Introduzione
Il contratto di mandato rappresenta uno degli strumenti cardine previsti e disciplinati dal diritto civile per la gestione degli interessi altrui, soprattutto in ambito patrimoniale.
La sua disciplina, contenuta nel Titolo III del Libro IV del Codice civile (artt. 1703 – 1730 del Codice civile), riflette l’esigenza di regolare i rapporti giuridici nei quali un soggetto, il mandatario, agisce nell’interesse e per conto di un altro soggetto, il mandante.
I profili applicativi del contratto di mandato, invero, sono molteplici: si spazia dalla gestione di affari privati alla rappresentanza in ambito commerciale, fino al ruolo svolto da professionisti quali avvocati, broker e agenti. Il mandato è quindi un istituto di snodo tra autonomia privata, fiducia e responsabilità.
Nel presente contributo saranno analizzate la struttura, gli elementi essenziali, le tipologie, gli effetti e le cause di estinzione del contratto di mandato.
Nozione e natura giuridica
Ai sensi dell’art. 1703 del Codice civile, il mandato è “il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra”. Si tratta, quindi, di un contratto consensuale, ad effetti solo obbligatori, bilaterale (a differenza della procura, che ha sempre natura unilaterale), naturalmente oneroso, ma eventualmente gratuito (a seconda della presenza o meno del compenso), sorretto dall’intuitus personae per ciò che riguarda la figura del mandatario (essendo invece generalmente fungibile la figura del mandante).
La natura essenzialmente fiduciaria del contratto di mandato implica una particolare attenzione al comportamento del mandatario, che deve agire secondo la diligenza del bonus pater familias, ai sensi dell’art. 1710 del Codice civile, rendendo conto al mandante del proprio operato.
Mandato con rappresentanza e senza rappresentanza
Una distinzione essenziale in tema di mandato è quella tra mandato con rappresentanza (art. 1704 del Codice civile) e mandato senza rappresentanza (art. 1705 del Codice civile).
Nel primo caso, il mandatario agisce in nome e per conto del mandante, spendendo il nome di quest’ultimo, con la conseguenza che gli effetti giuridici degli atti compiuti dal mandatario si producono direttamente in capo al mandante. Sotto questo profilo, dunque, il mandato con rappresentanza mostra importanti punti di contatto con la procura, che pure si fonda sul fenomeno della contemplatio domini, da cui, tuttavia, si distingue sotto il profilo della struttura (unilaterale la procura, bilaterale il mandato).
Nel caso di mandato senza rappresentanza, invece, il mandatario agisce in nome proprio, seppur nell’interesse del mandante, dunque, gli effetti giuridici del negozio concluso dal mandatario si producono prima in capo al mandatario, che ha poi l’obbligo di trasferirli in capo al mandante.
Questa distinzione ha rilevanza pratica soprattutto nei rapporti con i terzi, nella titolarità dei diritti e delle obbligazioni e nella disciplina della responsabilità del mandatario.
Caratteri strutturali e funzionali
Il mandato si caratterizza per:
- La rilevanza dell’elemento personale: come già sottolineato, la scelta del mandatario è influenzata dalle sue qualità soggettive, che devono permanere per tutta la durata del mandato;
- La causa: la causa tipica del contratto di mandato è la cooperazione fiduciaria volta alla realizzazione di interessi altrui (cioè, degli interessi del mandante);
- L’oggetto: l’oggetto del contratto può consistere solo in atti giuridici. Proprio l’oggetto marca una delle principali differenze tra la figura del contratto di mandato e quella della gestione d’affari altrui di cui agli artt. 2028 e ss. del Codice civile (cosiddetta negotiorum gestio), che può invece riguardare anche atti materiali.
Non rientrano nello schema giuridico del mandato i contratti di prestazione d’opera intellettuale, che, pur condividendo con il mandato l’elemento della rilevanza del soggetto a cui è richiesto di compiere l’incarico, non implicano la gestione per conto altrui e non danno mai al prestatore d’opera il potere di spendere il nome del committente. Invero, mentre il mandato implica la gestione di un interesse altrui, il contratto di prestazione d’opera intellettuale è finalizzato alla prestazione di un’attività con prevalente interesse dell’obbligato.
È, tuttavia, possibile che i due contratti si sovrappongano, ad esempio nel caso dell’avvocato, che agisce sia come mandatario (quando rappresenta il cliente in giudizio), sia come prestatore d’opera (quando fornisce una consulenza).
Mandato oneroso e gratuito
L’art. 1709 del Codice civile prevede che il mandato si presume oneroso, salvo che non risulti diversamente dagli accordi tra le parti o dalle circostanze. In caso di mandato oneroso, il compenso deve essere equo e proporzionato, anche se non determinato preventivamente.
Il mandato gratuito, se da un lato non attribuisce il diritto ad un corrispettivo, dall’altro comporta obblighi minori in capo al mandatario (invero, in caso di inadempimento, la responsabilità del mandatario è valutata con maggiore tolleranza rispetto al mandato oneroso), ma permane comunque il dovere di diligenza nella gestione dell’incarico.
Doveri delle parti
Come detto, il mandato è un contratto ad effetti meramente obbligatori. Pertanto, saranno adesso analizzati separatamente gli obblighi che gravano sul mandatario e sul mandante, ai sensi del Codice civile.
Obblighi del mandatario.
Il mandatario è tenuto a:
- eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia (cfr. art. 1710, co. 1 del Codice civile);
- attenersi alle istruzioni ricevute, salvo che vi sia pericolo nel seguirle (art. 1711 del Codice civile);
- rendere conto del proprio operato e restituire tutto ciò che ha ricevuto in esecuzione del mandato (art. 1713 del Codice civile).
Inoltre, in caso di superamento dei limiti del mandato, il mandatario risponde degli atti compiuti, a meno che il mandante non li ratifichi.
Obblighi del mandante.
Il mandante, dal canto suo, ha l’obbligo di:
- fornire i mezzi necessari per l’esecuzione del mandato;
- rimborsare le spese sostenute dal mandatario;
- pagare il compenso pattuito, se dovuto;
- tenere indenne il mandatario dalle obbligazioni assunte verso terzi in nome e per conto del mandante.
Estensione del mandato
Ai sensi dell’art. 1708 del Codice civile, il mandato comprende tutti gli atti necessari al suo compimento. Tuttavia, il mandatario non può compiere atti eccedenti, salvo urgenza o autorizzazione espressa del mandante.
L’estensione del mandato, poi, può essere generale, se riferita ad una categoria ampia di atti o speciale, se limitata a uno o più atti specifici.
Si precisa comunque che anche il mandato generale non autorizza il compimento di atti di straordinaria amministrazione, a meno di espressa previsione contrattuale.
Revoca, rinuncia ed estinzione del mandato
Il mandato può essere revocato dal mandante o può cessare per rinuncia del mandatario (così gli artt. 1722 e ss. del Codice civile). Tuttavia, la revoca o la rinuncia devono avvenire senza pregiudicare l’altra parte, salvo giusta causa.
Le principali cause di estinzione del mandato sono le seguenti:
- compimento dell’affare;
- scadenza del termine;
- morte, interdizione o inabilitazione di una delle parti;
- fallimento (rectius: apertura della liquidazione giudiziale) del mandante o del mandatario.
Una particolare attenzione merita poi l’ipotesi di mandato irrevocabile, prevista dall’art. 1723 del Codice civile, ai sensi del quale il mandato può essere irrevocabile se conferito anche nell’interesse del mandatario (cosiddetto mandato in rem propriam) o di terzi, ipotesi frequente nella prassi bancaria e assicurativa.
Profili giurisprudenziali
Sotto il profilo interpretativo, la giurisprudenza si è in più occasioni pronunciata sul perimetro dell’obbligo di diligenza del mandatario, affermando, con orientamento costante, che il mandatario è tenuto ad una diligenza professionale qualificata quando agisce in ambito tecnico o specialistico: in tali casi, la responsabilità si avvicina a quella contrattuale aggravata (cosiddetta culpa in eligendo o in vigilando).
In tema di mandato irrevocabile, poi, la Corte di Cassazione ha chiarito che il patto di irrevocabilità è valido solo se effettivamente fondato su un interesse del mandatario, non producendo effetto quando, difettando tale interesse, il patto di irrevocabilità appare una mera clausola vessatoria.
Conclusioni
Il contratto di mandato rappresenta un istituto duttile e trasversale, capace di adattarsi a molteplici contesti operativi, dalla gestione familiare alla contrattualistica d’impresa. La sua efficacia è legata all’equilibrio tra autonomia privata e obblighi fiduciari, e alla capacità delle parti di definire con chiarezza i limiti dell’incarico e i rispettivi doveri responsabilità.
La sua interpretazione, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, continua a evolversi, soprattutto per quanto riguarda la distinzione tra rappresentanza e gestione, l’irrevocabilità e i rapporti con i terzi.
Nel diritto vivente, il mandato si conferma un mezzo principe per canalizzare la fiducia giuridicamente rilevante, purché sorretto da trasparenza, correttezza e consapevolezza delle reciproche responsabilità.
