CESSAZIONE E SCIOGLIMENTO CONVENZIONALE DEL FONDO PATRIMONIALE

 

DISCIPLINA NORMATIVA SULLO SCIOGLIMENTO DEL FONDO PATRIMONIALE

La cessazione del fondo patrimoniale è disciplinata dall’art. 171 codice civile, il quale dispone che:

La destinazione del fondo termina a seguito dell’annullamento, o dello scioglimento, o della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Se vi sono figli minori, il fondo dura fino al compimento della maggiore età dell’ultimo figlio. In tal caso il Giudice puà adottare, su istanza di chi vi abbia interesse, norme per l’amministrazione del fondo. Considerate le condizioni economiche die genitori e dei figli ed ogni altra circostanza, il Giudice può altresì attribuire ai figli, in godimento o in proprietà, una quota dei beni del fondo. Se non vi sono figli, si applicano le disposizioni sullo scioglimento della comunione legale.

Pertanto, queste sono le ipotesi tassativamente disciplinate dal legislatore circa la cessazione degli effetti del fondo patrimoniale.

 

E’ AMMESSO LO SCIOGLIMENTO CONVENZIONALE DEL FONDO PATRIMONIALE?

In dottrina ed in giurisprudenza si è disputato un lungo dibattito circa l’ammissibilità o meno dello scioglimento del fondo patrimoniale in via convenzionale.

Prima del 2014, nell’ambito giurisprudenziale si sono contese il campo tre interpretazioni:

Tesi 1< la quale escludeva la possibilità di procedere allo scioglimento convenzionale del fondo patrimoniale, in quanto le cause di scioglimento previste dall’art. 171 codice civile sono tassative;

Tesi 2< ammetteva lo scioglimento convenzionale del fondo solo nel caso in cui non vi fossero figli minori, in quanto, solo in tale ipotesi, avrebbero potuto trovare applicazione le norme relative allo scioglimento della comunione legale, ivi compreso il mutamento convenzionale del regime patrimoniale;

Tesi 3< ammetteva lo scioglimento convenzionale del fondo anche in presenza di figli minori, discutendo però le opportune cautele da adottare.
Secondo una parte della giurisprudenza era necessario solo il consenso dei coniugi, senza l’autorizzazione giudiziale.
Secondo un’altra interpretazione, invece, oltre al consenso dei coniugi vi era la necessità anche dell’autorizzazione giudiziale del Tribunale competente, nel rispetto dell’art. 169 codice civile.

 

INTERVENTO DELLA SENTENZA DELLA CASSAZIONE NEL 2014

Un’importante svolta su tale questione è avvenuta con la pronuncia da parte della Cassazione n. 17811 dell’8 agosto 2014.

Tale sentenza afferma la definitiva ammissibilità dello scioglimento convenzionale del fondo patrimoniale e ne individua i limiti applicativi.
In particolare, tale sentenza ha ammesso:

  • Lo scioglimento convenzionale del fondo anche in assenza di figli minori;
  • Lo scioglimento convenzionale del fondo anche in presenza di figli minori, purché vi sia:

a) Il consenso congiunto dei coniugi, indipendentemente dalla deroga all’art. 169 codice civile per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione;

b) Il consenso del minore, rappresentato da un curatore speciale ex art. 320 6° comma codice civile, stante il conflitto di interessi con i genitori ed autorizzato ex art. 374 codice civile con decreto del Giudice Tutelare;

  • L’alienazione dei beni vincolati in fondo patrimoniale disciplinata dall’art. 169 codice civile è strutturalmente diversa dallo scioglimento convenzionale del fondo patrimoniale, in quanto la prima incide sulla consistenza del vincolo, ma non sulla validità dello stesso, il quale, in ogni caso, permane.

 

PERMANENZA DELLA DISTINZIONE TRA ALIENAZIONE DEI BENI VINCOLATI E SCIOGLIMENTO DEL FONDO PATRIMONIALE IN CASO DI ALIENAZIONE DELL’UNICO BENE VINCOLATO

La dottrina notarile si è scontrata circa la permanenza della netta distinzione tra alienazione dei beni vincolati ex art. 169 codice civile e scioglimento convenzionale del fondo patrimoniale ex art. 171 codice civile in caso di alienazione dell’unico bene del fondo.
Sul punto si sono formate sostanzialmente due tesi contrapposte:

Tesi 1< secondo una prima impostazione, sostenuta anche dal Comitato Notarile Triveneto con la massima n. 6 e da parte della dottrina notarile, anche in caso di alienazione di un unico bene vincolato in fondo patrimoniale, permane detta distinzione, in quanto a nulla rileva che il fondo venga svuotato del suo contenuto, poiché il regime patrimoniale permane, a prescindere dall’atto di alienazione;

Tesi 2< secondo un’altra impostazione sostenuta soprattutto nella prassi notarile, la vendita dell’unico bene costituito in fondo patrimoniale comporta fisiologicamente anche l’estinzione del vincolo.
Pertanto, si ritiene opportuno procedere in via preliminare allo scioglimento convenzionale del fondo e solo successivamente all’alienazione del bene, il quale ormai non risulta più vincolato.