LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DA SOVRAINDEBITAMENTO
LE PROCEDURE CONCORSUALI NEL NUOVO CODICE DELLA CRISI
Con l’entrata in vigore del nuovo codice della crisi di impresa ovvero il D. Lgs. n. 14/2019, il quale è stato recentemente aggiornato a seguito della riforma legislativa del 2024, le procedure concorsuali si sono distinte in diverse categorie.
Innanzitutto, vi sono procedure il cui accesso è riservato esclusivamente agli imprenditori ovvero coloro che sono soggetti al fallimento in quanto svolgono un’attività di impresa. Su tutte spiccano la liquidazione giudiziale (ex fallimento) e il concordato preventivo.
Poi vi sono altri tipi di procedure concorsuali a cui possono, invece, avere accesso anche soggetti non fallibili, i quali non devono per forza svolgere attività imprenditoriali.
In quest’ultima categoria rientrano il concordato minore, il piano del consumatore o accordo di ristrutturazione dei debiti e la liquidazione controllata da sovraindebitamento.
Di quest’ultima ci occupiamo nel dettaglio in questa sede.
LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DA SOVRAINDEBITAMENTO: DISCIPLINA NORMATIVA E PRESUPPOSTI APPLICATIVI
La liquidazione controllata da sovraindebitamento è disciplinata dagli artt. 268-277 del codice della crisi.
Tra i soggetti legittimati ad attivare questo tipo di procedura rientra anche la figura del consumatore e questa rappresenta una grande novità in quanto, prima della riforma del codice della crisi, qualsiasi creditore avrebbe potuto agire nei confronti dei consumatori, mentre ora il legislatore ha deciso di fornire una maggiore tutela anche a queste categorie di soggetti.
Come accade per la liquidazione giudiziale, nei casi di procedure concorsuali cui hanno accesso gli imprenditori, anche nell’ambito della liquidazione controllata il debitore subisce lo spossessamento dei suoi beni.
Infatti, una volta attivata la procedura, i beni del debitore vengono amministrati dal liquidatore nominato con l’apposita sentenza del Tribunale, con la quale è legittimato a compiere tutti gli atti di straordinaria amministrazione aventi per oggetto gli stessi, previo adempimento degli obblighi pubblicitari.
FASI DELLA PROCEDURA
La liquidazione controllata da sovraindebitamento ha inizio con la proposizione da parte del debitore della domanda di accesso, presentata tramite ricorso al Tribunale competente, stante quanto previsto dagli artt. 268 ss.
L’art. 270 disciplina l’apertura della procedura, la quale ha inizio con l’emissione da parte del Tribunale, presso cui è stata presentata la domanda, della sentenza con la quale viene designato il giudice delegato, che si occuperà di “sorvegliare” il buon andamento della stessa e viene nominato il liquidatore, che si occuperà dell’amministrazione dei beni del creditore e dell’esecuzione di tutti gli atti di straordinaria amministrazione finalizzati all’esecuzione della sentenza.
La sentenza di apertura deve essere debitamente pubblicata sul sito internet del Tribunale di competenza o del Ministero della Giustizia, secondo quanto previsto dal 2° comma lett. f) dell’art. 270, nonché trascritta negli appositi registri immobiliari, stante quanto stabilito dall’art. 272 2° comma.
Il liquidatore deve poi procedere alla redazione di un programma di liquidazione che deve essere approvato dal giudice delegato, a differenza della liquidazione giudiziale nella quale l’apposito programma va approvato dal comitato dei creditori che, in questo caso, non deve essere costituito.
VENDITA DEI BENI IN ESECUZIONE DEL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
Per quanto concerne la vendita dei beni immobili sottoposti alla procedura di liquidazione controllata da sovraindebitamento, l’art. 270 rinvia alle norme sulla vendita in ambito di liquidazione giudiziale, in particolare all’art. 216.
Come abbiamo già anticipato, la competenza a compiere gli atti di straordinaria amministrazione dei beni oggetto di liquidazione controllata è il liquidatore.
Pertanto, negli atti di trasferimenti immobiliari deve sempre essere costituito il liquidatore e non il debitore, il quale, con l’apposita sentenza trascritta nei registri immobiliari e pubblicata sui siti internet sopra indicati, è legittimato a vendere i beni in esecuzione del programma di liquidazione approvato dal giudice delegato.
Non è, invece, necessaria un’ulteriore autorizzazione da parte del giudice delegato, a differenza di quanto avviene nella liquidazione giudiziale.
La trascrizione di questi atti viene effettuata sempre contro il debitore titolare degli immobili del quale vanno sempre indicate in atto le generalità e il codice fiscale.
