quella ordinaria nel punto in cui è previsto che il mittente possa anche revocare il diritto prima dell’arrivo a destinazione (è il cosiddetto diritto di contrordine).

Dopodiché abbiamo l’ipotesi di cui all’articolo 1875 codice civile, il quale prevede la rendita vitalizia a favore del terzo.

Vi sono poi anche altre ipotesi ricondotte dalla dottrina e dalla giurisprudenza nell’area del contratto a favore di terzo, anche se non sono qualificate espressamente in tal modo dalla legge. Tra queste si annoverano le modificazioni del rapporto obbligatorio dal lato soggettivo passivo come l’accollo ex articolo 1273 codice civile e l’espromissione ex articolo 1272 codice civile, i cui effetti favorevoli vengono sempre deviati in favore di un soggetto terzo estraneo al rapporto obbligatorio originario.

Concluso il contratto, occorre distinguere la titolarità del diritto, che appartiene al terzo, dalla titolarità del rapporto contrattuale, che fa capo ai contraenti. Ciò significa che le eventuali azioni contrattuali (di invalidità, di inadempimento, ecc.) dovranno essere intentate nei confronti dello stipulante o del promittente ma non contro il terzo. Né il terzo potrà proporre le azioni contrattuali contro lo stipulante e il promittente, ad eccezione dell’azione di adempimento.


La causa.

Per quanto riguarda la natura giuridica del contratto a favore di terzo alcuni autori sostengono che questo sarebbe un contratto tipico, con una causa costante, tipica, che sarebbe quella di attribuire al terzo il diritto. Ad esempio, nella vendita a favore di terzo la causa non sarebbe data dallo scambio di cosa contro prezzo, ma dallo scambio tra prezzo e attribuzione al terzo.

La dottrina prevalente, però, sostiene che il contratto a favore di terzo non sarebbe un contratto tipico bensì un contratto ordinario munito di una clausola accessoria che fa deviare gli effetti tipici di quel contratto verso il terzo. Pertanto, avremmo un normale contratto di vendita, locazione, mutuo, ecc…, la cui particolarità sarebbe data dal fatto che una delle prestazioni viene diretta non verso il contraente ma verso il terzo. La tesi è avvalorata dalla posizione dell’istituto del codice.

Accanto alla causa del singolo contratto, che è tipica e interna, è individuabile poi una causa del rapporto tra stipulante e terzo, che è esterna all’accordo tra stipulante e promittente. A volte sarà una causa donandi, ma altre volte potremo avere una causa solvendi.

Anche la disciplina, ovviamente, sarà quella del contratto tipico posto in essere combinata con quella del contratto a favore di terzo.

 

Oggetto.

Con riguardo all’oggetto, il contratto a favore di terzo non è un contratto tipico ma un modo di formazione del contratto.

Esso può avere ad oggetto qualsiasi tipo di contratto, anche atipico, e qualsiasi prestazione; possiamo avere vendite, transazioni, locazioni a favore di terzo ecc…

La clausola a favore del terzo può inoltre riguardare tutto il contratto o solo una parte di esso. Può conciliarsi inoltre non solo con i contratti tipici e atipici ma anche con i vari modi di formazione del contratto; può aversi cioè un preliminare a favore di terzo, un’opzione, ecc…

È discusso, invece, se possa applicarsi ai contratti gratuiti, anche se in dottrina e nella prassi notarile in alcuni casi è ammissibile.

 

Il contratto a favore di terzo e la sua applicabilità ai contratti con effetti reali.

Si discute se il contratto a favore di terzo possa avere ad oggetto un contratto ad effetti reali, come la vendita, quando l’effetto per il terzo sia costituito dall’acquisto del diritto di proprietà; il dubbio, infatti, può porsi a causa delle maggiori garanzie di cui è circondato l’acquisto di un bene immobile rispetto ai crediti e a causa delle difficoltà cui si va incontro con la trascrizione.

Possiamo individuare almeno quattro tesi diverse. Tutte, per un motivo o per un altro, non sono soddisfacenti, perché le posizioni in senso positivo sono perfettamente sostenibili in linea teorica ma sul piano pratico sono quasi impossibili da attuare per le difficoltà cui si va incontro in punto di trascrizione, revoca o rifiuto; mentre le tesi negative, all’opposto, seppure più aderenti alla realtà e più pratiche da attuare, sono poco giustificabili dal punto di vista teorico:

  1. a) La tesi negativa sostenuta da De Nova, Bianca, Majello e Biondi e si basa su diversi argomenti:

1) anzitutto si è detto che l’acquisto della proprietà non è mai un vantaggio puro e semplice perché esistono per l’acquirente anche degli svantaggi, come gli oneri fiscali e di manutenzione (specie nel caso in cui l’immobile sia di interesse storico o artistico); il che rende impossibile trasferire la proprietà di un bene ad un terzo contro la sua volontà;

2) deporrebbe poi a favore di questa tesi il termine prestazione contenuto nell’articolo 1411 comma 3 codice civile e l’uso del termine promittente riferito a colui che effettua la prestazione a favore del terzo;

3) l’ acquisto dei diritti reali esige sempre il consenso, come pare di dedurre dall’articolo 1376 codice civile, il quale dice espressamente che i diritti reali si acquistano “con il consenso delle parti legittimamente manifestato” (è il cosiddetto principio del consenso traslativo). L’articolo viene insomma interpretato come se ponesse il principio generale per cui non si può acquistare un diritto reale se non si è manifestata la propria volontà in tal senso;

4) qualcuno ha inoltre osservato che l’effetto reale mal si concilia con la facoltà di rifiuto del terzo, il quale, una volta che il bene gli è stato trasferito avrebbe senz’altro difficoltà a dismettere il bene; più che di un rifiuto, infatti, si tratterebbe di un nuovo ritrasferimento allo stipulante;

5) secondo Carresi, poi, l’inammissibilità di contratti a favore di terzo con effetti reali discende non dai motivi suesposti, bensì dal fatto che il diritto trasferito deve essere nuovo, cioè deve sorgere per la prima volta in capo al terzo.

  1. b) La tesi positiva, attualmente prevalente, sostenuta da Messineo, Mirabelli, Moscarini e Capozzi, la quale fa leva sui seguenti argomenti:

1) quanto all’argomento che fa leva sui possibili svantaggi che possono derivare da un contratto a favore di terzo si è detto che, anche se l’affermazione in linea teorica è esatta, in pratica difficilmente possono configurarsi esclusivamente svantaggi; quand’anche gli oneri fiscali o di manutenzione fossero troppo elevati, infatti, è sempre possibile rivendere il bene; in linea di massima, cioè, può dirsi che l’acquisto dei beni immobili ha effetti per la maggior parte vantaggiosi.

2) quanto al termine prestazione, anche se tecnicamente esso andrebbe riferito solo ai contratti ad effetti obbligatori, la dottrina e la giurisprudenza lo intendono senza ombra di dubbio, in senso ampio, con riferimento al trasferimento dei diritti reali in generale; il legislatore, infatti, usa l’espressione prestazione con riferimento senza dubbio anche ai contratti ad effetti reali (basti pensare che la vendita è il tipo contratto a “prestazioni” corrispettive).

3) quanto all’argomento basato sull’articolo 1376 codice civile, si è detto che esso pone un principio generale, suscettibile come tale di eccezioni; inoltre si è evidenziato che il nostro ordinamento conosce alcune ipotesi di acquisto della proprietà immobiliare senza consenso, in cui però è fatta salva la possibilità di rifiuto da parte dell’acquirente (il legato ad esempio si acquista senza accettazione, ma è poi possibile rifiutarlo; la donazione obnuzionale si acquista con le nozze, senza bisogno di accettazione);

4) infine, nessun dato testuale né teorico supporta la tesi secondo cui il diritto dovrebbe essere nuovo.

  1. c) La tesi intermedia, sostenuta da dottrina minoritaria la quale asserisce che il contratto a favore di terzo con effetto reale sarebbe possibile solo quando l’effetto, quale che esso sia, sia privo di qualsiasi onere o svantaggio per il titolare, come accade nella servitù. Tra i sostenitori della tesi intermedia c’è poi chi ha ritenuto che il contratto a favore di terzo ad effetti reali sarebbe ammissibile sempre, però necessiterebbe dell’accettazione del terzo per la produzione degli effetti, deviando così dalla regola generale. Questa tesi, che sembra avere poco senso perché non ha alcun aggancio normativo, trova in realtà conferma nell’opinione espressa da altri autori. Ad esempio, anche Maiorca sostiene che nessun onere, neanche di tipo accessorio, può derivare per il terzo, ma solo prima della sua accettazione espressa (implicitamente sostenendo che gli oneri possano derivare dopo). E consentirebbe di contemperare equamente le opposte esigenze dello stipulante e del terzo.

Trascrizione e pubblicità.

Infine, ci sarebbe da risolvere il problema della trascrizione. Dal punto di vista pratico si osserva che chiunque può sottoscrivere e presentare la nota in conservatoria, quindi sia le parti che il terzo. Dalla norma sulla trascrizione dei legati, ovvero l’articolo 2648 codice civile, si ricava che può trascriversi il legato presentando un estratto del testamento, quindi senza presentare l’atto di adesione del legatario e la stessa cosa varrà per l’acquisto del terzo, che potrà essere trascritto presentando il contratto, anche se non risulti l’accettazione dello stipulante.

Ci si domanda inoltre se debba trascriversi anche l’adesione del terzo, onde evitare che dopo la sua adesione possa essere revocato il contratto da parte dello stipulante e trascritta la revoca. La teoria negativa sostiene che tale trascrizione non è necessaria; la legge infatti non l’ha prevista dal momento che l’atto di adesione rende irrevocabile l’atto e la revoca sarebbe quindi inoperante; l’eventuale trascrizione, quindi sarebbe inefficace.

Tuttavia, la tesi positiva sostiene che per una maggior tutela del terzo e per rendere inoperante sia l’eventuale rifiuto del terzo, sia la revoca, e risolvere eventuali conflitti con terzi, sarebbe necessario trascrivere l’adesione annotandola a margine della nota, applicando analogicamente l’articolo 2668 codice civile, il quale prevede l’annotazione a margine della nota di trascrizione, della mancata condizione risolutiva.