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Definizione e natura giuridica

Con il termine “trust” si intendono i rapporti giuridici istituiti da un soggetto denominato costituente o settlor, mediante atto tra vivi o per testamento, con il quale determinati beni vengono posti sotto il controllo di un altro soggetto denominato trustee, il tutto nell’interesse del beneficiario, quando ci troviamo in presenza di un cd. trust in favore di beneficiario oppure per il perseguimento di uno specifico scopo, quando si tratta di un cd. trust di scopo.

Tale istituto, consistente in un fenomeno di segregazione patrimoniale, è integralmente regolato dalla Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, ratificata con la Legge 364/1989.

Caratteristiche del trust

Il trust, per essere qualificato come tale, deve avere delle caratteristiche ben precise. Innanzitutto, i beni costituiti in trust costituiscono una massa distinta e non rientrano nel patrimonio del trustee. Infatti, gli artt. 11-12 della Convenzione dell’Aja prevedono che:

a) I beni del trust sono separati dal patrimonio del trustee;

b) I creditori personali del trustee non possono rivalersi sui beni del trust;

c) I beni del trust non fanno parte del regime patrimoniale dei coniugi o della successione del trustee;

d) È consentita la rivendicazione dei beni del trust qualora il trustee, in violazione degli obblighi derivanti dal trust, abbia confuso i beni del trust con i propri beni;

e) Negli atti compiuti dal trustee deve essere indicata la sua qualità.

Il trust, inoltre, non è dotato di personalità giuridica né di soggettività giuridica. Pertanto, i beni costituiti in trust sono formalmente intestati al trustee.
Tuttavia, il trust è considerato soggetto passivo di imposta, dunque, deve essere dotato di un proprio codice fiscale.

Il trustee è investito del potere ed onerato dell’obbligo di amministrare il trust seguendo le indicazioni del settlor.

Infine, dato che il nostro ordinamento è privo di una disciplina privatistica sul trust, in sede di costituzione è necessario indicare la legge straniera applicabile alla fattispecie.

Trust esterno e trust interno

Il trust può essere qualificato come esterno o interno. Il trust esterno, ovvero quello regolato da una legge straniera, rispetto alla quale presenta elementi di collegamento diversi dal mero rinvio, dal luogo dell’amministrazione e dalla residenza del trustee è pacificamente ammesso. Un esempio frequente di trust esterno si ha quando i beni costituiti in trust si trovano nel territorio dello Stato straniero di cui è richiamata la legge.

L’ammissibilità del trust interno è, invece, discussa in dottrina. Sul punto, infatti, si sono formate due opposte tesi:

Tesi 1: secondo l’opinione della dottrina minoritaria, non è ammissibile il trust interno in quanto si pone in contrasto con l’art. 13 della Convenzione Aja secondo cui: “nessuno Stato è tenuto a riconoscere un trust i cui elementi importanti, ad eccezione della legge da applicare, del luogo di amministrazione e della residenza abituale del trustee, sono più strettamente connessi a Stati che non prevedono l’istituto del trust o la categoria del trust in questione”.

Tesi 2: oggi sembra prevalere la tesi favorevole all’ammissibilità del trust interno, purché sia compatibile con l’art. 2 della sopra citata convenzione e con le norme imperative del nostro ordinamento. Il Legislatore tributario ha, infatti, disciplinato la tassazione dei redditi del trust con disponenti e beneficiari italiani o con beni siti in Italia.

Soggetti del trust

I soggetti principali del trust sono: il settlor, il trustee, il beneficiario ed, in via eventuale, il guardiano.

Il settlor o costituente del trust è colui che affida determinati beni al trustee, stabilendo nell’atto costitutivo il programma che il trustee deve realizzare. A seguito della costituzione del trust e del trasferimento dei beni al trustee, il disponente perde i diritti e i poteri su tali beni.

Poi abbiamo il trustee, la cui posizione è assimilabile a quella del proprietario. Tuttavia, secondo parte della dottrina si tratta di una proprietà cd. dovuta, in quanto deve possedere e amministrare i beni sempre per il soddisfacimento dell’interesse del beneficiario. L’obbligo di amministrazione sorge solo dopo che il trustee accetta l’incarico e cessa in caso di morte, dimissioni o revoca del trustee.

Il beneficiario è, invece, il soggetto a vantaggio del quale viene costituito il trust. Ai sensi dell’art. 1372 codice civile, tuttavia, in base al principio sulla relatività degli effetti giuridici, il beneficiario può rifiutare la costituzione del trust in suo favore. L’eventuale accettazione, invece, equivale alla dichiarazione di volerne profittare, come accade per il vincolo di destinazione. E’ discusso se sia ammissibile anche la costituzione di un trust il cui disponente sia anche beneficiario. La dottrina prevalente sembra propendere per la tesi affermativa solo nel caso in cui il disponente, però, non sia l’unico beneficiario.

Infine, abbiamo la figura eventuale del guardiano a cui viene attribuito il compito di controllare l’attività del trustee e, secondo la dottrina prevalente, può coincidere anche con il beneficiario del trust. Tale soggetto può avere anche il potere di compiere atti dispositivi aventi ad oggetto i beni del trust.

Modalità di costituzione e trascrivibilità del trust

Il trust, come sopra accennato, può essere costituito per atto tra vivi o per causa di morte mediante il testamento. Con riferimento agli atti tra vivi, l’atto costitutivo di trust ha struttura unilaterale, per cui l’accettazione da parte del trustee ha una sua causa autonoma e struttura unilaterale a sua volta.

In ambito successorio, lo strumento maggiormente utilizzato per la costituzione del trust in via testamentaria è il legato. In questo caso viene costituito direttamente il trust per testamento ed i beni vincolati vengono attribuiti al trustee a titolo di legato. In dottrina è discussa la possibilità di costituire il trust per testamento anche mediante istituzione ereditaria, in quanto il trust, a differenza del fondo patrimoniale e del vincolo di destinazione che possono avere ad oggetto solo beni determinati o appartenenti a specifiche categorie, può avere ad oggetto qualsiasi tipo di bene.

Tuttavia, sulla vexata quaestio, la dottrina è ancora divisa e, attualmente non vi è un orientamento prevalente. A fini tuzionistici, la prassi notarile sembra, però, propendere per la soluzione negativa. Con riferimento alla trascrivibilità o meno del trust, invece, la dottrina prevalente ammette tale possibilità ai sensi degli artt. 2643 e 2645 ter codice civile. Secondo tali norme, infatti, sono necessarie sia la trascrizione della dotazione patrimoniale contro il disponente ed in favore del trustee; sia la trascrizione del vincolo gravante sui beni.

Il trust cd. “Dopo di noi”

Lo strumento del trust presenta una funzionalità poliedrica e si adatta efficacemente alle esigenze di coloro che intendano tutelare patrimoni, gestirne il passaggio generazionale, assistere soggetti deboli. In tale ottica la Legge n. 112/2016 sul “dopo di noi”, entrata in vigore il 25 giugno 2016, ha introdotto una serie di misure che rispondono al bisogno di tutelare persone con disabilità grave accertata medicalmente ai sensi della Legge n. 104 del 1992.

L’obiettivo prefissato dal legislatore è quello di consentire agevolmente ai genitori di persone disabili di provvedere al “dopo”, ovvero al momento in cui gli stessi non potranno più assistere il figlio gravemente incapace. I presupposti affinché possa trovare applicazione la legge sono quindi:

1. la disabilità grave del beneficiario;

2. l’assenza del sostegno familiare.

In particolare, la citata legge disciplina le misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave, che non sia determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità e che siano prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori, o perché gli stessi non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare.

Con riguardo al trust, la legge n. 112 del 2016 agevola la costituzione dello stesso per gli scopi ed interessi superiori del figlio (art. 1, comma 3), e prevede altresì incentivi fiscali, posto che i beni e i diritti conferiti in trust ed istituiti in favore delle persone con grave disabilità sono esenti dall’imposta sulle successioni e donazioni (art. 6, comma 1).

Questa esenzione, che evidentemente mira ad incentivare le operazioni in trust in tali casi, è
ammessa alle seguenti condizioni. Innanzitutto, il trust deve perseguire l’esclusiva finalità di inclusione sociale, cura e assistenza delle persone con disabilità grave, in favore delle quali sono istituiti e la suddetta finalità deve essere espressamente indicata nell’atto istitutivo (art. 6, comma 2). Inoltre, il comma 3, lett. a) dell’art. 6 richiede che il negozio di costituzione del trust sia concluso necessariamente per atto pubblico e che quindi sia rispettata la forma solenne, e che l’atto presenti un contenuto minimo obbligatorio.

Forma e contenuto dell’atto costitutivo del trust cd. “Dopo di noi”

Riguardo il contenuto, l’art. 6, comma 3, lett. b) stabilisce che l’atto costitutivo deve:

– identificare in maniera chiara e univoca i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli (disponente-settlor, trustee-gestore, beneficiario e, eventualmente, guardiano);

– descrivere la funzionalità e i bisogni delle persone gravemente disabili, in favore delle quali il trust è istituito;

– indicare le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni dei beneficiari.

L’atto costitutivo del trust deve, inoltre, individuare gli obblighi del trustee con riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in favore dei beneficiari, adottando ogni misura idonea a salvaguardarne i diritti; deve indicare gli obblighi e le modalità di rendicontazione a carico dello stesso (art. 6, comma 3, lett. c).

Il gestore o fiduciario può essere una persona di fiducia vicina alla persona con grave disabilità beneficiaria del trust, o una associazione-Onlus, che operi però operante prevalentemente nel settore della beneficenza. Le lett. d) ed e) dell’art. 6, comma 3 prevedono che gli esclusivi beneficiari del trust devono essere le persone gravemente disabili; i beni, di qualsiasi natura e genere, conferiti nel trust devono essere destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del trust ovvero dei fondi speciali o del vincolo di destinazione adottati nel caso concreto.

Importante evidenziare che il rapporto scaturente dal trust deve essere individuato nel tempo e così anche la sua durata. Infatti, l’atto costitutivo del trust deve indicare il termine finale corrispondente alla data della morte della persona con disabilità grave (art. 6, comma 3, lett. g) e deve stabilire la destinazione del patrimonio residuo (art. 6, comma 3, lett. h).

Infine, lo stesso articolo alla lett. f) prevede che l’atto istitutivo del trust deve individuare il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte al trustee e tale soggetto deve essere individuabile per tutta la durata del trust.