Nozione

L’esclusione del socio nelle società di persone rappresenta una delle cause di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un unico socio, insieme alla morte del socio e al recesso.

Il fondamento di tale modalità di scioglimento del rapporto sociale è individuato nel potere disciplinare della società nei confronti dei soci o può essere ricondotto all’ipotesi di riduzione per inadempimento o per impossibilità sopravvenuta della prestazione.

La dottrina maggioritaria individua il fondamento dell’esclusione del socio sia nell’elemento contrattuale, sia in quello organizzativo delle società di persone.

I casi in cui è prevista l’esclusione del socio possono raggrupparsi in due categorie:

a) Esclusione di diritto, ai sensi dell’art. 2288 codice civile;

b) Esclusione facoltativa, ai sensi dell’art. 2286 codice civile, a cui è riferibile il procedimento di esclusione disciplinato dall’art. 2287 codice civile.

Andiamo ad esaminarle nel dettaglio.

Esclusione di diritto del socio

Il 1° comma dell’art. 2288 codice civile, che disciplina espressamente l’esclusione di diritto, stabilisce che: “è escluso di diritto il socio (che sia dichiarato fallito) nei confronti del quale sia stata aperta o estesa la procedura di liquidazione giudiziale secondo il codice della crisi di impresa; parimenti è escluso di diritto il socio nei cui confronti un suo creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota a norma dell’art. 2270 codice civile”.

Per quanto riguarda l’ambito di applicazione della disciplina in esame, occorre precisare che solo nella società semplice e nella società in nome collettivo irregolare il creditore particolare ha il potere di chiedere la liquidazione della quota del socio ex art. 2270 codice civile; mentre nella società in nome collettivo regolare tale potere sussiste solo nell’ipotesi di proroga della durata della società ai sensi dell’art. 2307 codice civile.

Pertanto, la dottrina ritiene che nella società in nome collettivo regolare l’esclusione di diritto ex art. 2288 2° comma codice civile abbia luogo non tanto nell’ipotesi di cui all’art. 2270 codice civile, quanto, piuttosto, in quella di cui all’art. 2307 codice civile, ovvero la proroga della società.

Esclusione facoltativa del socio

Le cause di esclusione facoltativa del socio sono previste dall’art. 2286 codice civile.

Tale norma applica, in maniera evidente, i principi che regolano la risoluzione del contratto: o per inadempimento, o per impossibilità sopravvenuta di adempiere alla prestazione.

I casi di esclusione facoltativa si dividono in tre categorie:

a) Gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale (es. violazione del divieto di concorrenza ex art. 2301 codice civile);

b) Interdizione, inabilitazione del socio o per la sua condanna ad una pena che importa interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;

c) Casi di sopravvenuta impossibilità di esecuzione del conferimento per causa non imputabile al socio.

In particolare, si fa riferimento, in quest’ultima ipotesi, al 2° comma dell’art. 2286 codice civile, ovvero nel caso in cui un socio conferisce la propria opera o il godimento di una cosa e viene escluso per sopravvenuta inidoneità a svolgere l’opera conferita o per il perimento della cosa dovuto a causa non imputabile agli amministratori.

È discusso quale sia l’ambito di applicazione della disposizione in esame, ponendosi un problema analogo anche nell’ipotesi di cui all’art. 2254 2° comma codice civile, il quale prevede la garanzia per il conferimento di cose in godimento.

Secondo parte della dottrina, gli artt. 2254 2° comma e 2286 codice civile ricomprendono il conferimento sia di diritti reali che personali di godimento, in quanto il legislatore parla genericamente di “godimento” senza specificare se si tratti di un diritto reale o obbligatorio.

Secondo la dottrina prevalente, il rinvio alle norme sulla locazione fa propendere per i diritti personali di godimento, anche se ciò non esclude la conferibilità pure dei diritti reali di godimento, anche se tale ipotesi non è espressamente disciplinata dalla legge.

In secondo luogo, è previsto che è escluso il socio che si è obbligato a conferire un bene in proprietà alla società e questo è perito prima che la stessa potesse acquistare definitivamente tale diritto, come disposto nel 3° comma dell’art. 2286 codice civile.

Procedimento di esclusione nelle ipotesi facoltative

In caso di esclusione facoltativa, è espressamente disciplinato dal legislatore il procedimento di esclusione ai sensi dell’art. 2287 codice civile.

Secondo l’opinione prevalente in dottrina, tale esclusione deve essere deliberata a maggioranza nell’ipotesi di cui al 1°comma della norma in commento e tale maggioranza deve essere calcolata “per teste” e non per “quote di interesse”.

Inoltre, il verbo “deliberare” anziché “decidere”, ha fatto sorgere il dubbio se si dovesse attuare il metodo assembleare e non contrattuale, come avviene per le altre modifiche dei patti sociali.

Secondo parte della dottrina, è necessario osservare il metodo collegiale.

Secondo la dottrina prevalente, invece, non è necessario osservare il metodo collegiale e nemmeno informare tutti i soci, poiché si tratta comunque di una decisione, la quale può essere presa anche a maggioranza e all’insaputa di un socio.

L’esclusione deve essere comunicata al socio che deve essere escluso ed ha effetto dopo trenta giorni dalla data della comunicazione al socio escluso, come previsto dal 2° comma dell’art. 2287 codice civile.

Da questo preciso momento, il socio cessa di far parte della compagine sociale, non avendo più diritto di partecipare agli utili e alle perdite.

Per la comunicazione non sono previste forma particolari, ma nella prassi è sufficiente una lettera raccomandata, contenente una specifica enunciazione dei fatti addebitati a sostegno dell’esclusione, rendendo possibile l’opposizione per il socio escluso, la quale può essere proposta dinanzi al tribunale competente, nei termini di legge. Se tale istanza viene accolta, il tribunale può sospendere l’esecuzione di tale procedimento, come previsto dal 2° comma dell’art. 2287 codice civile.

La liquidazione della quota del socio uscente

Il 1° comma dell’art. 2289 codice civile stabilisce che il socio escluso ha diritto soltanto ad una somma di denaro che rappresenti il valore della quota di partecipazione dello stesso.

Questo significa che il socio non può pretendere la restituzione dei beni conferiti in proprietà alla società, anche se ancora presenti nel patrimonio sociale, e non può, altresì, pretendere la restituzione dei beni conferiti in godimento, fino a quando durerà la società.

La liquidazione della quota del socio escluso, inoltre, stante quanto stabilito dal 2° comma della medesima norma, deve essere fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento.

La situazione patrimoniale deve essere determinata attribuendo ai beni il loro valore effettivo e non quello prudenziale stabilito nel bilancio, nonché tenendo conto del valore di avviamento dell’azienda sociale.

Se vi sono operazioni in corso, è necessario che la situazione patrimoniale venga aggiornata in base al risultato positivo o negativo delle stesse.

È, inoltre, discusso se la liquidazione debba essere fatta dalla società o dai soci.

Secondo l’opinione prevalente in dottrina, deve occuparsene la società, in quanto è una vicenda che attiene esclusivamente alla vita della stessa, la quale deve considerarsi l’effettiva debitrice degli eredi del socio escluso.

La conseguenza di questa presa di posizione consiste nel fatto che la liquidazione pone a carico della società l’obbligo di ridurre il patrimonio sociale e di riflesso anche il capitale.

La riduzione del capitale sociale a seguito dell’esclusione del socio

Con riferimento alla riduzione del capitale sociale a seguito dell’esclusione di un socio, è discusso se possa trovare applicazione l’art. 2306 codice civile. Sul punto si sono formati due orientamenti dottrinali.

Secondo parte della dottrina, tale disciplina normativa non troverebbe applicazione per tre motivi:

a) La riduzione del capitale sociale, in questo caso, non comporta anche una riduzione del patrimonio sociale, il quale è già diminuito per effetto della liquidazione della quota del socio escluso, che costituisce un presupposto per la riduzione;

b) Si tratta di una riduzione obbligatoria, perché si è verificata una causa di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un unico socio, come accade anche nei casi morte o di recesso, e a tale obbligo della società corrisponde un diritto di credito in capo agli eredi del socio escluso (o morto o receduto);

c) Non si verifica alcun pregiudizio delle ragioni dei creditori sociali, in quanto la responsabilità del socio uscente per le obbligazioni sociali anteriori all’esclusione permane anche dopo la sua fuoriuscita dalla società.

Tuttavia, la dottrina prevalente e la prassi notarile sostengono che in caso di riduzione del capitale sociale a seguito dell’esclusione del socio, trovi applicazione l’art. 2306 codice civile, in quanto si tratta di una riduzione reale del capitale sociale, la quale è, per forza, accompagnata da una diminuzione del patrimonio sociale, per un importo pari alla somma liquidata agli eredi, pertanto, vi è un pregiudizio per i creditori sociali.

Le considerazioni illustrate in questa sede, devono essere riferibili anche alle altre ipotesi di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un singolo socio ovvero: morte o recesso.