Definizione e funzione
La cartolarizzazione dei crediti rappresenta un complesso strumento finanziario che consente alle imprese di sbloccare il valore dei propri crediti pecuniari.
Questo processo implica la cessione a titolo oneroso di crediti ad una società veicolo (Special Purpose Vehicle – SPV), la quale emette titoli destinati agli investitori istituzionali. In cambio, la SPV fornisce immediata disponibilità economica al creditore originario.
I passaggi del processo di cartolarizzazione dei crediti sono tre:
1) cessione dei crediti, quando il titolare dei crediti trasferisce gli stessi ad una società di cartolarizzazione a titolo oneroso;
2) emissione dei titoli, momento crediti trasferiti;
3) gestione finanziaria, fase in cui i flussi finanziari generati dalla gestione dei crediti ceduti sono destinati esclusivamente al pagamento degli interessi e del capitale sui titoli emessi.
La SPV non agisce come cessionaria dei crediti, ma come intermediaria tra il creditore originario e gli investitori. Essa emette titoli per facilitare il passaggio dei crediti dai cedenti ai sottoscrittori dei titoli, senza alterare la natura dei crediti stessi.
Differenza tra cessione del credito e cartolarizzazione
La differenza essenziale tra la cessione di un singolo credito e la cartolarizzazione di un pacchetto di crediti commerciali risiede nella complessità dell’operazione stessa e nel numero di soggetti coinvolti.
Semplificando, potremmo dire che:
1) La cessione del singolo credito è un atto giuridico diretto, dove il creditore originale, o cedente, decide di trasferire il proprio credito a un altro soggetto, il cessionario. Questo passaggio implica che il cessionario prende il posto del cedente come creditore, assumendo le stesse condizioni contrattuali stabilite tra il cedente e il debitore. In sostanza, il cessionario subentra al cedente nella relazione creditizia;
2) La cartolarizzazione, invece, è un processo più articolato che implica la trasformazione di un insieme di crediti, spesso difficilmente liquidabili, in titoli negoziabili sui mercati finanziari. In pratica, un’istituzione finanziaria detentrice dei crediti li cede a una società specializzata, la SPV, creata specificamente per condurre l’operazione. L’SPV raggruppa tali crediti e li converte in titoli finanziari, che vengono successivamente venduti a vari investitori sui mercati. Questo processo consente al creditore originale di ottenere liquidità immediata da crediti che, in mancanza della cartolarizzazione, sarebbero rimasti immobilizzati nel suo bilancio per un periodo più prolungato.
Vantaggi nell’utilizzo della cartolarizzazione dei crediti o securitization
La cartolarizzazione dei crediti, detta securitization in inglese, offre alle imprese un’opportunità per liberare risorse finanziarie bloccate nei crediti, trasferendo il rischio ai portatori dei titoli emessi dalla SPV.
La cartolarizzazione, quindi, è utile per trasformare strumenti tipicamente difficili da liquidare, come prestiti, crediti commerciali e immobili, in titoli negoziabili. Per garantire la sicurezza degli investimenti, le attività coinvolte vengono trasferite alla SPV, creata appositamente per questo scopo. Questa struttura conferisce alle attività una soggettività autonoma rispetto al loro proprietario originale, assicurando così una maggiore sicurezza agli investitori.
Riferimenti normativi
Per quanto riguarda la disciplina giuridica, occorre tenere presenti i seguenti riferimenti normativi:
1. La Legge 130/1999 in materia di cartolarizzazione dei crediti, in particolare gli artt. da 1 a 4.
L’art. 1 comma 1 circoscrive l’applicazione della legge alle operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari, sia esistenti sia futuri, individuabili in blocco. L’art. 2 riguarda il “programma dell’operazione”, l’art. 3 si occupa della società di cartolarizzazione dei crediti e l’art. 4 fa riferimento alle modalità ed efficacia della cessione; l’art. 4 comma 1 rinvia all’art. 58 commi 2, 3, 4 del TUB.
2. L’art. 58 TUB (D.lgs. 385/1993) in materia di cessione dei rapporti giuridici.
Quest’ultima norma prevede che la banca cessionaria del credito dia notizia dell’avvenuta cessione mediante iscrizione nel Registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (art. 58 comma 2). Non è necessaria la notifica al debitore come previsto dal codice civile, in quanto gli adempimenti indicati (come la pubblicazione in GU) producono gli effetti previsti dall’art. 1264 codice civile (art. 58 comma 4).
Inoltre, i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo (si pensi a pegno o ipoteca), esistenti a favore del cedente e le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario (art. 58 comma 3). I creditori ceduti hanno facoltà, entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari suindicati di esigere dal cedente o dal cessionario l’adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione. Trascorso il termine di 3 mesi, il cessionario risponde in via esclusiva (art. 58 comma 5). Si precisa che l’art. 4 comma 1 Legge 130/1999 rinvia all’art. 58 TUB commi 2, 3, 4 ma non fa menzione del comma 5, testé menzionato.