Ai sensi dell’art. 456 del Codice civile, la successione si apre al momento della morte, nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto, cioè nel Comune in cui, al momento della morte, il de cuius ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi (cfr. art. 43 del Codice civile).
Sotto il profilo degli effetti, l’apertura della successione comporta la devoluzione del patrimonio del defunto, con il dichiarato scopo di individuare uno o più soggetti (eredi) che, accettando l’eredità, diventino continuatori a titolo universale del de cuius, che dunque gli succedano, senza soluzione di continuità, fin dal momento dell’apertura della successione, in tutti i rapporti giuridici che gli facevano capo al momento della morte (ad eccezione di quei rapporti che, per la natura strettamente personale che li connota, si estinguono alla morte del titolare, come, ad esempio, i rapporti relativi agli status familiari).
I possibili continuatori a titolo universale del defunto (eredi) possono essere individuati dal de cuius medesimo nel testamento, ovvero, in assenza di testamento, dalla legge: ai sensi dell’art. 457 del Codice civile, infatti, l’eredità si devolve per legge o per testamento, tertium non datur, con la precisazione che non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria.
Poste queste generali premesse, è, a questo punto, necessario osservare che il fenomeno della devoluzione ereditaria i snoda intorno ai due istituti cardine della vocazione e della delazione ereditaria, che godono di completa autonomia reciproca, sebbene possano, in concreto, e fisiologicamente, riferirsi al medesimo soggetto.
La vocazione ereditaria
La vocazione ereditaria consiste nell’individuazione in astratto dei soggetti che potrebbero essere chiamati a succedere al de cuius e scatta sempre automaticamente al momento dell’apertura della successione, in favore di tutti costoro.
Lo status di vocato (o chiamato) attribuisce al titolare i seguenti poteri, che, si precisa, non sono quelli previsti ex art. 460 del Codice civile, norma che, pur essendo rubricata “poteri del chiamato” enumera in realtà i poteri del delato (sul punto, si veda infra):
– Potere di chiedere la fissazione di un termine per l’accettazione ex art. 481 del Codice civile (cosiddetta actio interrogatoria): invero, il vocato che, non essendo titolare altresì della delazione, non può accettare l’eredità, può chiedere al Tribunale del Comune in cui si è aperta la successione (cosiddetto Tribunale delle successioni) di fissare un termine entro cui il delato debba dichiarare se accetta o rinuncia all’eredità, l’inutile decorso del quale comporta la perdita del diritto di accettare;
– Potere di curare la redazione dell’inventario, ai fini di una futura accettazione beneficiata, in quanto l’inventario, ai sensi dell’art. 484 comma 3 del Codice civile, può essere fatto anche prima dell’accettazione dell’eredità;
– Potere di richiedere la nomina giudiziale di un curatore dell’eredità giacente, qualora ricorrano i presupposti dell’art. 528 del Codice civile;
– Potere di chiedere al Tribunale delle successioni l’apposizione dei sigilli ex art. 753 del Codice di procedura civile, la rimozione dei sigilli (art. 763 del Codice di procedura civile), nonché il potere di opporsi alla rimozione dei sigilli (art. 764 del Codice di procedura civile);
– Potere di instaurare procedimenti cautelari qualora ne ricorrano i presupposti ex art. 669-bis e seguenti del Codice di procedura civile.
La delazione ereditaria
Diversamente da quanto osservato con riguardo alla vocazione, la delazione è l’offerta concreta dell’eredità (o di una quota ereditaria) ad uno dei vocati, che attribuisce al destinatario della delazione attuale il diritto di accettare l’eredità (o di rinunciarvi).
Pertanto, si può dire che la vocazione è presupposto necessario, ma non sufficiente, della delazione e che la delazione attuale è presupposto necessario e sufficiente del diritto di accettare l’eredità.
Invero, se, tendenzialmente, vocazione e delazione coincidono, essendo da subito rivolte al medesimo soggetto, è possibile individuare quattro ipotesi in cui la delazione non è attuale (in cui, cioè, il vocato può esercitare i poteri di cui sopra, ma non può, ancora, accettare l’eredità):
1. Delazione a condizione sospensiva: in caso di istituzione ereditaria a condizione sospensiva, infatti, il vocato potrà accettare l’eredità (in altri termini, diverrà destinatario di una delazione attuale) solo dal momento in cui si verificherà la condizione sospensiva.
Questo è, ad esempio, il caso del secondo chiamato in caso di sostituzione testamentaria ordinaria, che ha natura giuridica, appunto, di doppia istituzione ereditaria, la prima a condizione risolutiva e la seconda a condizione sospensiva del medesimo evento, consistente nel fatto che il primo istituito non possa o non voglia accettare (ad esempio, se Tizio istituisce suo erede universale Caio, sostituendogli, per il caso in cui non voglia accettare, Sempronio, quest’ultimo potrà accettare l’eredità di Tizio solo quando Caio abbia rinunciato all’eredità).
Altra importante ipotesi di delazione condizionale, quest’ultima “fisiologica”, è quella rivolta al nascituro: invero, se ai sensi dell’art. 462 del Codice civile sono capaci di succedere anche i soggetti solo concepiti all’apertura della successione (ed i nascituri non concepiti di persona vivente, questi ultimi solo per successione testamentaria), presupposto per l’accettazione dell’eredità è, tuttavia, l’evento della nascita, che, quindi, opera come una sorta di condicio iuris;
2. Delazione successiva: tale tipo di delazione ricorre nel caso in cui il testatore istituisca erede un determinato soggetto e, dopo la morte di costui, un altro soggetto, il quale ultimo potrà, quindi, accettare l’eredità solo dal momento della morte del primo istituito.
Si precisa che, ai sensi dell’art. 692 del Codice civile, la devoluzione successiva è nulla, ponendosi in piena violazione del divieto di sostituzione commissaria, al quale l’ordinamento prevede l’unica deroga del fedecommesso assistenziale (cioè la sostituzione fedecommissaria disposta in presenza di tutti i presupposti di cui agli artt. 692 commi 1-4 del Codice civile);
3. Delazione indiretta: è il caso della delazione di cui è destinatario il rappresentante, cioè il discendente che subentra nel luogo e nel grado del primo chiamato per rappresentazione. In questo caso, invero, il rappresentante non succede al rappresentato, ma direttamente al de cuius, surrogandosi, sotto il profilo oggettivo e soggettivo nell’originaria chiamata in favore del rappresentato;
4. Delazione solidale: differentemente dai casi di delazione non attuale finora analizzati, la delazione solidale riguarda solo l’oggetto dell’accettazione ereditaria, ma prescindere da una nuova accettazione, comportando l’attualizzazione della delazione un accrescimento automatico dell’oggetto della delazione originaria.
Valga, a tal fine, il seguente esempio: Tizio, con il medesimo testamento istituisce suoi eredi universali nelle quote di un mezzo ciascuno Caio e Sempronio (ricorrono, dunque, i presupposti dell’accrescimento testamentario ex art. 674 del Codice civile, consistenti nella coniunctio re et verbis); all’apertura della successione, Caio accetta l’eredità devolutagli, divenendo erede nella quota di un mezzo; Sempronio, invece, rinuncia all’eredità (e non ricorrono i presupposti di sostituzione o rappresentazione), con conseguente e necessario accrescimento della quota rinunciata in favore di Caio, che diventa ope legis erede nell’intero.
Il titolare di una delazione attuale, inoltre, come sopra accennato è titolare dei poteri previsti dall’art. 460 del Codice civile, consistenti nel potere di esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni ereditari e di compiere atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea e può farsi autorizzare dal Tribunale delle successioni a vendere i beni ereditari che non si possono conservare o la cui conservazione importa grave dispendio.
Adempimenti notarili in caso di successione retta da testamento
Da ultimo, si osserva che, in caso di successione retta da un testamento, sia esso pubblico, segreto od olografo, un ruolo centrale nella concreta vicenda della devoluzione del patrimonio del defunto è giocato dal Notaio che ha ricevuto il testamento pubblico o segreto, o pubblicato il testamento olografo.
Invero, nel momento in cui il Notaio che ha ricevuto un testamento pubblico o segreto ha avuto notizia della morte del testatore, ovvero, in caso di testamento olografo, un qualsiasi soggetto che ne abbia interesse gliene abbia richiesto la pubblicazione, il Notaio procede alla pubblicazione del testamento con apposito verbale, che prende il nome di verbale di passaggio, di apertura o di pubblicazione, in base al fatto che il testamento in questione fosse, rispettivamente, un testamento pubblico, segreto, od olografo.
Tale verbale viene inserito dal Notaio nel repertorio degli atti tra vivi, messo a raccolta e registrato all’Agenzia delle Entrate.
Il verbale di passaggio, apertura o pubblicazione non è, invece, soggetto a trascrizione, non comportando, di regola, alcun acquisto in capo ai chiamati (l’acquisto, invero, deriva non dalla pubblicazione del testamento, bensì dal successivo atto di accettazione dell’eredità, che, all’uopo, viene trascritto, qualora comporti l’acquisto di diritti reali su immobili); diversamente, la pubblicazione del testamento comporta l’immediato acquisto dei legati (cfr. art. 649 del Codice civile, ai sensi del quale i legati si acquistano senza bisogno di accettazione), pertanto, in caso di legati immobiliari, sarà proprio il verbale di pubblicazione del testamento ad essere trascritto ex art. 2648 del Codice civile, per dare pubblicità all’acquisto mortis causa, ai fini della continuità delle trascrizioni.
Entro dieci giorni dalla pubblicazione del testamento, poi, il Notaio è tenuto alla compilazione della cosiddetta scheda r.g.t. (registro generale dei testamenti), cioè una scheda datata e sottoscritta, contenente le informazioni di cui all’art. 5 l. n. 307/1981, che viene trasmessa in triplice copia (anche mediante trasmissione in via telematica, ex art. 5 bis l. cit.) all’Archivio Notarile, ai fini dell’iscrizione al Registro Generale dei Testamenti (art. 4 l. cit.), che avviene entro tre giorni dalla ricezione della scheda.
Infine, ai sensi degli artt. 622 e 623 del Codice civile, il Notaio che ha pubblicato il testamento trasmette copia del verbale di pubblicazione alla cancelleria del Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione e comunica l’esistenza del testamento agli eredi e legatari di cui conosce il domicilio o la residenza.