Nozione
L’uso civico è il diritto attribuito ad un soggetto quale membro di una collettività, di natura inalienabile ed imprescrittibile; pertanto, è stato definito come una sorta di cd. comunione senza quote.
Legge 1766/1927
I beni gravati da uso civico sono assoggettati ad un particolare regime di circolazione che, anche a tutela dell’interesse pubblicistico dei paesaggi e dei territori, ne determina, in alcune ipotesi, l’inalienabilità assoluta.
I suddetti beni, anche se sono assimilabili ai beni demaniali, non possono perdere la loro qualità in virtù di un processo di cd. sdemanializzazione tacita o per facta concludentia.
Natura giuridica ed accertamento.
Gli usi civici sono diritti reali di godimento perpetui, spettanti ai componenti di una collettività su beni quali: terreni, boschi o acque; pertanto, non è possibile ravvisare un diritto individuale di uso in capo al singolo.
L’accertamento dell’esistenza di usi civici crea problemi per il Notaio, in quanto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che non è sufficiente, ai fini del compiuto accertamento, la sola istanza al Comune o al Commissario per gli usi civici.
Nella prassi, in seguito all’allegazione del certificato di destinazione urbanistica ed alla dichiarazione di vigenza, si usa far dichiarare all’alienante l’assenza di usi civici sul terreno oggetti dell’atto.
Tipologia di usi civici e regime di circolazione
Gli usi civici si distinguono in:
a) Usi civici su terreni privati ( cd. ius in re aliena);
b) Usi civici su terreni pubblici ( cd. ius in re propria).
a) Usi civici su terreni privati
Il terreno è, in questi casi, liberamente commerciabile con il gravame, purché l’uso civico sia espressamente menzionato nelle precisazioni e nelle garanzie dell’atto di trasferimento.
Inoltre, l’uso civico può anche essere eliminato mediante un’affrancazione sui generis, la cui peculiarità si sostanzia nel fatto che il soggetto affrancante è l’effettivo proprietario e non il titolare del diritto di enfiteusi.
Pertanto, in dottrina si è discusso sulle modalità in cui deve essere eseguita questa affrancazione.
Secondo una prima tesi, minoritaria, l’affrancazione si realizza solo mediante pagamento del corrispettivo del trasferimento; pertanto, non sarebbero necessarie né le menzioni obbligatorie per i trasferimenti, né la presenza dell’ente Comune in atto.
Secondo una seconda tesi, attualmente prevalente in dottrina e nella prassi notarile, anche se non sarebbero necessarie le menzioni di alcun genere, comunque il Comune deve intervenire in sede di stipula dell’atto traslativo.
b) Usi civici su terreni pubblici
Le cd. terre civiche, invece, sono inalienabili, inusucapibili ed insuscettibili di mutamento di destinazione.
Le uniche eccezioni ammesse sono le seguenti:
1) A seguito della cd. assegnazione a categoria a), ex art 11 L 1766/1927, boschi e pascoli, i quali sono inalienabili, salvo il caso di esigenze di pubblica utilità, previa autorizzazione della Regione di appartenenza;
2) A seguito della cd. assegnazione a categoria b), ex art 11 L 1766/1927, coltura agraria, i quali sono assegnati in enfiteusi ai singoli, attraverso una cd. quotizzazione e, successivamente all’affrancazione del canone enfiteutico, divengono alienabili;
3) In caso di cd. legittimazione da parte del possessore abusivo, ex artt 9 e 10 L 1766/1927, ovvero a seguito del decreto amministrativo di legittimazione che attribuisce, a colui che è stato “possessore abusivo” per almeno dieci anni ininterrotti, un diritto di enfiteusi che può essere soggetto ad affrancazione;
4) A seguito di un cd. procedimento di conciliazione, ex art 29 L 1766/1927, detti terreni possono essere alienati.
Inoltre, è importante osservare anche quanto stabilito dall’ art 3 L 168/2017, il quale prevede che:
“Sono beni collettivi:
a) le terre di originaria proprietà collettiva della generalità degli abitanti del territorio di un comune o di una frazione, imputate o possedute da comuni, frazioni od associazioni agrarie comunque denominate;
b) le terre, con le costruzioni di pertinenza, assegnate in proprietà collettiva agli abitanti di un comune o di una frazione, a seguito della liquidazione dei diritti di uso civico e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento esercitato su terre di soggetti pubblici e privati;
c) le terre derivanti: da scioglimento delle promiscuità di cui all’articolo 8 della legge 16 giugno 1927, n. 1766; da conciliazioni nelle materie regolate dalla predetta legge n. 1766 del 1927; dallo scioglimento di associazioni agrarie; dall’acquisto di terre ai sensi dell’articolo 22 della medesima legge n. 1766 del 1927 e dell’articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102; da operazioni e provvedimenti di liquidazione o da estinzione di usi civici; da permuta o da donazione;
d) le terre di proprietà di soggetti pubblici o privati, sulle quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici non ancora liquidati;
e) le terre collettive comunque denominate, appartenenti a famiglie discendenti dagli antichi originari del luogo, nonché le terre collettive disciplinate dagli articoli 34 della legge 25 luglio 1952, n. 991, 10 e 11 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97;
f) i corpi idrici sui quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici.
I beni di cui al comma 1, lettere a), b), c), e) e f), costituiscono il patrimonio antico dell’ente collettivo, detto anche patrimonio civico o demanio civico.
Il regime giuridico dei beni di cui al comma 1 resta quello dell’inalienabilità, dell’indivisibilità, dell’inusucapibilità e della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale.”
Alla luce di quanto stabilito dalla norma in esame, si è discusso se essa escluda la possibilità di alienare i terreni gravati da uso civico.
Sul punto sono sorti due orientamenti.
Secondo una prima impostazione dottrinale, per poter alienare il terreno privato gravato da uso civico occorrerebbe procedere alla previa affrancazione del vincolo.
Secondo un’altra impostazione, che attualmente sembra prevalere in dottrina e nella prassi notarile, l’alienabilità non è esclusa, considerato che l’art 3 L 168/2017 utilizza il termine “resta”, non avendo, dunque, alcuna portata innovativa. Pertanto, è possibile alienare i terreni gravati da uso civico, senza la necessità di una previa affrancazione del vincolo.
