Nozione ed ambito applicativo
Ai sensi dell’art. 1333 del Codice civile, “la proposta diretta a concludere un contratto da cui derivino obbligazioni solo per il proponente è irrevocabile appena giunge a conoscenza della parte alla quale è destinata.
Il destinatario può rifiutare la proposta nel termine richiesto dalla natura dell’affare o dagli usi. In mancanza di tale rifiuto il contratto è concluso”.
Al fine di analizzare la norma in commento si sottolinea, innanzitutto, che, secondo opinione ad oggi senza dubbio maggioritaria il riferimento contenuto nell’articolo riportato alle “obbligazioni” a carico del proponente deve essere inteso in senso atecnico; invero, la norma in esame è applicabile non solo in caso di negozi giuridici ad effetti meramente obbligatori, ma tutte le volte in cui dal negozio derivino “prestazioni” (quale che ne sia la natura e il contenuto) a carico del solo proponente. Da ciò discende la compatibilità dello schema proposto ex art. 1333 del Codice civile con gli effetti reali (cfr. art. 1376 del Codice civile): si pensi al caso in cui Tizio, in adempimento di un precedente accordo tra le parti, trasferisce a Caio, senza corrispettivo alcuno, la proprietà di una casa in Roma.
Ciò, tra l’altro, vale anche nel caso in cui dal negozio derivino in capo al destinatario degli svantaggi: per proseguire con l’esempio fatto, si pensi al fatto che Caio, avendo acquistato l’immobile, sarà destinatario di un’imposizione fiscale maggiore, sarà tenuto alla cura e alla manutenzione della casa. Questo, tuttavia, non costituisce ostacolo alla possibilità di ricorrere allo schema dell’art. 1333 del Codice civile, in quanto il destinatario ha sempre il diritto di rifiutare quanto acquistato.
Il Codice civile non prevede delle ipotesi tipiche di contratti con obbligazioni del solo proponente, ma, nella prassi applicativa, tale schema negoziale viene solitamente utilizzato in caso di adempimento traslativo (il cui esempio più importante è quello dell’adempimento di un pregresso negozio fiduciario) o di costituzione di garanzia fideiussoria, che, come noto, può avere fonte sia in un contratto che in un negozio unilaterale.
Natura giuridica
Poste queste premesse di ordine generale, si osserva che la dottrina ha lungamente dibattuto in merito alla natura giuridica del negozio concluso ai sensi dell’art. 1333 del Codice civile, essendo state elaborate e sostenute due opposte teorie.
Secondo una prima impostazione, la norma in commento si riferisce a un negozio giuridico unilaterale rifiutabile, posto in essere dal solo proponente.
Altra parte della dottrina, probabilmente maggioritaria, invece, afferma la natura contrattuale dello schema di cui all’art. 1333 del Codice civile, in cui, come di consueto, il perfezionamento del negozio avviene al momento dell’incontro della proposta e dell’accettazione, ma con la peculiarità che, in questo caso, l’accettazione avviene attraverso una dichiarazione legalmente tipica, che consiste nel mancato rifiuto. Tale tesi appare, invero, preferibile non solo in quanto maggiormente aderente al contenuto della norma in esame (“…In mancanza di tale rifiuto il contratto è concluso”), ma anche perché è la rubrica stessa dell’articolo in commento a parlare, espressamente, di “contratto” con obbligazioni del solo proponente.
L’esposto dibattito sulla natura giuridica della figura in esame, tra l’altro, non ha rilevanza solo teorica, ma posta con sé importanti conseguenze pratiche sul piano della disciplina ad essa applicabile, come sarà evidenziato nel prossimo paragrafo.
Ad ogni modo, a prescindere dalla tesi accolta in merito alla natura giuridica del negozio in esame, ciò che si può affermare con certezza è che, sotto il profilo causale, il contratto con obbligazioni del solo proponente è sorretto da un interesse patrimoniale gratuito, ma non liberale, che deve essere esplicitato in atto e che comporta l’inapplicabilità della disciplina delle liberalità indirette.
Pertanto, da un lato, qualora in negozio abbia ad oggetto il trasferimento di un diritto reale immobiliare, dovranno essere inserite le sole menzioni urbanistica e catastale e non invece la dichiarazione ex art 35 comma 22 l. n. 248/2006 (cosiddetta dichiarazione Bersani), Né servirà l’allegazione dell’attestazione di prestazione energetica, in quanto tali due formalità sono richieste per i soli trasferimenti onerosi.
Dall’altro lato, la natura non liberale del negozio comporta che quanto acquistato ex art. 1333 del Codice civile non è soggetto a collazione o imputazione ex se, non opera il divieto di donazione di cose future ex art. 771 del Codice civile (quindi, è, ad esempio, ammissibile il trasferimento ex art. 1333 del Codice civile di un immobile da costruire), non è richiesta al proponente la piena capacità d’agire (richiesta invece al donante ex art. 774 del Codice civile, che si applica anche alle liberalità indirette).
Disciplina
Il Codice civile non prevede una disciplina specifica applicabile al contratto con obbligazioni del solo proponente, al quale, dunque, si applicheranno le norme sui negozi unilaterali, se si accoglie la prima tesi esposta sulla natura giuridica, oppure la disciplina sul contratto in generale, accogliendo la teoria contrattuale.
Tuttavia, le conseguenze pratiche dell’accoglimento dell’una o dell’altra tesi sulla natura giuridica non finiscono qui, dovendosi, infatti, osservare quanto segue.
In primo luogo, l’accoglimento dell’una o dell’altra teoria produce importanti conseguenze in relazione alla trascrivibilità del negozio in esame.
Invero, accogliendo la tesi della natura unilaterale, in un primo momento, il negozio sarebbe trascrivibile subito, menzionando nel quadro D della nota di trascrizione la possibilità di rifiuto del destinatario, al pari di come avviene in caso di trascrizione di negozio sottoposto a condizione risolutiva. In un secondo momento, poi, si procederebbe all’annotazione a margine della prima trascrizione dell’atto ricognitivo del mancato rifiuto (con conseguente cancellazione della menzione della facoltà dal quadro D della prima trascrizione), o del rifiuto, che opererebbe come l’avveramento di una condizione risolutiva, risolvendo il negozio con efficacia retroattiva reale.
Se si accoglie, invece, la teoria della natura contrattuale del negozio in esame, lo stesso sarà trascrivibile solo una volta decorso inutilmente il termine per il rifiuto, in quanto, fino a quel momento, il contratto non è concluso e, in questo caso, non sarà necessario menzionare alcunché nella nota di trascrizione, essendo ormai spirata la facoltà di rifiuto.
In secondo luogo, la tesi accolta in relazione alla natura giuridica della figura in esame rileva in relazione alle differenze tra questa ed il contratto a favore del terzo.
Se, infatti, si afferma che il negozio concluso ex art. 1333 del Codice civile ha natura unilaterale, la differenza tra le due figure risiede proprio nella circostanza che il contratto in favore di terzo è, indubbiamente, un contratto, dunque, un negozio almeno bilaterale.
Accogliendo, invece, la tesi della natura contrattuale del contratto con obbligazioni del solo proponente, la differenza con il contratto a favore di terzo deve essere individuata nella circostanza che mentre nello schema descritto dall’art. 1411 del Codice civile il beneficiario è terzo rispetto al contratto, nel contratto ex art. 1333 del Codice civile il beneficiario è a tutti gli effetti parte del contratto (oblato).
Da ultimo, la tesi accolta sulla natura giuridica del contratto con obbligazioni a carico del solo proponente rileva in merito all’ammissibilità o meno delle promesse unilaterali atipiche o, in altri termini, alla possibilità o meno di utilizzare lo schema di cui all’art. 1987 del Codice civile (promesse unilaterali) anche al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge.
Invero, se si riconosce natura unilaterale al contratto con obbligazioni del solo proponente, non residuerebbe spazio per le promesse unilaterali atipiche, le quali finirebbero semplicemente per coincidere con il negozio concluso ex art. 1333 del Codice civile.
Viceversa, tale coincidenza viene necessariamente meno se si riconosce allo schema dell’art. 1333 del Codice civile la natura contrattuale. Ebbene, partendo da questo assunto, alcuni Autori hanno osservato che la tipicità prevista dall’art. 1987 del Codice civile (“la promessa unilaterale di una prestazione non produce effetti obbligatori fuori dei casi ammessi dalla legge”) riguarda solamente lo schema utilizzato, non anche il contenuto della promessa, che può essere il più vario: accogliendo questa impostazione, dunque, si può affermare l’ammissibilità delle promesse unilaterali atipiche qualora le stesse siano sorrette da una causa e siano volte a realizzare interessi meritevoli di tutela.