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Definizione e tipi di compendio unico

Ai sensi dell’art. 5-bis, comma 1 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, “ove non diversamente disposto dalle leggi regionali, per compendio unico si intende l’estensione di terreno necessaria al raggiungimento del livello minimo di redditività determinato dai piani regionali di sviluppo rurale per l’erogazione del sostegno agli investimenti previsti dai Regolamenti (CE) nn. 1257 e 1260/1999, e successive modificazioni”.
In altre parole, dunque, il compendio unico in agricoltura è la superficie minima dei terreni agricoli, che viene individuata con riferimento alla dimensione minima indispensabile affinché la coltivazione dei terreni medesimi risulti proficua secondo le regole della buona tecnica agraria: a tal fine, tutti i terreni che compongono il compendio unico, per l’intera durata del vincolo, non possono essere divisi, né può esserne mutata la destinazione urbanistica (ad esempio, da terreno agricolo a terreno edificabile).

Posta questa generale premessa, si osserva che il panorama legislativo espone, oggi, due diversi tipi di compendio unico: da un lato, il compendio in territorio di Comunità Montana (o compendio unico montano) e, dall’altro lato, il compendio unico in altri territorio (o compendio unico generale).
La disciplina del primo è cronologicamente anteriore rispetto a quella del secondo, essendo stata introdotta nel 2001, che la aggiunto l’art. 5-bis alla l. del 31 gennaio 1994, n. 97; viceversa, il compendio unico generale è disciplinato dal citato art. 5-bis del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, introdotto dal d.lgs. n. 99 del 2004.
Si precisa, tra l’altro, che all’indomani della riforma del 2004, la dottrina si è interrogata in merito ad una possibile abrogazione tacita della disciplina del compendio montano, stante la portata generale della normativa in materia di compendio unico. Tuttavia, è oggi senza dubbio prevalente l’opinione che nega la sussistenza di una voluntas abrogans del legislatore del 2004, in quanto è lo stesso d.lgs. n. 99/2004 a fare espresso rinvio alla l. n. 97/1994, ma con la precisazione che si ritiene oggi possibile che anche nei territori delle Comunità montane invocare la disposizione a carattere generale, ancorché caratterizzata da un regime meno favorevole rispetto a quella speciale portata dall’ art.52 L.448/2001, come infra osservato.

Disciplina

Oltre alla diversa base normativa, compendio unico montano e generale differiscono tra loro anche sotto il profilo della forma richiesta per l’atto costitutivo del vincolo, della durata, nonché dell’efficacia; pertanto, le due discipline saranno analizzate separatamente.

L’atto costitutivo del vincolo di compendio montano è svincolato da qualsiasi obbligo di forma, essendo, dunque, un atto a forma libera, per il quale non è neppure, conseguentemente, richiesto alcun obbligo pubblicitario; in più, dispone l’art. 5-bis comma 1 primo periodo della l. del 31 gennaio 1994, n. 97 che gli atti costitutivi di compendio unico in cui i coltivatori diretti o imprenditori agricoli acquirenti si impegnano a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento sono esenti da imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere.
Ai sensi del comma 1, secondo periodo del citato art. 5-bis della l. del 31 gennaio 1994, n. 97, i terreni e le rispettive pertinenze costituiti in compendio unico “sono considerati unità indivisibili per quindici anni dal momento dell’acquisto e per questi anni non possono essere frazionati per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi. In caso di successione i compendi devono essere compresi per intero nella porzione di uno dei coeredi o nelle porzioni di più coeredi che ne richiedano congiuntamente l’attribuzione”.
Dispone, poi, il successivo secondo comma che “in caso di violazioni degli obblighi di cui al comma 1 sono dovute, oltre alle imposte non pagate (cfr. art 5- bis comma 1 primo periodo) e agli interessi, maggiori imposte pari al 50 per cento delle imposte dovute”. Il compendio montano, dunque, è un vincolo ad efficacia meramente obbligatoria, essendo gli atti in violazione dello stesso pienamente validi ed efficaci, salva la responsabilità tributaria che cagionano.

Principi diametralmente opposti valgono, invece, per il compendio unico generale, che deve necessariamente essere costituito per atto pubblico trascritto, con obbligo di menzione obbligatoria del vincolo in tutti gli atti successivi aventi ad oggetto i terreni vincolati (così l’art. 5-bis del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, comma 4, secondo periodo, ai sensi del quale “il predetto vincolo di indivisibilità deve essere espressamente menzionato, a cura dei notai roganti, negli atti di costituzione del compendio e trascritto nei pubblici registri immobiliari dai direttori degli uffici competenti”).
Il vincolo di compendio unico generale, inoltre, ha durata inferiore al compendio montano, prevedendo il citato art. 5-bis una durata decennale dal momento della costituzione del vincolo.

Ad ogni modo, la differenza più significativa tra i due tipi di compendio unico concerne l’efficacia del vincolo, in quanto, a differenza di quanto sopra osservato con riferimento al compendio montano, il compendio generale ha efficacia reale, sancendo l’art. 5-bis del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, comma 4, ultimo periodo, la nullità di tutti “gli atti tra vivi e le disposizioni testamentarie che hanno per effetto il frazionamento del compendio unico”.
I commi sesto e ottavo della norma in commento, poi, si occupano in modo specifico del caso in cui il titolare dei terreni vincolati muoia durante la pendenza del vincolo (senza avere disposto dei terreni per testamento: sul punto, si veda quanto infra), disciplinando la fattispecie in modo diverso in base al fatto che vi sia o meno uno degli eredi del titolare dei terreni che ne richiede l’assegnazione. A tal proposito, le norme citate dispongono quanto segue: “qualora nel periodo di cui al comma 4, i beni disponibili nell’asse ereditario non consentano la soddisfazione di tutti gli eredi secondo quanto disposto dalla legge in materia di successioni o dal dante causa, si provvede all’assegnazione del compendio di cui al presente articolo all’erede che la richieda, con addebito dell’eccedenza. A favore degli eredi, per la parte non soddisfatta, sorge un credito di valuta garantito da ipoteca, iscritta a tassa fissa sui terreni caduti in successione, da pagarsi entro due anni dall’apertura della stessa con un tasso d’interesse inferiore di un punto a quello legale” (comma 6); “se nessuno degli eredi richiede l’attribuzione preferenziale, sono revocati i diritti agli aiuti comunitari e nazionali, ivi comprese l’attribuzione di quote produttive, assegnati all’imprenditore defunto per i terreni oggetto della successione. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate le modalità per la revoca e la riattribuzione dei diritti e delle quote” (comma 8).

Atti dispositivi del compendio unico o di singoli terreni facenti parte dello stesso in pendenza del vincolo

Muovendosi, ora, verso un piano strettamente operativo, al fine di analizzare se, ed in che termini, i titolari dei terreni che formano il compendio unico possano disporre dei medesimi durante la pendenza del vincolo (invero, decorso il sopra citato termine di quindi o dieci anni dalla costituzione, i titolari dei terreni tornano liberi di disporne liberamente a qualsiasi titolo, con atto tra vivi o a causa di morte).
Gli atti dispositivi del compendio unico devono, invero, essere valutati partendo da una summa divisio tra gli atti dispositivi dell’intero compendio e quelli aventi, invece, ad oggetto i singoli terreni vincolati.
Gli atti di trasferimento dell’intero compendio unico (generale, o montano, che sia), pur in pendenza del vincolo, sono sempre validi ed efficaci, ma comportano il venir meno delle agevolazioni fiscali previste per l’atto costitutivo del compendio, come previsto dai commi 1 e 2 dell’art. 5-bis della l. del 31 gennaio 1994, n. 97 (compendio montano), come richiamati dall’art. 5-bis, comma 2 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 (compendio unico generale).

Diverso è, invece, il caso degli atti a qualsiasi titolo, inter vivos o mortis causa, che hanno per effetto il frazionamento del compendio unico: come sopra osservato, tali atti comportano la sola perdita delle agevolazioni fiscali ottenute in sede di costituzione del vincolo, se hanno ad oggetto un compendio montano, mentre sono nulli qualora riguardino un compendio unico generale.
Tuttavia, la nullità in esame riguarda i soli negozi che comportano un frazionamento “immediato e con effetti reali” dei terreni vincolati, pertanto, la dottrina e la prassi notarile hanno individuato alcune strade percorribili pur in pendenza del vincolo, che non comportano la violazione del divieto in esame.

Invero, quanto agli atti tra vivi, sono sicuramente da considerarsi validi ed efficaci anche prima del decorso del termine decennale dalla costituzione del vincolo, i contratti preliminari (con obbligo di stipulazione del definitivo in un momento successivo al venir meno del vincolo), i contratti di affitto o comodato (in quanto privi di effetti reali), i contratti di compravendita di cosa futura (in cui, dunque, l’effetto obbligatorio è immediato, ma l’effetto traslativo reale è differito ad un momento successivo a quello in cui viene meno il vincolo), ovvero i negozi di cessione di una quota dei terreni vincolati, che diventano oggetto di comunione ordinaria pro indiviso, seguiti da un negozio di divisione a termine iniziale successivo al venir meno del vincolo.

Quanto alle disposizioni testamentarie, invece, sono sicuramente valide le norme del testatore sulla divisione ex art. 733 del Codice civile (stante l’efficacia solo obbligatoria e non reale delle stesse), l’assegnazione a titolo di legato, di divisione del testatore ex art. 734 del Codice civile o tramite institutio ex re certa ex art. 588 comma 2 del Codice civile, ma solo se tale assegnazione è effettuata a termine iniziale dalla cessazione del vincolo (stante l’efficacia reale all’apertura della successione che accomuna legato, divisione del testatore ed institutio ex re certa, in assenza del termine iniziale), nonché l’assegnazione, al medesimo titolo di legato/divisione del testatore/institutio ex re certa di tutti i terreni in favore di più soggetti in comunione pro indiviso con onere di divisione a termine iniziale dalla cessazione del vincolo.
In altri termini, nella circolazione del compendio unico generale a causa di morte, il vincolo di indivisibilità determina una cosiddetta vocazione anomala oggettiva, che comporta il diritto del testatore di disporre dei terreni, a titolo universale o particolare, in favore di chiunque egli voglia, ma a condizione che disponga di tutti i terreni in favore del medesimo soggetto (almeno fino allo scadere del vincolo).