Introduzione.

 Tra le problematiche che si configurano in materia di successione ereditaria vi è anche quella relativa alla trasmissibilità a causa di morte dei rapporti contrattuali in materia di lavoro subordinato.

In questa sede ci prefissiamo di individuare i profili attinenti sia alla morte del lavoratore e sia alla morte del datore di lavoro, analizzando le possibilità di caduta o meno in successione di tali rapporti professionali.

 

Morte del lavoratore: a chi spettano le indennità di fine rapporto?

 Quando viene a mancare il lavoratore dipendente, ai sensi dell’articolo 2122 Codice Civile: “il coniuge, i figli a carico, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo hanno diritto alla corresponsione dell’indennità sostitutiva di preavviso e del TFR del prestatore di lavoro deceduto”.

La ratio di tale disposizione normativa risiede nel fatto che, al momento del decesso del lavoratore, il contratto di lavoro si interrompe automaticamente per impossibilità sopravvenuta della prestazione.
La ripartizione delle somme indicate deve effettuarsi secondo i bisogni di ciascun avente diritto, in caso di mancato accordo.

Laddove manchino detti soggetti, il riparto avviene secondo le regole della successione legittima.
Tali soggetti godono del diritto in esame a prescindere dall’accettazione dell’eredità, in quanto l’erogazione delle somme suindicate costituisce un diritto proprio, e non un diritto successorio.
La corresponsione, laddove non disposta spontaneamente dal datore di lavoro del familiare deceduto, deve essere avanzata a quest’ultimo entro cinque anni dal decesso del lavoratore, a pena di prescrizione, con allegazione dei seguenti documenti:

  • atto di morte del defunto (in genere certificato di morte);
  • eventuale copia del testamento;
  • atto notorio attestante l’inesistenza di qualsivoglia sentenza di separazione o divorzio;
  • eventuale copia di sentenza di separazione o divorzio;
  • atto notorio prodotto dai parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo attestante la parentela e la vivenza a carico del prestatore di lavoro;
  • dichiarazione attestante i dati anagrafici degli aventi diritto (comprendenti il codice fiscale e la quota loro spettante);
  • eventuale copia della delibera del giudice tutelare laddove tra gli aventi diritto vi siano dei minorenni, anche se collocati presso l’altro genitore.

Inoltre, stante il disposto normativo dell’articolo 2122 Codice Civile, preme sottolineare che delle indennità di fine rapporto, che non siano già state maturate, in materia di successione testamentaria, è tassativamente vietato disporne in favore di soggetti diversi da quelli indicati dal legislatore.

Se, invece, si tratta di un TFR già maturato dal testatore, riferibile ad un rapporto professionale precedentemente giunto al termine, allora è consentito disporne per testamento, mediante lo strumento del legato di credito ex articolo 658 Codice Civile, anche in favore di soggetti differenti da quelli indicati nell’articolo 2122 Codice Civile.

 

Sorte del contratto di lavoro subordinato in caso di decesso del datore di lavoro.

 Altro problema che si pone in materia successoria dei contratti professionali subordinati, riguarda la caduta in successione di tali rapporti in caso di morte del datore di lavoro.

In dottrina vi sono degli orientamenti contrastanti sul punto, in particolare nell’ambito della successione testamentaria.

Secondo un orientamento dottrinale, oggi piuttosto affermato, occorre distinguere i casi in cui il datore di lavoro è un imprenditore o meno.

Nel caso in cui il datore di lavoro sia un imprenditore, infatti, secondo tale orientamento il contratto potrebbe essere oggetto di caduta in successione mediante testamento, trovando applicazione la disciplina relativa ai legati di azienda ex articoli 2555 ss. Codice Civile e proseguendo il beneficiario in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi che ne derivano, ivi compresi i contratti di lavoro subordinati.

Nell’ipotesi in cui, invece, il datore di lavoro non ha la qualifica di imprenditore, ma è un privato (es. proprietario di un terreno agricolo che vorrebbe continuare il rapporto di lavoro con il coltivatore diretto dello stesso), secondo la dottrina prevalente il rapporto di lavoro si estingue con la morte dello stesso e non è trasmissibile a causa di morte, nemmeno mediante testamento.

L’unica soluzione adottabile, nel caso in cui il de cuius volesse che gli eredi continuassero il rapporto di lavoro con un suo dipendente, è quella di prevedere un legato obbligatorio di contratto, pacificamente ammesso dalla dottrina e dalla prassi notarile, in favore di quest’ultimo e a carico dei suoi eredi.

In questo modo, all’apertura della successione, il legatario/lavoratore avrebbe il diritto di pretendere la stipula di un contratto di lavoro ex novo con gli eredi del suo vecchio datore di lavoro, assecondandone la volontà testamentaria.