In ambito successorio, con riferimento al disposto dell’articolo 457 cc, dobbiamo distinguere due tipi di successioni: la successione testamentaria e la successione legittima; le due risultano complementari e non alternative.
La successione testamentaria
La successione testamentaria si identifica con l’espressione della volontà di colui che dispone del suo patrimonio per il tempo in cui avrà cessato di vivere, ciò avviene mediante la redazione di un testamento nelle varie forme previste dalla legge.
La possibilità di disporre liberamente dei propri beni tramite testamento non è assoluta, infatti, vi sono dei limiti ed in particolare il medesimo articolo 457 cc introduce la figura dei legittimari, soggetti ai quali si riconoscono il diritto ad una quota minima sul patrimonio del defunto: questi sono privilegiati e tutelati dall’ordinamento; godono di uno status peculiare in quanto portatori di alcuni diritti che pongono dei limiti alla volontà testamentaria.
La loro presenza fa sì che si possa parlare di una successione “necessaria”: tale forma non si aggiunge a quella testamentaria e quella legittima, ma si aggiunge e completa la prima che subisce una compressione in favore di soggetti a cui deve necessariamente essere attribuita una quota di eredità.
Chi sono questi soggetti?
Chi sono i legittimari e cosa si intende per quota di legittima
La norma di riferimento è l’articolo 536 del cc che identifica i legittimari con il coniuge o l’unito civilmente, i figli e i genitori del soggetto che fa testamento.
Lo stesso codice prevede una serie di quote riservate a questi soggetti che devono essere rispettate nella redazione del testamento stesso, tale quota è detta anche quota di legittima o quota di riversa.
Le quote legittime spettanti ai legittimari sono determinate dagli articoli 537 e ss. del cc, che disciplinano le medesime in base al concorso o meno nella successione delle tre categorie di legittimari.
Più precisamente, I primi di cui si occupa la legge sono i figli in concorso o meno con il coniuge:
– in mancanza del coniuge:
…il figlio unico ha diritto alla metà del patrimonio ereditario (art. 537 cc);
… due o più figli hanno diritto ai due terzi del patrimonio ereditario2 da dividersi in parti uguali (art. 537, secondo comma, cc);
– in presenza del coniuge:
…il figlio unico ha diritto ad un terzo del patrimonio ereditario (art. 542, primo comma, cc)
…due o più figli hanno diritto alla metà del patrimonio ereditario, da dividersi tra loro in parti uguali in presenza del coniuge (art. 542, secondo comma, cc).
Con figli si intende sia i figli naturali che figli legittimi, sono, invece, esclusi se adottati quando già maggiori di età, poiché sorge il vincolo di parentela con gli adottanti solo per coloro che sono stati adottati in età minore. (art. 74 cc)
Al coniuge, invece, a seconda del concorso o meno in successione con i figli:
– in mancanza di figli ha diritto alla metà del patrimonio ereditario (art. 540, primo comma, cc)
– in presenza di un figlio ha diritto ad un terzo del patrimonio ereditario (art. 542, primo comma, cc)
– in presenza di due o più figli ha diritto ad un quarto del patrimonio ereditario (art. 542, secondo comma, cc).
L’articolo 540, secondo comma, cc prevede un particolare diritto del coniuge valido sia in concorso o meno con altri legittimari, ovvero il cd. diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso degli arredi in essa compresi e di proprietà del defunto.
Tale diritto grava sulla quota disponibile e, quindi, si somma con la quota di legittima spettante al coniuge. Nel caso in cui, però, quest’ultima non sia sufficiente a ricoprire il valore del diritto stesso il valore restante grava sulla quota legittima dello stesso coniuge superstite, ancora, se non fosse sufficiente, sulla legittima spettante ai figli.
L’ultima categoria di legittimari è quella degli ascendenti, i quali sono legittimari solo in via sussidiaria, infatti, a loro spetta la legittima solo se il defunto non lascia figli., essi concorrono al massimo solo con il coniuge:
– in mancanza del coniuge hanno diritto ad un terzo del patrimonio ereditario (art. 538, primo comma, cc);
– in presenza del coniuge hanno diritto ad un quarto del patrimonio ereditario (art. 544, primo comma, cc).
I cd. ascendenti comprendono anche i genitori naturali e adottivi. Ai sensi del codice civile la quota ad essi riservata si divide in linea materna e paterna di pari grado, ma se gli ascendenti sono di grado diverso, l’intera quota spetta all’ascendente più vicino.
In quest’ultimo caso può essere utile un esempio: nel caso in cui Tizio muoia celibe e senza figli, la madre Sempronia vivente, il padre Sempronio premorto e i nonni paterni viventi; i nonni paterni succederanno in concorso con la madre Sempronia?
No, in quanto la quota di legittima di un terzo andrà interamente alla sola madre vivente, che eredita la quota del marito Sempronio, morto prima del figlio disponente.
In ogni caso, un testamento che non rispetta la quota di legittima è ugualmente valido ed efficace; viene, però, definito claudicante, in quanto i legittimari pretermessi possono impugnare il testamento mediante il rimedio previsto dall’articolo 564 cc, la cd. azione di riduzione.
La lesione della quota di legittima può consistere non solo nella totale esclusione del legittimario dalla successione, come nel caso in cui Tizio, padre di tre figli, nomina, nel suo testamento come unico erede uno dei tre, senza menzionare e lasciare nulla agli altri, ma anche nel caso in cui Tizio assegni dei beni di valore inferiore alla quota spettante a ciascuno dei tre figli lasciando quella parte destinata al figlio legittimario a terzi.
L’azione in esame si attiva contro i beneficiari di disposizioni testamentarie lesive dei diritti riservati dalla legge alle categorie sopraesposte: il procedimento prevede la riduzione proporzionale delle quote degli eredi testamentari e dei legatari; più precisamente, al fine di verificare se vi è stata effettivamente una lesione è necessario la riunione fittizia dei beni del defunto. Il calcolo si basa sulla somma di valori dei beni rinvenuti al momento di apertura della successione, da questi si detraggono i debiti ereditari, infine, si somma al valore ottenuto quello delle eventuali donazioni dirette e indirette fatte in vita dal defunto. L’asse ereditario così definito e stimato è diviso tra porzione disponibile e porzione destinata ai legittimari, costituendo le quote legittime.
Qualora la riduzione delle sole disposizioni testamentarie sia insufficiente per integrare i diritti spettanti ai legittimari (le quote corrispondenti alla legittima), potranno essere ridotte anche le donazioni effettuate in vita dal testatore.
Quid iuris nel caso in cui vi sia istituzione nella quota di legittima, al legittimario si possono attribuire pesi o condizioni?
Se redigo un testamento in cui si istituisce erede un legittimario devo considerare due possibilità:
– istituzione di erede universale o istituzione nella quota astratta con altri eredi;
– istituzione nella quota di legittima, in questo caso ci si riferisce alla successione necessaria e si attribuisce al soggetto una quota del valore pari a quello previsto dalla legge, per evitare che il testamento possa essere impugnato nei modi sopra descritti.
L’articolo 549 cc prevede un divieto ed ulteriore limite alla disponibilità del testatore, quest’articolo si applica alla quota dei legittimari istituiti eredi: secondo il dettato non è possibile appesantire la quota di legittima con ‘pesi o condizioni’, se non con riferimento a determinati casi previsti dagli articoli 733 e ss. del cc, con riferimento alla divisione del testatore.
Nell’interpretare la norma si è detto che l’articolo 549 cc colpisce con la nullità soltanto gli oneri e le condizioni, mentre eventuali legati, ovvero i lasciti di beni determinati, non sono direttamente nulli ma rimangono esposti all’azione di riduzione.
Dobbiamo distinguere però due casi:
1) il caso in cui vi sia un erede universale del patrimonio e questo sia l’unico legittimario.
In questo caso si deve distinguere tra porzione indisponibile e porzione disponibile: per la parte indisponibile non si possono apporre condizioni, previste dagli articoli 633 e ss. cc queste sono nulle per l’articolo 549 cc; ma nel caso che gravino sulla parte disponibile sono valide.
Un esempio di simile disposizione è: ‘Istituisco erede universale mio figlio Caio, sotto la condizione sospensiva che si laurei in giurisprudenza entro il… dall’apertura della successione precisandosi che detta condizione opererà nei limiti della porzione disponibile.’
Quindi, all’apertura della successione se non è laureato la quota di legittima la ottiene comunque ma non otterrà la disponibile.
L’onere, invece, previsto dall’articolo 647 cc, è diverso, ad esempio: io ho un figlio, Caio, e due immobili che valgono uno 70 e l’altro 30 che attribuisco entrambi a lui. Lo onero, quindi lo obbligo se vuole ottenere tale bene, però, a ristrutturare la casa che vale 30. Caio fa stimare che la ristrutturazione gli costerà 60; essendo a conoscenza della quota a lui riservata dalla legge, ovvero 50 su 100 in quanto figlio e unico legittimario, l’onere in esame non si può apporre completamente, perché seppur l’onere stesso possa essere adempiuto su volontà di qualunque interessato, il soggetto sarà obbligato solo per 50, per la restante parte di 10 no in quanto lede la sua quota di legittima.
Infine, se sono in presenza di legati, sempre con riferimento all’esempio di prima: se io lego alla mia amica Sempronia l’immobile che vale 70, il legittimario è leso dal testamento perché prende solo l’immobile di valore 30 e la sua quota di legittima è 50. In questo caso, però, il legato non sarà nullo ma sarà soggetto all’azione di riduzione, che dovrà attivare lo stesso Caio, in quanto legittimario.
Dopo l’esperimento dell’azione di riduzione il legittimario otterrà parte della proprietà dell’immobile lasciato a Sempronia, ovvero 20 dell’immobile che vale 70, quindi i 2/7 dell’immobile andranno all’erede e il resto al legatario;
2) il caso in cui vi sia un erede legittimario istituito nella quota di legittima, nel caso in cui si ponga a carico di questo soggetto un onere, si cade subito nel divieto dell’art. 549 cc, in quanto non posso appesantire la sua quota. Così anche nel caso della condizione, visto che non c’è porzione disponibile a lui attribuita.
Quid iuris con riferimento ai legati?
La dottrina maggioritaria dice che il ragionamento dell’art. 549 cc, in questo caso, si estende anche ai legati. Quindi, si dice che quella che generalmente è una disposizione aggredibile solo con l’azione di riduzione, per tabulas l’art. 549 cc coinvolge anche i legati anche se non sono veri pesi o condizioni. In conclusione anche nel caso di un legato a carico dell’erede istituito nella quota di legittima vi sarà nullità ai sensi dell’art. 549 cc.
