Skip to main content

Generalità

Il negozio testamentario e, di conseguenza, la volontà testamentaria, si basa su quattro principi fondamentali:

1) Il principio di certezza, in base al quale deve risultare in modo evidente la persona in favore della quale è fatta la disposizione testamentaria;
2) Il principio di personalità, in quanto l’ordinamento non permette, in linea di massima, che la volontà del testatore si sostituisca con quella di un altro soggetto;
3) Il principio del formalismo, in base al quale è richiesto dall’ordinamento che la volontà testamentaria si manifesti attraverso le forme tipiche e tassativamente previste dalla legge;
4) Il principio di revocabilità, in quanto, a differenza degli altri negozi giuridici, il legislatore ha voluto assicurare la piena libertà nel regolare post mortem i propri interessi, consentendo al testatore di revocare le disposizioni testamentarie.

Andiamo ad analizzarli nel dettaglio.

Principio di certezza della volontà testamentaria

Il principio di certezza trova la sua espressione nell’art 628 codice civile, secondo il quale: “E’ nulla ogni disposizione fatta a favore di persona che sia indicata in modo da non poter essere determinata”.

Questa norma, a sua volta, sembra integrare l’art 625 codice civile, relativa all’errore ostativo nell’indicazione del chiamato ed è un’applicazione del principio generale di determinatezza e determinabilità dell’oggetto del contratto ex art 1346 codice civile.

Il principio di certezza trova, altresì, conferma nell’art 627 codice civile, relativo alla disposizione fiduciaria, secondo il quale: “Non è ammessa azione in giudizio per accertare che le disposizioni fatte a favore di persona dichiarata nel testamento sono soltanto apparenti e che in realtà riguardano altra persona, anche se espressioni del testamento possono indicare o far presumere che si tratta di persona interposta”.

Si tratta, in questo caso, di un’interposizione reale, in quanto i beni entrano nel patrimonio del fiduciario, il quale può anche trattenerli in via definitiva, non rispettando l’incarico fiduciario. Il beneficiario reale, infatti, non ha un potere coercitivo di ottenere la prestazione, ma è solo titolare di un diritto di credito simile ad un’obbligazione naturale non coercibile. Egli ha solo la soluti retentio. Questa disposizione viene utilizzata quando il testatore, per questioni di pudore o di riservatezza, non vuole menzionare nel testamento determinati soggetti (es. amanti o figli non riconosciuti).

Altre applicazioni del principio di certezza sono le disposizioni a favore dell’anima e le disposizioni a favore dei poveri.

Il legislatore, in queste figure, al fine di raggiungere la certezza della disposizione testamentaria, integra la volontà del testatore nell’individuazione del soggetto beneficiario.

In altre parole, in mancanza dell’intervento espresso del legislatore, le predette disposizioni sarebbero da considerarsi nulle, perché determinerebbero una situazione di incertezza riguardo ai soggetti beneficiari delle attribuzioni. Pertanto, il legislatore stesso integra la volontà del testatore e riconosce espressamente l’ammissibilità delle disposizioni a favore dell’anima o a favore dei poveri, rendendo valide attribuzioni che, altrimenti, non sarebbero da considerare valide, poiché in contrasto con il principio di certezza.

Esaminiamo in particolare queste due espressioni del principio di certezza:

a) Disposizioni in favore dell’anima: sono disciplinate nell’art 629 codice civile, il quale stabilisce che esse sono valide qualora siano determinati i beni o possa essere determinata la somma da impiegarsi a tal fine. Pertanto, la norma prevede l’eccezionale validità di disposizioni testamentarie che, per regola generale, non sarebbero valide, mostrando un deciso favor rispetto ai lasciti a favore dell’anima. Con riferimento alla natura giuridica, l’art 629 codice civile le considera come un “onere” a carico dell’erede o del legatario. Anche la dottrina prevalente le identifica come un onere autentico e non come legato, perché non danno un diretto vantaggio ai terzi, come avviene di solito nei legati, ma
servono solo ad appagare un’esigenza del testatore.

Per l’adempimento a tali disposizioni si rinvia alla disciplina sull’onere ex art 648 codice civile;

b) Disposizioni a favore dei poveri: sono disciplinate dall’art 630 codice civile, il quale dispone che si intendono fatte in favore dei poveri tutte le disposizioni in favore di persone appartenenti a tale categoria che si trovano nel luogo dove il testatore aveva il domicilio al tempo della sua morte e i beni devono essere devoluti all’ente comunale di assistenza.

Quindi, anche tale disposizione costituisce un’eccezione al principio di certezza del diritto, in quanto, stabilisce che ricorre una disposizione in favore dei poveri quando è espressa
genericamente e individua come elemento costitutivo dell’istituto ciò che per ogni altra disposizione testamentaria è motivo della più grave forma d’invalidità.

Tali disposizioni per essere valide non devono essere fatte a favore di determinate persone fisiche o giuridiche; non deve essere indicato l’uso o il pubblico istituto in favore delle quali
sono fatte e, occorre che non vi sia un ente che abbia uno scopo identico a quello voluto dal testatore.

Riguardo alla natura giuridica, la dottrina prevalente ritiene che si tratti di una presunzione iuris et de iure basata sull’id quod plerumque accidit. In altre parole, il fenomeno viene ricondotto dalla dottrina nell’ambito della cd. conversione legale, che si ha quando l’ordinamento giuridico converte la destinazione di un determinato negozio, che altrimenti
sarebbe nullo, in conformità che l’ordinamento stesso faccia dello scopo perseguito dall’autonomia privata, in un altro negozio valido.

Il 2° comma dell’art 630 codice civile stabilisce, inoltre, che il testatore può anche non limitarsi a disporre di determinati beni genericamente a favore dei poveri, ma può
accompagnare la disposizione con la configurazione di un meccanismo volto a consentire la determinazione dopo la sua morte di beneficiari effettivi della disposizione, attribuendo
l’incarico ad un soggetto terzo di determinare l’uso o il pubblico istituto a beneficio del quale la disposizione deve intendersi effettuata.

Principio di personalità del testamento

Il principio di personalità del testamento trova la sua espressione negli art. 631 e 632 codice civile.

In particolare, il 1° comma dell’art 631 codice civile, prevede la nullità delle disposizioni testamentarie che fanno dipendere l’indicazione dell’erede o del legatario o la determinazione di
una quota ereditaria dall’arbitrio di un terzo.

Tuttavia, il 2° comma della suddetta norma, sancisce l’eccezione a tale regola, ammettendo che nelle disposizioni a titolo particolare può essere rimessa all’onerato o a un terzo la scelta del
beneficiario, purché avvenga tra più persone determinate dal testatore o appartenenti a famiglie o categorie da lui determinate o tra uno o più enti indicati dallo stesso. In questa ipotesi si può parlare di relatio sostanziale, che viene eccezionalmente ammessa dal legislatore, in quanto la categoria di beneficiari eventuali è individuata dal testatore e nell’ambito della stessa, l’onerato o il terzo hanno un insindacabile giudizio e i criteri di scelta non devono essere indicati.

Tale ipotesi è applicabile solo ai legati, ma non alle istituzioni ereditarie.

Con riguardo, invece, all’art 632 codice civile, è nulla qualsiasi disposizione che lascia al mero arbitrio dell’onerato o di un terzo, la determinazione dell’oggetto o della qualità di un legato. In questa ipotesi occorre individuare anche i criteri in base ai quali deve avvenire la scelta in questione in base ad un prudente arbitrio. Ci si chiede se il soggetto beneficiario delle disposizioni de quo possa essere anche il notaio rogante. Sul punto vi sono due orientamenti:

Tesi 1>; sostenuta da Di Fabio più restrittiva sulla base dell’art 597 codice civile, che prevede la nullità di una disposizione in cui vi è il beneficio diretto in favore del notaio rogante;

Tesi 2>; sostenuta da altra parte della dottrina sulla base dell’art 28 3° comma Legge Notarile, la quale ammetta la possibilità per il testatore di nominare quale esecutore
testamentario il notaio rogante, poiché in questo caso non vi è un beneficio diretto in suo favore, anche perché l’attività di esecutore si presume gratuita e, dunque, non vi sarebbe
interesse.
Qualora sia previsto un equo compenso, non si violerebbe lo stesso la suddetta norma, perché questo è legato all’attività professionale.

Il 2° comma dell’art 632 codice civile prevede, altresì, la validità dei legati a titolo di rimunerazione prestati al testatore, anche se non viene indicato l’oggetto o la quantità. In questo caso, la rimunerazione non è lasciata al “mero arbitrio”, ma è parametrata ai servizi prestati in favore del testatore. Pertanto, nella disposizione non è necessario indicare i criteri, i quali sono insiti nella norma stessa. Se viene indicato anche l’oggetto del legato, la disposizione è ricevibile con l’indicazione dello stesso attribuito a titolo rimuneratorio.

Principio del formalismo testamentario

Il codice civile italiano accoglie il principio del formalismo testamentario, in virtù del quale il nostro legislatore richiede per la validità del testamento una delle forme tipiche espressamente previste dal codice civile agli articoli 601 e seguenti.

Occorre distinguere quanto alla forma tra i testamenti ordinari e i testamenti speciali.

Sono testamenti ordinari:

a) il testamento olografo: atto scritto, datato e sottoscritto dal testatore;
b) il testamento pubblico: atto ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni e sottoscritto dal testatore;
c) il testamento segreto: atto redatto dal testatore e consegnato dallo stesso testatore a un notaio in presenza di due testimoni secondo le modalità previste dal codice civile agli articoli 604 e 605.

Sono testamenti speciali:

d) il testamento in occasione di malattie contagiose o calamità pubbliche (artt. 609- 610 codice civile);
e) il testamento in navigazione marittima o aerea (artt. 611-616 codice civile);
f) il testamento dei militari o assimilati (artt. 617-618 codice civile).

In quest’ottica di stretto formalismo testamentario non troveranno spazio, all’interno del nostro ordinamento, altre forme di testamento che potremmo definire “atipiche”, laddove la volontà non sarebbe veicolata attraverso un atto tipico ma differente quale, ad esempio, il testamento nuncupativo dove la manifestazione della volontà è fatta oralmente, eventualmente, davanti a testimoni, come accadeva nel diritto romano classico e dove il veicolo utilizzato è una dichiarazione resa in pubblico, ovvero il testamento informatico o digitale che estrinsecherebbe l’ultima volontà attraverso l’utilizzo di un atto informatico, ossia una forma (e dunque un atto- veicolo) legata alla tecnologia della società moderna in cui viviamo.

Principio di revocabilità del testamento

Il legislatore ammette espressamente la possibilità per il testatore di revocare disposizioni contenute in testamenti da lui redatti precedentemente.

In particolare, tale ipotesi è disciplinata dall’art 679 codice civile, il quale prevede che il testatore ha sempre la facoltà di revocare o di mutare disposizioni contenute in un precedente testamento e non hanno effetto né condizioni né clausole contrarie.
La revoca può essere espressa o tacita a seconda delle modalità in cui viene disposta.

a) Revoca espressa: è disciplinata dall’art 680 codice civile e può essere disposta mediante un nuovo e successivo testamento oppure per atto pubblico in presenza di due testimoni ai sensi dell’art 48 Legge Notarile, in cui il testatore dichiara personalmente di revocare in tutto (cd. revoca totale) o in parte (cd. revoca parziale) una o più disposizioni contenute in un testamento anteriore;

b) Revoca tacita: viene effettuata mediante dei facta concludentia e le ipotesi ammesse sono espressamente disciplinate dal codice civile, ovvero:
Testamento posteriore ( art 682 codice civile);
Testamento posteriore inefficace ( art 683 codice civile);
Distruzione di testamento olografo (art 684 codice civile);
Ritiro di testamento segreto ( art 685 codice civile);
Alienazione e trasformazione della cosa legata ( art 686 codice civile).

E’, altresì, prevista dal legislatore un’ipotesi particolare di revoca ovvero la cd. revoca per sopravvenienza dei figli disciplinata dall’art 687 codice civile, la quale opera di diritto anche in caso di riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio o per la scoperta dell’esistenza di un figlio adottivo all’apertura della successione.

Infine, il legislatore all’art 681 codice civile disciplina l’ipotesi di cd. revoca della revoca, che può essere sia totale che parziale e deve essere disposta sempre in forma espressa sulla base di quanto previsto dall’art 680 codice civile.

L’effetto principale di questa tipologia di revoca consiste nel far “rivivere” disposizioni precedentemente revocate dal testatore mediante un testamento anteriore.