Definizione di testamento biologico
Il testamento biologico, detto anche testamento di vita o dichiarazione anticipata di trattamento, rappresenta l’espressione di volontà di un soggetto persona fisica (testatore), che sia fornito di condizioni di lucidità mentale, in merito alle terapie che intende o non intende accettare nell’eventualità in cui dovesse trovarsi nella condizione di non poter esprimere la propria volontà a causa di malattie o lesioni traumatiche cerebrali irreversibili o invalidanti, nonché di malattie che costringano a trattamenti permanenti con macchinari o sistemi artificiali che impediscano una normale vita di relazione.
Il termine “testamento” viene preso in prestito dal linguaggio giuridico, riferendosi ai testamenti tradizionali nei quali viene riportata per iscritto la volontà di dividere i beni materiali del testatore tra eredi ed altri beneficiari (es. i legatari).
La legge sul testamento biologico (Legge 2 dicembre 2017 n. 219) è entrata in vigore nel nostro ordinamento giuridico dal 31 gennaio 2018.
Tale normativa prevede, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 2, 13 e 32 della Costituzione e degli artt. 1,2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, a tutela del diritto alla salute, alla vita, alla dignità e all’autodeterminazione della persona, che nessun trattamento sanitario può avere inizio senza il consenso libero ed informato della persona interessata, ad eccezione dei casi espressamente previsti dalla legge.
Che cosa sono le D.A.T.?
Quando si parla di D.A.T., dobbiamo riferirci alle disposizioni/indicazioni che la persona, in previsione della eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può esprimere in merito all’accettazione o rifiuto di determinati/e accertamenti diagnostici; scelte terapeutiche o singoli trattamenti sanitari.
La principale novità consiste nel definitivo sgombero del campo dal dubbio se la nutrizione e l’idratazione artificiale possano essere rifiutate.
L’art. 1 comma 5 della Legge n. 219/2017 le considera coma una modalità di somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi medici, pertanto, in quanto tali, si tratta a tutti gli effetti di “trattamenti sanitari”.
Chi può fare le D.A.T. ed in che forma si possono fare?
Le D.A.T. possono essere disposte da qualunque persona fisica purchè sia maggiorenne e capace di intendere e di volere.
Con riferimento alla forma, le D.A.T. possono essere fatte per:
a) Atto pubblico notarile;
b) Scrittura privata autenticata dal notaio;
c) Scrittura privata semplice consegnata personalmente all’Ufficio di Stato civile del Comune di residenza del disponente.
L’atto non sconta nessun tipo di imposta di registro o di bollo, né tassa o diritto.
Se il paziente non è in condizioni di firmare, la Legge Notarile prevede la possibilità di stipulare l’atto in presenza di due testimoni aventi i requisiti di cui all’art. 48. Egli può, inoltre, manifestare le D.A.T. anche attraverso una videoregistrazione o anche un altro dispositivo che consente di comunicare.
Inoltre, la legge stabilisce che la persona interessata acquisisca preventivamente adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte di vita attraverso un consulto con un medico.
Revoca o modifica delle D.A.T. e validità di quelle rilasciate ante legge n. 219/2017
Le D.A.T. si possono revocare o modificare in qualunque momento utilizzando la stessa forma con cui sono state rilasciate o quando, per motivi di urgenza o altra impossibilità, non consentano di rispettare la stessa forma simmetrica, mediante dichiarazione verbale o videoregistrazione raccolta da un medico in presenza di due testimoni.
Per quanto concerne le D.A.T. rilasciate prima dell’entrata in vigore della Legge n.219/2017, esse conservano la loro validità se ed in quanto non risultino contrarie alle prescrizioni della normativa de quo, anche se rilasciate in un periodo di vuoto normativo.
Modalità di pubblicità delle D.A.T.
Le D.A.T. vengono pubblicizzate o in un registro comunale o in un registro sanitario elettronico su base regionale, ove le Regioni abbiano istituito una modalità telematica di gestione della cartella clinica. In tal caso, il disponente ha la scelta se far pubblicizzare copia della D.A.T. ovvero lasciare solo indicazioni di chi sia il fiduciario o dove siano reperibili in copia.
Attualmente, manca una Banca dati di livello nazionale. Infatti, la Legge n. 219/2017 prevede solo registri regionali.
Pertanto, se la persona è ricoverata in una regione diversa da quella in cui vive rischia di non conoscere le D.A.T.
Inoltre, la Legge di Bilancio del 2018 ha stanziato 2 milioni di euro per un Registro Nazionale che è stato di recente ultimato dal Notariato ed è consultabile da parte di tutte le aziende sanitarie italiane.
Nomina di un terzo fiduciario e contrasto tra fiduciario e medico
La legge prevede, altresì, la possibilità di nominare un terzo fiduciario che sostituisca il disponente divenuto incapace nei rapporti con i medici e la struttura sanitaria, eventualmente consentendo di disattendere di concreto il medico, solo nel caso in cui:
a) Appaiano leggermente incongrue;
b) Non siano corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente;
c) Siano sopravvenute terapie non prevedibili alla data di relazione della D.A.T.
Inoltre, l’art. 3 comma 5 della legge prescrive che in tal caso la decisione è rimessa al Giudice Tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata, ovvero dei soggetti di cui all’art. 406 codice civile o del medico o del direttore della struttura sanitaria.
La legge, inoltre, non vieta di nominare più fiduciari, anche se sarebbe preferibile non ricorrere a tale possibilità, al fine di evitare contrasti tra gli stessi.
Tuttavia, si ritiene opportuna, in ogni caso, la nomina di un secondo fiduciario che subentri nel caso in cui il primo nominato non possa o non voglia accettare l’incarico.
Il fiduciario non è obbligato ad accettare l’incarico e può, altresì rifiutarlo successivamente con atto scritto comunicato al disponente. In caso di accettazione, gli viene consegnata una copia della D.A.T.
Revoca o modifica dell’incarico del fiduciario
Il disponente può, in qualsiasi momento, senza l’obbligo di motivazione, revocare l’incarico al fiduciario, nelle stesse forme in cui lo ha nominato.
Qualora il fiduciario venga revocato senza sostituzione o questi rinuncia, le D.A.T. non perdono efficacia, ma conservano il valore prescrittivo per il medico e per la struttura sanitaria.
In mancanza del fiduciario, in caso di necessità di un alter ego, sarà il Giudice Tutelare a nominare un amministratore di sostegno che assolva alle stesse funzioni.