Introduzione
Nel panorama delle obbligazioni disciplinate dal Codice civile, l’archetipo base è quello di una obbligazione semplice, caratterizzata da un solo debitore, un solo creditore e una sola prestazione. Tuttavia, il diritto offre – e talvolta impone – configurazioni più articolate, in cui la struttura dell’obbligazione si complica per effetto di pluralità di soggetti o di oggetti. Le obbligazioni alternative e facoltative rientrano tra le cosiddette obbligazioni oggettivamente complesse, in quanto presentano una molteplicità (reale o potenziale) di prestazioni. Comprendere la differenza tra le due tipologie è fondamentale per impostare correttamente rapporti giuridici flessibili, ma giuridicamente certi.
Obbligazioni oggettivamente complesse: il quadro generale
L’obbligazione è dettaoggettivamente complessaquando ha per oggetto più prestazioni, in alternativa o in cumulo tra loro. Si distingue dall’obbligazione soggettivamente complessa, che riguarda la pluralità dei soggetti obbligati (dal lato attivo, passivo o da entrambi).
Nelle obbligazioni oggettivamente complesse si individuano tre categorie fondamentali:
- Obbligazioni cumulative: il debitore è tenuto a eseguire tutte le prestazioni dedotte in obbligazione; l’inadempimento anche solo di una di esse determina l’inadempimento complessivo;
- Obbligazioni alternative: il debitore può liberarsi eseguendo una sola delle prestazioni previste;
- Obbligazioni facoltative: vi è una sola prestazione dedotta in obbligazione, ma al debitore è concessa la possibilità di liberarsi eseguendo una prestazione diversa.
La pluralità, dunque, può riguardare tanto l’oggetto dell’obbligazione (prestazione dedotta nel vincolo) quanto l’oggetto dell’adempimento (prestazione effettivamente eseguita). Questa distinzione sarà cruciale per comprendere le differenze tra obbligazione alternativa e facoltativa.
L’obbligazione alternativa
L’obbligazione alternativa è disciplinata dagli artt. 1285 e seguenti del Codice civile e si verifica quando nell’obbligazione sono dedotte più prestazioni, ma il debitore è tenuto, per liberarsi, a eseguirne una sola. La scelta su quale prestazione eseguire può spettare al debitore, al creditore o a un terzo, secondo l’accordo tra le parti.
La dottrina ha offerto varie letture sulla natura giuridica dell’obbligazione alternativa.
La prima tesi da analizzare è quella del rapporto unico in pendenza di scelta, secondo cui l’obbligazione alternativa è un’unica obbligazione, con contenuto determinato solo al momento della scelta.
Altri Autori, invece, hanno parlato di obbligazione condizionata, sostenendo che ciascuna prestazione sarebbe dedotta in obbligazione, ma in via condizionata alla scelta.
Un’altra opinione, poi, sostiene che l’obbligazione alternativa consti di una pluralità di obbligazioni: invero, secondo questa ricostruzione, ci sarebbero tante obbligazioni quante prestazioni, ma questa tesi è minoritaria perché non spiega il fatto che un solo adempimento libera il debitore.
È, tuttavia, prevalente e preferibile la teoria secondo cui l’obbligazione alternativa è un’obbligazione unica a contenuto parzialmente indeterminato, che si determina con la concentrazione che avviene nel momento dell’esercizio della scelta.
Nel silenzio del contratto, la scelta spetta al debitore (in omaggio al principio generale del favor debitoris), ma, come accennato, le parti possono scegliere di demandarla al creditore, ovvero ad un terzo. Una volta effettuata, la scelta ha effetto concentrativo, cioè determina definitivamente l’oggetto della prestazione dovuta.
Il fenomeno della concentrazione avviene al momento dell’adempimento, ma può anche essere anticipato al momento della scelta “formale”, o avvenire per effetto dell’impossibilità sopravvenuta non imputabile al debitore di una delle prestazioni.
La scelta è considerata un atto giuridico in senso stretto (non un negozio giuridico), in quanto gli effetti di tale atto sono, appunto, predeterminati dall’ordinamento (concentrazione) e non stabiliti dalle parti.
L’obbligazione alternativa è oggetto di una disciplina legale tipica molto sintetica, tuttavia, in dottrina ed in giurisprudenza si è discusso del possibile inquadramento nella categoria delle obbligazioni alternative, ad esempio dell’obbligazione alimentare, che, ai sensi dell’art. 443 del Codice civile, può essere adempiuta in natura o in denaro: questa posizione, ad ogni modo, non è pacifica, in quanto altri Autori hanno visto nell’obbligazione alimentare un esempio di obbligazione facoltativa, cioè avente le caratteristiche infra delineate.
In ambito negoziale, invece, il meccanismo delle obbligazioni alternative è utilizzato come tecnica per gestire situazioni incerte o per attribuire flessibilità ai contratti.
L’obbligazione facoltativa
L’obbligazione facoltativa (o con facultas alternativa), invece, non è disciplinata dal Codice civile, ma si deve alla teorizzazione della dottrina, che definisce facoltativa l’obbligazione in cui è dedotta in obbligazione una sola prestazione, ma il debitore può liberarsi anche eseguendone un’altra, predeterminata dalle parti. La prestazione facoltativa non è oggetto dell’obbligazione, ma solo una modalità liberatoria concessa al debitore. Tale circostanza produce conseguenze importanti in caso di impossibilità sopravvenuta di una delle prestazioni.
Invero, se diventa impossibile la prestazione principale senza colpa del debitore, egli è liberato e l’obbligazione si estingue, ex art. 1256 del Codice civile.
Se, invece, diventa impossibile la prestazione facoltativa, il debitore deve comunque adempiere la prestazione principale, con la conseguenza che il debitore perde la facultas solutionis.
La facultas alternativa può derivare, alternativamente, da una pattuizione ab origine inserita nel contratto (pactum de in solutum dando), ovvero da un accordo successivo (pactum adiectum ex intervallo).
L’obbligazione alternativa si distingue, poi, dalla datio in solutum, che è invece un accordo esecutivo, che opera soltanto con riferimento al momento dell’adempimento e richiede l’accettazione del creditore. Nell’obbligazione facoltativa, invece, l’accordo costituisce la fonte della facultas alternativa, ma l’esercizio di tale facoltà, con conseguente adempimento della prestazione facoltativa ed estinzione dell’obbligazione avviene in modo unilaterale.
Inoltre, sebbene, come detto, quella delle obbligazioni facoltative sia una categoria giuridica sconosciuta dal Codice civile, ci sono numerose ipotesi legali, oltre che contrattuali, in cui ricorre la struttura dell’obbligazione facoltativa. Si vedano i seguenti esempi:
- Art. 651 del Codice civile (legato di cosa altrui): l’onerato può liberarsi pagando il giusto prezzo;
- Art. 746 del Codice civile (collazione di immobili): il donatario può adempiere all’obbligo di collazione sia in natura, sia pagando l’equivalente in denaro di quanto ricevuto per donazione, però se il bene donato perisce, l’obbligazione della collazione si estingue;
- Terzo acquirente di beni ipotecati: dovrebbe pagare ai creditori la somma a garanzia della quale l’ipoteca è stata iscritta, ma può scegliere di liberarsi rilasciando i beni ai creditori ipotecari;
- Art. 1556 del Codice civile (contratto estimatorio): chi riceve i beni può restituirli, liberandosi dall’obbligo di pagarli;
- Art. 768-quater c.c. (patto di famiglia): la liquidazione a favore dei legittimari non assegnatari può avvenire in denaro o in natura. In relazione a tale norma, tuttavia, si rileva che la dottrina e la giurisprudenza non sono tutt’ora concordi sulla natura dell’obbligo previsto dalla norma, dibattendosi se si tratti di obbligazione alternativa, facoltativa o di semplice ipotesi legale di datio in solutum.
Differenze tra obbligazione alternativa e facoltativa
Come già emerso nel corso del contributo, dunque, tra obbligazione alternativa e facoltativa vi sono differenze sostanziali, che incidono tanto sulla struttura dell’obbligazione, quanto sui suoi effetti, sintetizzabili come segue:
- In primo luogo, nelle obbligazioni alternative sono dedotte più prestazioni sin dall’origine, e il debitore può scegliere quale adempiere. Nell’obbligazione facoltativa, invece, è prevista una sola prestazione obbligatoria, ma il debitore ha la possibilità di eseguirne un’altra, che non è compresa nell’obbligazione, bensì costituisce una facoltà liberatoria;
- Dal punto di vista giuridico, l’obbligazione alternativa è oggettivamente complessa, mentre quella facoltativa resta semplice;
- Un altro profilo di distinzione rilevante è legato all’impossibilità sopravvenuta: nell’obbligazione alternativa, se una prestazione diventa impossibile, il debitore dovrà eseguire l’altra. Nell’obbligazione facoltativa, invece, se diventa impossibile la prestazione principale, l’obbligazione si estingue; se invece diventa impossibile la prestazione facoltativa, il debitore rimane obbligato a eseguire la prestazione principale;
- Infine, quanto all’origine, l’obbligazione alternativa è generalmente il frutto di una pattuizione negoziale, mentre la facoltà nell’obbligazione facoltativa può derivare da legge o da contratto.
Conclusioni
Le obbligazioni alternative e facoltative offrono strumenti giuridici duttili, capaci di adattarsi a molteplici esigenze della prassi contrattuale e successoria. La corretta qualificazione del tipo di obbligazione è decisiva, incidendo sulla disciplina applicabile, sull’ambito delle responsabilità, sulla gestione del rischio di impossibilità sopravvenuta non imputabile e sulla ripartizione degli oneri.
Nell’ambito del ministero notarile, identificare correttamente la struttura dell’obbligazione è cruciale per redigere atti chiari, coerenti e giuridicamente sostenibili. In particolare, è importante tenere presente che l’inserimento di una facoltà liberatoria o la previsione di prestazioni alternative non è mai neutra, ma comporta implicazioni concrete in termini di responsabilità, efficacia e rimedi.
In un contesto normativo che lascia ampio spazio all’autonomia negoziale, una redazione accorta – supportata da una consapevolezza piena delle categorie teoriche – si traduce in sicurezza giuridica per le parti e per gli operatori del diritto.