Il sequestro conservativo in generale.
Il sequestro conservativo, al pari dell’azione surrogatoria e dell’azione revocatoria, è una misura di conservazione della garanzia patrimoniale del debitore, prevista dall’articolo 2905 del Codice civile, ai sensi del quale “Il creditore può chiedere il sequestro conservativo dei beni del debitore, secondo le regole stabilite dal Codice di procedura civile.
Il sequestro può essere chiesto anche nei confronti del terzo acquirente dei beni del debitore, qualora sia stata proposta l’azione per far dichiarare l’inefficacia dell’alienazione”.
Gli effetti del sequestro sono, poi, enunciati dal successivo articolo 2906 , comma 1, Codice Civile ai sensi del quale “non hanno effetto in pregiudizio del creditore sequestrante le alienazioni e gli altri atti che hanno per oggetto la cosa sequestrata, in conformità delle regole stabilite per il pignoramento”. La principale analogia quoad effectum tra pignoramento e sequestro, dunque, è che in entrambi i casi gli atti compiuti in violazione sono validi ed efficaci ma inopponibili; tuttavia, l’inefficacia relativa del pignoramento e del sequestro si atteggia in modo diverso con riguardo ai due istituti, valendo, per il sequestro per l’unico e solo creditore sequestrante, anche se, in ipotesi, ci sono altri creditori; viceversa, in caso di pignoramento, l’inefficacia si estende ad una pletore di soggetti (creditori), spesso neanche individuabili al momento dell’atto, in quanto potrebbero aderirvi subito dopo e comunque giovarsi dell’inopponibilità dell’atto.
Differenza tra sequestro conservativo e sequestro giudiziario.
Quanto finora osservato si riferisce, tuttavia, al solo sequestro conservativo, che non esaurisce il genus dei sequestri.
Invero, altra species di sequestro è il cosiddetto sequestro giudiziario, disciplinato dall’articolo 670 del Codice di procedura civile, istituto ontologicamente distinto dal sequestro conservativo quanto a presupposti, funzione ed effetti.
Come detto, infatti, il sequestro conservativo si configura quale misura preordinata alla tutela della garanzia patrimoniale generica del creditore, in funzione anticipatoria rispetto alla futura esecuzione forzata, mirando a impedire che il debitore disperda i beni sui quali potrà soddisfarsi la pretesa creditoria; esso, pertanto, non incide sulla titolarità del diritto né comporta la sottrazione materiale del bene, ma determina un vincolo giuridico che si traduce nell’inopponibilità degli atti dispositivi al creditore sequestrante, secondo lo schema delineato dall’articolo 2906 del Codice civile.
Diversamente, il sequestro giudiziario presuppone una controversia in ordine alla proprietà o al possesso del bene e risponde all’esigenza di assicurarne la custodia e la gestione nel corso del giudizio, mediante affidamento ad un custode nominato dal giudice, con conseguente compressione non solo della disponibilità giuridica, ma anche di quella materiale del bene.
La distinzione assume rilievo anche sul piano della circolazione: mentre nel sequestro conservativo il debitore conserva la possibilità di disporre del bene, sia pure con gli effetti di inefficacia relativa sopra richiamati, nel sequestro giudiziario gli atti dispositivi risultano, in linea di principio, incompatibili con la funzione stessa della misura, in quanto idonei a pregiudicare la conservazione del bene oggetto di lite. Ne discende che le considerazioni che seguono in ordine alla circolazione del bene sequestrato devono intendersi riferite al solo sequestro conservativo, non essendo invece predicabili con riguardo al sequestro giudiziario, rispetto al quale il ruolo del Notaio si atteggia in termini di ben maggiore cautela, sino a porre in dubbio la stessa ricevibilità dell’atto.
Il pignoramento in generale.
Il pignoramento è l’atto iniziale del procedimento esecutivo, come disciplinato dagli articoli 492 e seguenti del Codice di Procedura Civile, che consiste nell’ingiunzione fatta dall’ufficiale giudiziario al debitore pignorato di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del creditore esattamente indicato i beni che si assoggettano alla espropriazione e i frutti di essi.
Il debitore, tuttavia, rimane nel pieno possesso dei beni pignorati e può, in teoria, anche disporne; tuttavia, l’atto dispositivo, per il resto perfettamente valido ed efficace è inopponibile (c.d. inefficacia relativa) a tutti i creditori che partecipano al pignoramento, sia che vi partecipassero già al momento dell’atto dispositivo, sia che siano intervenuti al pignoramento in un momento successivo (c.d. principio della porta aperta): in tale senso, recita l’articolo 2913 del Codice civile “Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell’esecuzione gli atti di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento, salvi gli effetti del possesso di buona fede per i mobili non iscritti in pubblici registri”.
Queste differenze sul piano degli effetti hanno portato la prassi applicativa a trattare in modo diverso le ipotesi di vendita di bene pignorato e sequestro.
La vendita del bene sequestrato.
Come accennato, in caso di sequestro, dell’inefficacia relativa dell’atto può giovarsi il solo creditore sequestrante; pertanto, il compratore può, con l’ausilio del Notaio, effettuare una congrua valutazione dei rischi in cui incorre nell’acquisto, dei quali viene diffusamente reso edotto del professionista, come riportato in atto e, nella clausola sulle garanzie.
Al netto di tale caveat, tuttavia, il bene sequestrato può circolare senza nessuna ulteriore formalità.
La vendita del bene pignorato.
Viceversa, l’esposto principio della porta aperta che vale in relazione al pignoramento comporta un oggettivo ostacolo alla possibilità di predeterminare i rischi a cui si esporrebbe l’acquirente, con la conseguenza che l’inserimento in atto di una mera clausola in cui il Notaio rende edotto l’acquirente dei rischi derivanti dal pignoramento può non essere sufficiente.
Pertanto, la prassi applicativa ha individuato tre diverse ed alternative modalità in cui può avvenire la vendita del bene pignorato, nel rispetto della tutela dell’acquirente.
Vendita a condizione sospensive dell’estinzione del pignoramento.
La prima soluzione è quella di vendere il bene pignorato, ma deducendo in condizione sospensiva la pronuncia di estinzione del pignoramento.
In questo modo, il compratore è tutelato, poiché, qualora la condizione si avveri (estinzione del pignoramento), egli acquista il bene libero; viceversa, in caso di mancato avveramento della condizione, l’atto è tamquam non esset, quindi, vero è che l’acquirente non ha acquistato il bene, ma neanche ne ha pagato il corrispettivo.
Vendita con deposito prezzo al Notaio rogante.
Si conclude una vendita immediatamente efficace ed immediata, ma le parti richiedono di avvalersi dello strumento del deposito prezzo presso il Notaio, il quale ha il compito di utilizzare le somme così ottenute dall’acquirente per pagare i creditori pignoratizi ed ottenere l’estinzione del pignoramento, cosicché il bene sia acquistato libero dall’acquirente.
Vendita nei locali del Tribunale.
Terza ed ultima possibilità è che il Notaio si rechi, per la stipula, proprio nei locali del Tribunale presso cui il pignoramento è iscritto.
In quest’ipotesi si assiste, invero, ad un’operazione bifasica, prima giudiziale, poi notarile, ancorché sorretta dal consenso di tutte le parti coinvolte, tutte presenti.
Invero, in primo luogo, il creditore pignorante dichiara di rinunciare al pignoramento e, di conseguenza, il Tribunale emettere decreto di estinzione del pignoramento ed ordina la cancellazione della trascrizione dello stesso.
In secondo luogo, si procede alla compravendita immobiliare di fronte al Notaio, che è una compravendita pura, immediatamente valida ed efficace, con due peculiarità:
- il prezzo, su delegazione dell’alienante, non viene pagato a quest’ultimo, ma al creditore (ex pignoratizio), delegatario, nella misura sufficiente ad estinguere il suo credito verso il debitore-alienante;
- nella clausola sulle garanzie si dà atto del fatto che il bene circola libero e la trascrizione del pignoramento grava solo formalmente (in quanto il decreto di estinzione del pignoramento costituisce titolo per la cancellazione della trascrizione).
