Il legato nel sistema successorio: cenni introduttivi.
Nel sistema delineato dal Codice civile, il legato costituisce una disposizione testamentaria a titolo particolare mediante la quale il testatore attribuisce a un determinato soggetto un diritto patrimoniale senza farlo subentrare nell’universalità o in una quota dei rapporti facenti capo al de cuius, come invece accade per l’erede. Esso si caratterizza, pertanto, per l’acquisto ipso iure in capo al legatario, ai sensi dell’articolo 649 del Codice civile, salva la facoltà di rinuncia, nonché per la tendenziale determinatezza dell’attribuzione, che può avere ad oggetto diritti reali, diritti di credito o anche situazioni giuridiche complesse.
Sotto il profilo classificatorio, si distingue tra legati tipici — espressamente disciplinati dal Codice civile (quali, tra gli altri, il legato di cosa altrui, di cosa generica, di credito, di liberazione da debito) — e legati atipici, frutto dell’autonomia testamentaria e riconducibili alle categorie generali mediante un’operazione interpretativa volta a individuare la concreta volontà del testatore.
È proprio in questo contesto che assume particolare rilievo il legato di somma di denaro, figura apparentemente semplice ma, in realtà, tra le più problematiche sul piano esegetico.
Il problema qualificatorio del legato di somma di denaro.
Il legato di somma di denaro rappresenta una delle ipotesi più frequenti nella prassi testamentaria; tuttavia, esso non costituisce un legato tipico tipizzato dal legislatore. Ne discende che, ai fini della sua disciplina, occorre procedere a una qualificazione giuridica attraverso la sussunzione della volontà testamentaria in una delle fattispecie tipiche previste dal Codice civile.
Tale operazione interpretativa non ha rilievo meramente teorico, ma incide in modo decisivo sugli effetti del legato, in particolare con riferimento alla sua efficacia, all’individuazione del soggetto obbligato e, soprattutto, alle conseguenze derivanti dall’eventuale mancanza all’interno del patrimonio del testatore, al momento dell’apertura della successione, della somma oggetto della disposizione.
In questa prospettiva, è possibile distinguere sei principali ipotesi ricostruttive, elaborate dalla dottrina e dalla prassi notarile.
Legato di somma di denaro senza ulteriori precisazioni.
La prima ipotesi è quella del legato di una somma di denaro formulato in termini generici, ad esempio: “Lego a Tizio la somma di euro 10.000”.
Secondo l’opinione prevalente, tale disposizione deve essere qualificata come legato di cosa generica ai sensi dell’articolo 653 del Codice civile. In questa figura, l’oggetto del legato non è individuato in uno specifico bene, ma in un genus, con la conseguenza che l’obbligazione grava sull’erede o sul soggetto onerato, il quale è tenuto a procurare la cosa, anche se non presente nel patrimonio del de cuius al momento della morte.
Applicando tali principi al denaro, che costituisce per eccellenza bene fungibile, si ritiene che il legato mantenga la propria efficacia anche nel caso in cui il testatore non disponga, al momento dell’apertura della successione, della somma indicata. L’onerato sarà comunque tenuto a corrisponderla al legatario, dovendo reperire le risorse necessarie nell’asse ereditario o, se del caso, mediante liquidazione di altri beni.
Legato di somma con specificazione: “i miei 10.000 euro”.
Diversa è l’ipotesi in cui il testatore introduca elementi di specificazione, ad esempio disponendo: “Lego a Tizio i miei 10.000 euro”.
In tal caso, l’orientamento prevalente qualifica la disposizione come legato di cosa determinata ai sensi dell’articolo 654 del Codice civile. La presenza dell’aggettivo possessivo (“i miei”) è infatti idonea a individuare un bene specifico facente parte del patrimonio del de cuius.
La conseguenza applicativa di tale qualificazione è di particolare rilievo: in questa ipotesi, il legato ha effetto solo se la cosa si trova nel patrimonio del testatore al momento della morte. Pertanto, qualora la somma non sia più presente — perché spesa, trasferita o altrimenti dispersa — il legato resta privo di effetto.
Si coglie qui la differenza fondamentale rispetto al legato di genere: mentre in quest’ultimo l’obbligazione dell’onerato è autonoma rispetto alla consistenza dell’asse ereditario, nel legato di specie l’efficacia della disposizione è strettamente dipendente dall’esistenza del bene.
Legato di somma da prendersi in un determinato luogo.
Una terza ipotesi ricorre quando il testatore collega la somma a un determinato luogo, ad esempio: “Lego a Tizio la somma di euro 10.000 che si trova nella cassaforte di casa mia”.
In tal caso, la disposizione è generalmente ricondotta al legato di cosa da prendersi in un determinato luogo, disciplinato dall’articolo 655 del Codice civile. Tale figura si caratterizza per l’individuazione dell’oggetto attraverso il riferimento al luogo in cui esso si trova.
La dottrina ritiene che, in questa ipotesi, il luogo svolga una funzione di delimitazione dell’oggetto del legato: l’attribuzione riguarda, pertanto, solo la somma effettivamente esistente in quel luogo al momento dell’apertura della successione. Se la somma non vi si trova (o vi si trova solo in parte), il legato non produce effetti (o produce effetti solo per la minor somma che si trova nel determinato luogo), analogamente a quanto accade per il legato di cosa determinata.
Legato di somme in conto corrente bancario.
Particolarmente controversa è l’ipotesi del legato di somme depositate su conto corrente, ad esempio: “Lego a Tizio la somma di euro 10.000 giacente sul mio conto corrente presso la banca X”.
Le possibili qualificazioni prospettate sono molteplici:
- come legato di cosa generica (articolo 653 del Codice civile);
- come legato di cosa determinata (articolo 654 del Codice civile);
- come legato di cosa da rendersi in un determinato luogo (articolo 655 del Codice civile), considerando il conto quale “luogo fisico”;
- ovvero come legato di credito del testatore verso la banca, ai sensi dell’articolo 658 del Codice civile.
L’opinione oggi prevalente aderisce a quest’ultima ricostruzione. Essa muove dalla qualificazione del rapporto di conto corrente bancario quale deposito irregolare, con conseguente trasferimento della proprietà delle somme alla banca e insorgenza, in capo al correntista / testatore, di un diritto di credito alla restituzione della somme depositate.
Ne consegue che il testatore, disponendo delle somme giacenti sul conto, non lega denaro in senso materiale, bensì il proprio diritto di credito verso l’istituto bancario. Il legato ha dunque ad oggetto tale diritto e si perfeziona secondo le regole proprie del legato di credito, con le relative implicazioni in ordine all’opponibilità e all’esercizio del diritto nei confronti del debitore ceduto.
Legato di somme su libretto di deposito a risparmio.
Diversa è l’ipotesi delle somme depositate su libretto di risparmio, rispetto alla quale la soluzione dipende dal tenore della disposizione testamentaria.
In assenza di ulteriori specificazioni, il legato tende a essere qualificato come legato di cosa generica ai sensi dell’articolo 653 del Codice civile, con conseguente obbligo dell’onerato di corrispondere la somma anche se non esistente nel patrimonio del testatore all’apertura della successione.
Qualora, invece, il testatore faccia riferimento a uno specifico libretto (ad esempio: “il libretto n. X intestato a me”), la disposizione è generalmente ricondotta al legato di cosa determinata ex articolo 654 del Codice civile, con conseguente inefficacia in caso di mancanza del libretto al momento dell’apertura della successione.
Legato di somme investite in titoli di credito.
Infine, si consideri l’ipotesi del legato avente ad oggetto somme investite in strumenti finanziari, quali obbligazioni, titoli di Stato o altri valori mobiliari.
In tali casi, la disposizione è pacificamente qualificata come legato di cosa determinata ai sensi dell’articolo 654 del Codice civile, atteso che l’oggetto del legato non è il denaro in quanto tale, bensì lo specifico strumento finanziario individuato.
Anche qui trova applicazione il principio per cui il legato ha effetto solo se i titoli sono presenti nel patrimonio del de cuius al momento della morte; in caso contrario, la disposizione resta inefficace.
Considerazioni conclusive: il ruolo dell’interprete e del Notaio.
L’analisi svolta evidenzia come il legato di somma di denaro, lungi dal costituire una fattispecie unitaria, rappresenti un terreno privilegiato per l’esercizio dell’attività interpretativa, richiedendo una attenta ricostruzione della volontà del testatore alla luce delle categorie normative.
In tale contesto, il ruolo del Notaio si rivela centrale, sia nella fase di redazione della scheda testamentaria — ove è chiamato a prevenire ambiguità qualificatorie mediante un’approfondita analisi della reale portata della volontà del testatore e l’utilizzo di formule tecnicamente appropriate affinché la disposizione produca esattamente gli effetti desiderati dal testatore — sia nella fase successiva, allorché occorre individuare la disciplina applicabile alla disposizione.
La corretta qualificazione del legato, infatti, incide direttamente sulla sua efficacia e sulle aspettative del legatario, rendendo evidente come, anche in presenza di disposizioni apparentemente semplici, l’interprete sia chiamato a un’opera di sistemazione giuridica di elevata complessità, nella quale tecnica notarile e dogmatica civilistica si intrecciano in modo inscindibile.
