Nozione

Il nostro codice civile non fornisce una vera e propria definizione di azioni senza valore nominale, ma un assunto lo si può ricavare dal 3° comma dell’art. 2346 codice civile, il quale dispone che: “in mancanza di indicazione del valore nominale delle azioni, le disposizioni che ad esso si riferiscono si applicano con riguardo al loro numero in rapporto al totale delle azioni emesse”.

Pertanto, viene indicato il capitale e il numero delle azioni emesse in modo che il valore nominale delle azioni si ricava dividendo il capitale per il numero di azioni emesse. Andiamo ora ad analizzare le operazioni sul capitale sociale con le azioni senza valore nominale.

Aumento oneroso di capitale

Con riferimento all’aumento oneroso del capitale sociale occorre deliberare l’emissione di azioni prive di valore nominale il cui prezzo di emissione non può essere inferiore al valore nominale inespresso delle azioni di nuova emissione, in quanto l’ammontare dei nuovi conferimenti deve essere pari o superiore all’ammontare dell’aumento di capitale.

La delibera di aumento oneroso deve, altresì, necessariamente indicare il numero delle azioni di nuova emissione e il valore inespresso delle stesse.

In dottrina si è disquisito se le azioni di nuova emissione devono avere lo stesso valore nominale inespresso delle azioni già in circolazione.

Sul punto si sono contesi il campo due differenti orientamenti.

Secondo parte della dottrina, ora minoritaria, le azioni di nuova emissione non possono avere un valore nominale diverso da quello delle azioni in circolazione.

Secondo la dottrina maggioritaria, invece, non vi è alcun principio di diritto societario che imponga di mantenere inalterato, in sede di aumento oneroso del capitale, il valore nominale inespresso delle azioni in circolazione.

In conclusione, si può affermare che, a seguito dell’aumento, il valore nominale inespresso potrà cambiare per tutte le azioni. Ad esempio, se una società ha un capitale sociale di euro 100.000 suddiviso in n. 100.000 azioni con valore nominale inespresso di 1 euro, a seguito dell’aumento del capitale a titolo oneroso per
euro 100.000 con l’emissione di n. 500.000 azioni con valore nominale inespresso di 2 euro il capitale sarà di euro 2.000.000 suddiviso in n. 1.500.000 azioni con valore nominale inespresso di euro 1,50.

Con riferimento alla compagine sociale, occorre valutare se tale operazione possa ledere in qualche modo la parità di trattamento dei soci.

Sul punto è ritenuta ammissibile la variazione del valore nominale inespresso, in quanto i soci sono tutelati dal diritto di opzione o, in caso di esclusione dello stesso, sono tutelati dal sovrapprezzo obbligatorio.

Il principio di parità tra il valore nominale delle azioni ed il prezzo è a tutela del capitale sociale e, dunque, affinché venga mantenuta tale parità, nulla vieta un mutamento del valore nominale inespresso, come asserito anche nella massima n. 36 del Consiglio Notarile di Milano.

Aumento gratuito di capitale

In sede di aumento gratuito del capitale sociale ax artt. 2442 ss codice civile, l’attribuzione proporzionale rende irrilevante il numero di azioni di nuova emissione o il loro valore nominale inespresso. Pertanto, nella prassi è lecito aumentare il valore nominale inespresso delle azioni.

Riduzione reale del capitale

La riduzione reale del capitale sociale ai sensi dell’art. 2445 codice civile viene attuata nelle seguenti modalità:
a) Riduzione mediante annullamento delle azioni, a seguito della quale rimane invariato il valore nominale inespresso;

b) Riduzione per raggruppamento, in cui resta salvo il problema della formazione dei resti;

c) Riduzione del valore nominale inespresso delle azioni, la quale rappresenta una modalità di riduzione fisiologica.

Riduzione del capitale per perdite

Questo tipo di riduzione, in presenza di azioni prive di valore nominale, viene attuata mediante la riduzione del valore nominale inespresso.

Il 3° comma dell’art. 2446 codice civile prevede che: “Nel caso in cui le azioni emesse dalla società siano senza valore nominale, lo statuto, una sua modificazione ovvero una deliberazione adottata con le maggioranze previste per l’assemblea straordinaria possono prevedere che la riduzione del capitale di cui al precedente comma sia deliberata dal consiglio di amministrazione. Si applica in tal caso l’articolo 2346”.

Emissione di azioni e conversione in azioni senza aumento del capitale sociale

In dottrina è stata oggetto di discussione la possibilità di emettere, in presenza di azioni senza valore nominale in una società, nuove azioni sempre prive di valore nominale senza, però, deliberare un corrispondente aumento del capitale sociale, ferma l’applicazione della disciplina dell’operazione realizzata ai sensi degli artt. 2438 ss codice civile.

Di questo argomento se ne è occupata la massima n. 169 del Consiglio Notarile di Milano, la quale discute proprio sull’emissione di azioni e sulla conversione in azioni, senza aumento del capitale sociale.

Con riferimento alla prima operazione, la massima in commento ritiene legittima la delibera assembleare con cui, a titolo oneroso, vengono emesse nuove azioni senza alcun corrispondente aumento del capitale sociale, con conseguente imputazione dell’intero prezzo di emissione a riserva sovrapprezzo, quindi a patrimonio e non a capitale sociale.

In tale ipotesi è applicabile l’intera disciplina prevista dal codice civile in tema di aumento del capitale sociale, in particolare la competenza dell’assemblea straordinaria a deliberare ex art. 2365 codice civile; l’integrale liberazione delle azioni già in circolazione ex art. 2438 codice civile; il sovrapprezzo deve essere interamente versato al momento della sottoscrizione, che in tal caso equivale all’immediato versamento dell’intero conferimento in denaro in quanto il conferimento deve essere interamente imputato a sovrapprezzo ex art. 2439 codice civile; le norme a garanzia dell’integrità del capitale sociale in caso di conferimenti diversi dal denaro ai sensi degli artt. 2343 ss codice civile ed, infine, il diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441 codice civile.

In questo caso l’interesse della società non consiste tanto nell’innalzare la cifra del capitale sociale, quanto nella proporzione della partecipazione a capitale dei soci.

Gli elementi essenziali per compiere tale operazione devono essere: l’apporto di ricchezza e l’emissione di nuove partecipazioni societarie, con l’obbligo di osservare la disciplina sull’aumento oneroso in modo tale da preservare l’integrità del capitale sociale e il mantenimento intatto della
partecipazione a capitale dei soci.

Con riguardo, invece, alla seconda ipotesi di cui si occupa la massima, è legittima la delibera con cui la conversione di obbligazioni convertibili e di strumenti finanziari convertibili in azioni di nuova emissione, avvenga senza alcun corrispondente aumento del capitale sociale.

In questo caso, ove sussista l’obbligo di rimborso, l’intero ammontare del debito gravante sulla società emittente a fronte dell’emissione delle obbligazioni o degli strumenti finanziari viene imputato a riserva sovrapprezzo.