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IL RICONOSCIMENTO DEL FIGLIO:
FORME, PRESUPPOSTI ED IPOTESI PARTICOLARI

La filiazione nel sistema del Codice civile.

Il riconoscimento del figlio costituisce uno degli istituti centrali del diritto di famiglia, in quanto strumento attraverso il quale si realizza l’attribuzione dello status filiationis al di fuori dei casi di filiazione nel matrimonio. A seguito della riforma operata dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219 e dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, il legislatore ha definitivamente superato la distinzione tra figli legittimi e naturali, affermando il principio dell’unicità dello stato di figlio.

In tale nuovo assetto, il riconoscimento assume una funzione essenziale, consentendo l’instaurazione del rapporto di filiazione in via volontaria, attraverso un atto personalissimo che incide direttamente sullo stato civile della persona. L’istituto conserva, tuttavia, una disciplina articolata, che riflette la necessità di bilanciare l’autonomia individuale del genitore, la tutela dell’altro genitore e, soprattutto, l’interesse superiore del figlio.

 

Natura giuridica del riconoscimento.

Il riconoscimento è qualificato pacificamente come atto unilaterale, personalissimo e non recettizio, mediante il quale il genitore dichiara la propria genitorialità nei confronti del figlio. Esso non ha natura negoziale in senso stretto, ma costituisce un atto di autonomia privata a contenuto tipico, disciplinato in modo puntuale dalla legge.

La sua personalità implica che non possa essere compiuto per mezzo di rappresentante né essere sottoposto a termini o condizioni. La sua natura personalissima trova ulteriore conferma nella disciplina dell’irrevocabilità dell’atto: ai sensi dell’art. 256 del Codice civile, il riconoscimento non può essere revocato, neppure in presenza di mutamenti successivi della volontà del dichiarante e neppure quando contenuto in un testamento. Tale regola risponde all’esigenza di garantire stabilità allo status filiationis, sottraendolo a ripensamenti unilaterali del genitore e assicurando certezza alle relazioni familiari e patrimoniali che ne derivano.

La non recettizietà comporta, invece, che il riconoscimento produca i suoi effetti indipendentemente dall’accettazione del destinatario, ferma restando la disciplina speciale prevista per taluni casi, nei quali la legge richiede il consenso di altri soggetti.

 

Le forme del riconoscimento.

Ai sensi dell’art. 250 del Codice civile, il riconoscimento può essere effettuato in diverse forme:

  • nell’atto di nascita;
  • con dichiarazione davanti all’ufficiale dello stato civile;
  • mediante atto pubblico;
  • per testamento.

La pluralità delle forme risponde all’esigenza di favorire l’emersione della verità biologica e sociale, riducendo al minimo gli ostacoli formali. In particolare, il riconoscimento per atto pubblico e per testamento riveste un ruolo significativo nella prassi notarile, imponendo al Notaio un’attenta verifica dei presupposti soggettivi e oggettivi dell’atto.

 

Gli effetti del riconoscimento.

Ai sensi dell’art. 258 del Codice civile, il riconoscimento produce gli effetti propri della filiazione dal momento in cui esso diviene efficace. Il figlio riconosciuto acquista lo status di figlio a tutti gli effetti di legge, con conseguente insorgenza dei diritti e dei doveri reciproci tra genitore e figlio, sia sul piano personale che su quello patrimoniale.

Gli effetti del riconoscimento si estendono, inoltre, ai rapporti di parentela, determinando l’inserimento del figlio nella famiglia del genitore che ha effettuato il riconoscimento. Tale estensione assume rilievo particolare in ambito successorio, ove il riconoscimento incide sulla vocazione ereditaria e sui diritti dei terzi, imponendo un attento coordinamento tra disciplina della filiazione e circolazione dei diritti patrimoniali.

Nei casi in cui il riconoscimento sia soggetto a consenso o a provvedimento giudiziale sostitutivo (il che può avvenire nelle ipotesi infra esposte), gli effetti decorrono dal momento in cui la condizione sospensiva di efficacia si avvera, ferma restando la retroattività propria dello status filiationis, secondo i principi elaborati dalla dottrina e dalla giurisprudenza.

 

Inammissibilità del riconoscimento.

La disciplina del riconoscimento conosce, tuttavia, anche limiti espressi alla sua ammissibilità. L’art. 253 del Codice civile stabilisce, infatti, i casi in cui il riconoscimento non è consentito, ponendo un presidio a tutela di interessi ritenuti prevalenti dall’ordinamento.

In particolare, il riconoscimento è inammissibile quando si porrebbe in contrasto con lo stato di figlio in cui la persona si trova. La norma riflette l’esigenza di evitare che l’atto di riconoscimento venga utilizzato in modo distorto, quale strumento per aggirare divieti legislativi o per attribuire uno status in assenza dei presupposti sostanziali richiesti dall’ordinamento.

L’inammissibilità del riconoscimento opera come limite strutturale all’autonomia del genitore e deve essere attentamente valutata nella prassi notarile, soprattutto nei casi caratterizzati da situazioni familiari complesse o da precedenti vincoli giuridici che incidano sulla possibilità stessa di instaurare il rapporto di filiazione.

 

Il consenso dell’altro genitore: funzione e ambito.

In linea generale, il riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio può essere effettuato anche da uno solo dei genitori. Tuttavia, qualora il figlio abbia compiuto quattordici anni, ai sensi del comma secondo dell’art. 250 del Codice civile, il suo assenso è condizione di efficacia del riconoscimento.

Viceversa, ai sensi dell’art. 250, comma 3, del Codice civile, qualora il figlio non abbia ancora compiuto i quattordici anni di età e sia già stato riconosciuto da uno dei genitori, il riconoscimento da parte dell’altro richieda il consenso del primo, salvo che il giudice lo ritenga contrario all’interesse del figlio.

 

La natura giuridica del consenso dell’altro genitore al riconoscimento.

Uno dei temi più dibattuti in dottrina concerne la qualificazione giuridica del consenso dell’altro genitore. Secondo una ricostruzione ormai largamente condivisa, tale consenso non integra un elemento costitutivo del riconoscimento, bensì opera quale condizione sospensiva dell’atto.

In questa prospettiva, il riconoscimento è perfetto al momento della dichiarazione del genitore che lo compie, ma rimane inefficace fino a quando non intervenga il consenso dell’altro genitore o la sua sostituzione giudiziale. Tale impostazione consente di salvaguardare la natura unilaterale e personalissima del riconoscimento, evitando di trasformarlo surrettiziamente in un atto complesso o bilaterale.

La teoria della condizione sospensiva di efficacia appare sistematicamente coerente anche con la disciplina dell’intervento del giudice, il quale non “costituisce” il riconoscimento, ma ne consente l’efficacia valutando l’interesse del figlio.

Accanto alla teoria della condizione sospensiva, sono state proposte altre ricostruzioni, indubbiamente minoritarie in dottrina, che qualificano il consenso come elemento integrativo dell’atto o come limite esterno all’esercizio del potere di riconoscimento. Tali impostazioni, tuttavia, presentano criticità sistematiche, poiché rischiano di compromettere la qualificazione del riconoscimento come atto unilaterale e di attribuire al consenso una funzione che il legislatore non sembra avergli assegnato.

La ricostruzione in termini di condizione sospensiva di efficacia consente, invece, di mantenere una distinzione netta tra il momento genetico dell’atto e quello della produzione degli effetti, offrendo una chiave di lettura più flessibile e aderente alla disciplina positiva.

 

Il rifiuto del consenso e l’intervento del giudice.

Qualora il genitore che ha già effettuato il riconoscimento rifiuti il consenso, il genitore interessato può ricorrere al giudice, il quale valuta se il riconoscimento risponde a all’interesse del figlio. In caso di accoglimento del ricorso, il provvedimento giudiziale sostituisce il consenso mancante, consentendo al riconoscimento di produrre effetti.

Anche in tale ipotesi, la ricostruzione in termini di condizione sospensiva consente di spiegare in modo coerente l’efficacia del provvedimento giudiziale, che non crea un nuovo riconoscimento, ma rimuove l’ostacolo alla sua efficacia.

 

Il riconoscimento del figlio premorto.

Tra le ipotesi particolari di riconoscimento di figlio, merita attenzione il riconoscimento del figlio premorto, espressamente previsto e disciplinato dall’art. 255 del Codice civile. La giurisprudenza ha ammesso la possibilità di riconoscere un figlio deceduto, purché la dichiarazione sia idonea a produrre effetti giuridici apprezzabili, in particolare sul piano successorio e sullo stato civile.

Il riconoscimento del figlio premorto consente, infatti, di ricostruire il rapporto di filiazione ai fini della trasmissione ereditaria, incidendo sui diritti dei discendenti del figlio riconosciuto e sull’assetto complessivo della successione. Anche in questo caso, l’atto conserva la sua natura personalissima e unilaterale, pur producendo effetti in un contesto temporalmente successivo alla morte del figlio.

 

Il riconoscimento di figlio per testamento.

Ulteriore ipotesi di rilievo è il riconoscimento effettuato per testamento, come espressamente previsto dall’art. 254 del Codice civile, che consente al genitore di dichiarare la propria genitorialità con effetti che si producono all’apertura della successione, retroattivamente. Tale forma di riconoscimento pone delicati problemi di coordinamento tra diritto di famiglia e diritto successorio, soprattutto con riferimento alla decorrenza degli effetti e alla tutela dei terzi.

La disciplina positiva consente di superare tali criticità, valorizzando il principio dell’unicità dello stato di figlio e la prevalenza della verità filiale rispetto agli assetti patrimoniali preesistenti.

Si precisa che, anche quando contenuto all’interno di un testamento, il riconoscimento di figlio non muta la propria natura giuridica: non si tratta, invero, di un atto mortis causa (perché, appunto, non sorretto dalla morte del testatore, sotto il profilo causale), ma di un atto inter vivos seppur contenuto in un testamento.

 

Profili pubblicitari e ruolo del Notaio.

Il riconoscimento del figlio comporta rilevanti conseguenze sul piano dello stato civile e, indirettamente, su quello patrimoniale. Il Notaio è chiamato a svolgere un ruolo centrale nella verifica dei presupposti dell’atto, nella corretta informazione delle parti e nel coordinamento con le annotazioni nei registri dello stato civile.

Particolare attenzione deve essere prestata nei casi in cui il riconoscimento sia soggetto a consenso o a provvedimento giudiziale sostitutivo, al fine di evitare incertezze circa il momento di produzione degli effetti e la loro opponibilità ai terzi.

 

Considerazioni conclusive.

Il riconoscimento del figlio si conferma istituto di grande rilevanza sistematica e di notevole complessità applicativa. La pluralità delle forme e delle ipotesi particolari riflette l’esigenza di adattare la disciplina alle molteplici situazioni della vita familiare, senza sacrificare la certezza giuridica.

La ricostruzione del consenso dell’altro genitore come condizione sospensiva di efficacia appare oggi la soluzione più coerente con la natura dell’atto e con l’impianto del Codice civile, consentendo di coniugare l’autonomia del genitore riconoscente con la tutela dell’interesse del figlio.

In questo quadro, il ruolo del Notaio si colloca quale presidio essenziale di legalità e di equilibrio tra le diverse istanze coinvolte, chiamato a governare un istituto che, pur profondamente umano nella sua dimensione sostanziale, presenta profili giuridici di elevata complessità.