Nozione e fondamento

Si definisce successione legittima la successione che trova la sua fonte nella legge: tale espressione, infatti, comprende al suo interno, in realtà, due distinti gruppi di regole, in quanto, a ben vedere, trovano la propria fonte nella legge sia la successione necessaria, cioè la successione che si apre in favore gli eredi legittimari del defunto (coniuge, figli e, in assenza di figli, ascendenti) a prescindere da, ed anche in contrasto con, la volontà del de cuius, sia la successione ab intestato, cioè la successione che si apre in favore dei parenti del defunto quando egli non abbia diversamente disposto per testamento.

Invero, l’espressione “successione legittima” è solitamente utilizzata per riferirsi alla sola successione ab intestato (e così sarà fatto anche nel corso del presente contributo), in opposizione rispetto alla successione dei legittimari, alla quale ci si riferisce come “successione necessaria”.

In particolare, la successione legittima si apre in presenza di due presupposti: in primo luogo, mancanza di un testamento valido ed efficace che istituisca un erede (idoneo ad accettare) nell’universum ius defuncti (cioè, nell’intero patrimonio); in secondo luogo, sussistenza in capo al delato di un titolo a succedere, consistente in una determinata relazione familiare del successibile con il de cuius, o di un rapporto di cittadinanza con lo Stato.

Sotto il profilo del fondamento della successione legittima, sono state elaborate e sostenute in dottrina tre diverse teorie.

Secondo alcuni, il fondamento di tale successione sarebbe da rinvenire nella volontà presunta de defunto: a tali Autori si obietta, tuttavia, che una volontà del defunto in questi casi in realtà non esiste, o meglio, non essendo mai stata manifestata, è impossibile da ricostruire.

Altra dottrina ha invece sostenuto la teoria della c.d. comunione familiare, secondo cui i beni del defunto non apparterrebbero mai solamente a lui, ma sempre alla sua famiglia in comunione e proprio per questo, alla di lui morte, dovrebbero rimanere, nel silenzio, all’interno della famiglia: in senso contrario, si è tuttavia osservato che nel nostro ordinamento non esiste nessun indizio di una tale forma di contitolarità, essendo ogni soggetto pieno ed esclusivo proprietario dei propri beni.

È pertanto assolutamente prevalente l’opinione che rinviene il fondamento della successione legittima nella tutela della famiglia come istituzione di importanza sociale avente rilievo di rango anche costituzione (si tratta dunque del medesimo fondamento che sorregge l’istituto della rappresentazione, che comporta la successione nello stesso luogo e grado del rappresentato, dei suoi discendenti, all’infinito, qualora il rappresentato, per qualsiasi causa, non voglia o non possa accettare e il defunto non abbia diversamente disposto).

Rapporti con successione testamentaria e necessaria

Ai sensi dell’art. 457 comma 1 del Codice civile, “l’eredità si devolve per legge o per testamento”, tertium non datur: il legislatore delinea dunque un sistema rigorosamente binario quanto alla devoluzione dell’eredità, anche se, come sopra detto, la devoluzione ereditaria “per legge” deve poi distinguersi in devoluzione sulla base delle norme della successione necessaria e norme della successione legittima. È pertanto opportuno indagare i rapporti tra questi gruppi di norme e sul punto può osservarsi quanto segue.

L’intero diritto successorio si snoda intorno al principio generale della massima tutela possibile della volontà del testatore, in ragione della sua irripetibilità, con la conseguenza che la successione testamentaria prevale sempre sulla successione legittima, la quale, infatti, si apre solo laddove il de cuius muoia “ab intestato”, cioè senza avere fatto testamento.

È tuttavia possibile che successione legittima e testamentaria concorrano, quando non incompatibili, ad esempio nel caso di testamento con cui il testatore abbia disposto soltanto di parte delle sue sostanze.

Non è viceversa ipotizzabile un vero e proprio concorso tra successione necessaria e legittima, in quanto le due operano su piani diversi ed hanno oggetto diverso: in particolare, la successione legittima ha ad oggetto il solo relictum, laddove la successione necessaria ricomprende, oltre al relictum, anche il donatum; inoltre, la successione necessaria riguarda sempre soltanto una parte del patrimonio del defunto, cioè la c.d. quota indisponibile, mentre la successione legittima mira alla devoluzione dell’intero patrimonio.

Singole categorie di successibili

Come sopra accennato, beneficiari della successione legittima sono i parenti del defunto, o, per essere più precisi, ai sensi dell’art. 565 del Codice civile, “nella successione legittima l’eredità si devolve al coniuge, ai discendenti, agli ascendenti, ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato, nell’ordine e secondo le regole stabilite nel presente titolo”. Ad integrazione della riportata norma, poi, possono essere svolte alcune considerazioni sulle singole categorie di successibili.

Quanto al coniuge, presupposto per la vocazione ereditaria è l’aver contratto un matrimonio valido, o almeno putativo (cfr. art 584, comma 1 del Codice civile), in assenza di un altro coniuge legittimo (cfr. art 584, comma 2 del Codice civile); invero, perde la delazione ereditaria il coniuge il cui matrimonio sia dichiarato nullo con sentenza passata in giudicato prima dell’apertura della successione del coniuge. Inoltre, il coniuge perde lo status di successore legittimo qualora intervenga sentenza di divorzio: in questo caso, infatti, l’ex coniuge è, al massimo, destinatario di una vocazione anomala soggettiva, ai sensi dell’art. 9 bis l. n. 898/1970, qualora al momento dell’apertura della successione dell’altro godesse dell’assegno di cui all’art. 5 l. cit.

La legge prevede poi tre diversi scenari della successione legittima del coniuge, prevedendo che gli sia devoluta una diversa quota di patrimonio, a seconda che si trovi a concorrere con uno o più figli (art. 581 del Codice civile), con gli ascendenti o i fratelli e sorelle del defunto (art. 582 del Codice civile: in questo caso, ci sono sia ascendenti che fratelli o sorelle, la quota di un terzo a questi spettante si divide tra loro ai sensi dell’art. 571 del Codice civile, ma con la precisazione che agli ascendenti, in qualità di eredi anche legittimari, stante l’assenza di figli, deve comunque spettare una quota almeno pari a un quarto), ovvero sia unico successore (art. 583 del Codice civile).

È bene precisare, poi, che il coniuge è altresì sempre destinatario, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui all’art. 540 comma 2 del Codice civile, di un legato reale ex lege avente ad oggetto il diritto di abitazione sulla residenza familiare e di uso sui mobili che la arredano: tale legato, tuttavia, costituisce un’aggiunta di natura sia quantitativa che qualitativa ai diritti di riserva del coniuge, pertanto esula dall’argomento della presente analisi.

Quando ai figli, le riforme sul diritto di famiglia che negli ultimi anni si sono susseguite hanno portato ad una completa unificazione dello status di figlio, anche sotto il profilo del diritto successorio, essendo oggi riservati a tutti i figli (legittimi, illegittimi, nati fuori e dentro il matrimonio, adottivi, nascituri) i medesimi diritti successori, come confermato dagli artt. 566 e 567 del Codice civile.

In assenza di discendenti, poi, l’eredità è devoluta in favore dei genitori del defunto e, qualora non ci siano neanche i di lui genitori, in favore degli altri ascendenti: tali soggetti possono concorrere con il coniuge (art. 582 del Codice civile, di cui sopra), oppure con i fratelli e sorelle del defunto.

L’art. 571 del Codice civile, in particolare, prevede tre ipotesi di concorso tra ascendenti e fratelli e sorelle del defunto, sintetizzabili come segue:

– Art. 571 comma 1, concorso di genitori con fratelli o sorelle germani: concorrono per capi (cioè in quote uguali), ferma la quota di riserva dei genitori ex art. 538 del Codice civile, per non ledere la quale vengono ridotte le quote dei fratelli e sorelle;

– Art. 571 comma 2, concorso di genitori con fratelli o sorelle unilaterali e germani: opera in questo caso il c.d. sistema della quota di fatto, in forza del quale gli unilaterali conseguono la metà della quota conseguita dai genitori e dai fratelli germani, ferma la quota di un mezzo del relictum spettante ai genitori;

– Art. 571, comma 3, concorso di ascendenti ulteriori con fratelli o sorelle (germani o unilaterali): la chiamata non avviene per capi, ma come vocazione indiretta e agli ascendenti spetta la metà del relictum.

Il descritto sistema della quota di fatto si applica poi anche alla successione di fratelli e sorelle, in quanto, ai sensi dell’art. 570 del Codice civile, agli unilaterali spetta la metà della quota che spetta in concreto ai germani (e non la metà della quota che spetterebbe loro, se loro stessi fossero germani).

La successione degli “altri parenti”, invece, riguarda i parenti in linea collaterale dal terzo al sesto grado ed opera nel presupposto che non operi la rappresentazione in favore di discendenti di fratelli e sorelle del defunto.

Sul punto, l’art. 572 del Codice civile pone due principi: in primo luogo, non c’è distinzione di linea, dunque, non si distingue tra parenti di madre e parenti di padre; in secondo luogo, opera il principio del grado, in forza del quale il parente più prossimo esclude il parente più remoto e la discendenza non conta nulla, ulteriormente, a parità di grado, l’eredità si divide per per capi (cioè per teste).

Si precisa, tra l’altro, che nella successione degli altri parenti non opera il principio della quota di fatto posto ex art. 570 comma 2 del Codice civile, perché quest’ultima è norma speciale e dunque insuscettibile di applicazione analogica.

Da ultimo, per scongiurare il rischio che l’eredità rimanga priva di un titolare, l’art. 586 del Codice civile prevede, seppure in via residuale, la successione legittima in favore dello Stato, che si apre in caso di eredità vacante (cioè quando manca ogni successibile legittimo e testamentario che possa ancora accettare in concreto) e solo in presenza di un rapporto di cittadinanza del defunto con lo Stato o di una professio iuris fatta dal de cuius in favore dello Stato, o di defunto apolide, ma residente in Italia al momento della morte.

Quanto alla natura giuridica della successione legittima dello Stato, sono state elaborate e sostenute tre diversi impostazioni: secondo un’opinione ormai superata (teoria della sovranità), lo Stato ha sovranità su tutti i beni situati su proprio territorio, che solo per connessione sono attribuiti in godimento a cittadini, quindi, alla morte del cittadino questi beni dovrebbero ritornare fisiologicamente allo Stato; secondo altri, lo Stato non succederebbe quale erede, ma quale legatario ex lege; è tuttavia assolutamente prevalente la teoria secondo cui lo Stato succede al defunto quale erede.

L’acquisto in favore dello Stato opera di diritto, senza bisogno di accettazione, non può essere rinunciato (è un acquisto automatico e necessario) e lo Stato acquista con l’eredità con responsabilità limitata al valore della stessa senza bisogno di inventario.

Si precisa, da ultimo, che lo Stato acquista anche i diritti di accettare ulteriori eredità spettanti al defunto ai sensi dell’art. 479 del Codice civile, mentre non acquista, ad esempio, i vantaggi su assicurazioni spettanti agli “eredi” ex art. 1920 del Codice civile, perché quest’ultimo è un acquisto iure proprio.