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Natura e caratteristiche dei titoli di credito

I titoli di credito trovano una loro disciplina generale negli artt. 1992 ss. c.c. e sono dei documenti contenenti una promessa unilaterale di pagamento o un ordine di pagamento.

Il documento, dunque, non costituisce soltanto una prova del rapporto, in quanto esso è necessario per poter far valere il diritto documentato dal titolo stesso.

Il debitore, infatti, non può pagare validamente chi non gli esibisce il documento.

Di conseguenza, può essere legittimato a pretendere la prestazione anche chi non è il legittimo titolare del diritto di credito, poiché il debitore, che senza dolo grave adempie la prestazione nei confronti del possessore, è liberato anche se questi non è titolare del diritto.

Con riguardo alla circolazione dei titoli di credito, si applicano le stesse regole sulla circolazione dei beni mobili, nel senso che l’acquirente in buona fede di un titolo di credito, purché lo abbia acquistato in conformità alle norme che ne disciplinano la circolazione, non è opponibile il difetto di titolarità del suo dante causa, come accade per i beni mobili in forza del principio “possesso vale titolo”.

Categorie di titoli di credito

I titoli di credito si distinguono in:

a) Titoli al portatore: per il cui trasferimento è sufficiente la consegna del titolo. Di conseguenza, per essere legittimato all’esercizio del diritto nascente dal titolo, basta esibirlo al debitore;

b) Titoli all’ordine: per il cui trasferimento sono richieste sia la consegna del titolo, sia la girata. Il titolo è intestato a una persona e la girata consiste nell’ordine che l’intestatario dà al debitore di eseguire la prestazione in favore di una persona diversa;

c) Titoli nominativi: ad esempio i titoli azionari, i quali sono intestati ad un determinato soggetto e l’intestazione è contenuta oltre che sul titolo, anche nel registro dell’emittente.

Il trasferimento della legittimazione avviene mediante l’annotazione del nome dell’acquirente sul titolo e nel registro dell’emittente oppure con il rilascio di un nuovo titolo intestato al nuovo titolare.

Caratteristiche dei titoli di credito

Le caratteristiche dei titoli di credito sono:

a) Letteralità: è il tenore letterale del titolo, cioè quello che in esso è scritto, che determina la quantità, la qualità e le modalità del diritto attribuito al possessore legittimo del documento;

b) Autonomia: colui a cui viene trasferito il titolo di credito acquista un diritto nuovo originario ed autonomo rispetto al diritto del precedente titolare. Il debitore non gli può opporre le eccezioni personali che avrebbe potuto opporre a quest’ultimo.

Eccezioni opponibili dal debitore

Le eccezioni che il debitore può opporre sono indicate nell’art 1993 c.c. e sono:

a) Eccezioni reali o assolute: che si possono opporre a qualunque possessore e sono quelle di forma, quelle fondate sul contesto del titolo, quelle di falsità della firma, di difetto di capacità o di rappresentanza

b) Eccezioni personali o relative: che si possono opporre soltanto ad un possessore determinato. Sono quelle che derivano da rapporti che non risultano dal titolo e ad esempio quella di mancanza o illecita di rapporto in base al quale il titolo è stato emesso ovvero quella di compensazione con un credito che il debitore vanta verso il possessore.

Ammortamento dei titoli di credito

La procedura di ammortamento dei titoli di credito trova una sua specifica disciplina negli artt. 2016 ss. c.c.
Qualora il titolo di credito venga pure perso o sottratto il possessore che ha perso il titolo può attivare la procedura di ammortamento tramite la presentazione di un ricorso al Presidente del tribunale del luogo in cui il titolo dovrebbe essere pagato, indicando nel ricorso i requisiti essenziali del titolo e i fatti che ne hanno provocato lo smarrimento, la distruzione o la sottrazione, Il presidente del tribunale, premessi gli opportuni accertamenti sulla verità dei fatti, pronuncia con decreto l’ammortamento e autorizza il pagamento del titolo dopo 30 giorni dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ovvero dalla data di scadenza del titolo qualora questo non si ancora scaduto.

Fino a quando non si avvenuta la notifica del decreto di ammortamento, il pagamento effettuato dal debitore nonostante la denuncia dello smarrimento o sottrazione, nelle mani di chi presenti il titolo per il pagamento, ha efficacia liberatoria.

La procedura di ammortamento non è ammessa per i titoli al portatore, denunciando all’emittente lo smarrimento o la sottrazione e fornendone la prova, chi lo ha smarrito può ottenere la prestazione soltanto se nessuno si presenta a chiedere il pagamento entro il termine stabilito dalla legge per la prescrizione del titolo.

LA cambiale

Tra i titoli di credito all’ordine spicca la cambiale, la quale si distingue in due tipologie:

a) La cambiale tratta: che contiene l’ordine che un soggetto dà ad un latro di pagare ad un terzo una somma di denaro;

b) Il vaglia cambiario: che contiene la promessa fatta da un soggetto di pagare una somma di denaro direttamente nelle mani del promissario.

Essendo un titolo all’ordine, la cambiale si trasferisce mediante girata. Quindi, chi gira la cambiale risponde allo stesso modo dell’emittente.

Altra caratteristica importante della cambiale è la sua astrattezza, tuttavia l’astrattezza dell’obbligazione cambiaria non esclude l’azione di ripetizione, quando si è dimostrata la mancanza di causa.

La cambiale viene scritta solitamente su appositi moduli filigranatati, che sono messi in vendita dallo Stato per un prezzo corrispondente all’imposta di bollo, che è dovuta in misura proporzionale all’importo per il quale il titolo viene emesso. L’uso di questi moduli è necessario perché la cambiale abbia efficacia di titolo esecutivo.

La legge stabilisce, altresì, i requisiti essenziali del contenuto in mancanza dei quali il documento non vale di regola come cambiale, ma potrà eventualmente valere come ricognizione del debito o come promessa di pagamento.

La denominazione di cambiale inserita nel contesto del titolo, se è una tratta l’ordine, se è un vaglia cambiario, la promessa di pagare una somma determinata, il nome, il luogo e la data di nascita ovvero il codice fiscale del trattario, l’indicazione del luogo di pagamento, il nome del prenditore e tutte le altre indicazioni tassativamente contenute nell’art 100 della Cd. Legge cambiaria ( R.D. n. 1669/1933).

L’emissione di una cambiale costituisce atto di straordinaria amministrazione con la conseguenza che, per quanto riguarda la possibilità di porre in essere negozi cambiari da parte di soggetti incapaci, valgono le regole generali relative agli atti di straordinaria amministrazione posti in essere nell’interesse e a nome dell’incapace stesso.

Il portatore di una cambiale può servirsi di essa come titolo esecutivo ed iniziare senz’altro l’esecuzione, ovvero promuovere un ordinario giudizio di cognizione, ovvero richiedere un decreto ingiuntivo.

L’azione cambiaria può essere diretta contro gli obbligati originari ovvero contro gli obbligati di regresso.

L’azione principale e l’azione di regresso sono sottoposte ad un termine di prescrizione diverso: la prima è soggetta a prescrizione triennale e la seconda a prescrizione più breve di un anno.
Inoltre, l’esercizio dell’azione di regresso è subordinato a un particolare onere: il creditore deve far constatare, con particolare atto detto protesto entro il rigoroso termine fissato dalla legge a pena di decadenza, il rifiuto di accettazione o di pagamento.

Il protesto cambiario è un atto pubblico redatto di regola a rogito del Notaio o da un ufficiale giudiziario con il quale si accerta in forma solenne il rifiuto di accettazione o di pagamento nel termine fissato dalla legge.

L’assegno

L’assegno, a differenza della cambiale che è uno strumento di credito, è uno strumento di pagamento, in quanto mira a procurare al portatore l’immediata disponibilità di una somma di denaro.
Le due figure più importanti di assegno sono:

a) L’assegno bancario: ha la stessa struttura della cambiale e consiste in un documento sul quale unilateralmente l’emittente sottoscrive un ordine incondizionato di pagamento rivolto ad una banca a vista a favore del beneficiario indicato sul titolo. Nei rapporti tra emittente e prenditore, l’assegno bancario vale come promessa di pagamento ai sensi dell’art. 1988 c.c.

Chiunque emetta un assegno che non venga in tutto o in parte onorato per mancanza di provvista, oltre che ad una sanzione amministrativa pecuniaria, è tenuto al pagamento in favore del portatore che agisca contro di lui, dell’importo del titolo è in aggiunta di un ulteriore 10% a titolo di penale.

L’assegno può essere emesso con la specifica indicazione del beneficiario o al portatore.

Occorre sottolineare che non possono essere emessi assegni al portatore per un importo pari o superiore ed euro 1000. In caso contrario, l’assegno deve recare non solo il nome del beneficiario ma anche la clausola di non trasferibilità.

L’assegno pagabile ad una persona determinata è trasferibile mediante girata, quello al portatore, invece, si trasferisce tramite semplice consegna.

Nell’ipotesi in cui la banca proceda colpevolmente al pagamento dell’assegno ad un soggetto non legittimato, essa risponde a titolo di responsabilità contrattuale nei confronti dell’emittente del danno da quest’ultimo sofferto e ciò non solo se il pagamento ad un soggetto non legittimato avviene ad opera di una banca trattaria, ma anche se lo stesso viene effettuato da una banca diversa cui l’assegno sia stato girato per l’incasso.

Inoltre, in caso di pagamento di un assegno bancario non trasferibile ad un soggetto non legittimato, la banca trattaria, in deroga alle regole generali in tema di pagamento al creditore apparente, non è liberata dall’originaria obbligazione, finché non paghi al prenditore esattamente individuato, a prescindere dalla sussistenza o meno della colpa nell’errore sull’identificazione dello stesso, trattandosi di un’obbligazione ex lege.

b) L’assegno circolare: l’assegno circolare non può che essere emesso da una banca, e naturalmente, gli assegni circolari sono emessi dalle banche in quanto il cliente ne faccia richiesta e versi il relativo importo, ovvero previo addebito a suo carico dell’importo per il quale il titolo è stato emesso.

L’emissione non può essere fatta al portatore, ma necessariamente all’ordine di uno specifico nominativo. La struttura dell’assegno circolare è quella del pagherò cambiario: la banca si impegna a pagare a vista l’importo per cui il titolo è emesso o all’intestatario dell’assegno o eventualmente ad un giratario.